Normativa

Permessi per diritto allo studio.

 da Scuola&Scuola del 27/10/2004

 

Scadenza delle domande: per la concessione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 3 del DPR 23.8.1988 n. 395, per l’anno solare 2005: la scadenza è il 15/11/2004.

 

Normativa di riferimento: l’argomento, oltre  che dal citato DPR del 1988, è disciplinato dalle seguenti circolari ministeriali e dai seguenti contratti nazionali

-          C.M.  prot. 31787 del 5.4.1989 del Ministero della Funzione Pubblica,

-          C.M. n. 236 dell’8.7.1989,

-          nota prot. n. 7166 del 5.2.1990,

-          C.M. n. 319 del 24.101991,

-          telex prot. n. 20880 dell’8.7.1992,

-          C.M. n. 274 del 19.9.1994 prot. n. 4892,

-          CCNL del 4.8.1995, art. 5 comma 5, lettera e) e art. 21, comma 8,

-          CCNL 26.5.1999, art. 4, comma 2, lettera b e art. 14, comma 2,

-          C.C.N.L. 24.7.2003 art. 15, comma 7 e art. 142, comma 1, lett. f), punto 1.

Con la C.M. n. 274 del 19.11.1994, il Ministero ha confermato che la circolare n. 319 del 24.10.1991 sui permessi straordinari per diritto allo studio, ha carattere permanente.

 

Scadenzario:

15 ottobre - il CSA, in base alle consistenze organiche,determina nella percentuale prevista, il numero complessivo dei permessi concedibili;

15 novembre – come sopra riportato, scade il termine per la presentazione delle domande ( vedi modulistica);

15 dicembre – predisposizione dei provvedimenti di concessione dei permessi a cura dei dirigenti scolastici, previa autorizzazione del dirigente  preposto al CSA.

 

La contrattazione regionale: fatto salvo il termine del 15.11.2005, valido per tutto il territorio nazionale, le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi sono quelli stabiliti con cadenza quadriennale in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale ( art. 4 comma 3, secondo periodo, lett. a) del CCNL 24.7.2003).

 

Determinazione del contingente dei permessi: il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore. Stabilito il contingente esso verrà ripartito proporzionalmente fra il personale docente, distinto per grado d’istruzione, ivi compreso il personale educativo.

 

Destinatari: possono presentare la domanda di concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue i docenti con contratto a tempo indeterminato nonché, ai sensi della C.M. n. 130 del 21.4.2000 prot. 49479, i docenti con contratto a tempo determinato stipulato fino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche e i docenti con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica. Il Dipartimento per Funzione Pubblica aveva  infatti chiarito che l’art. 3 del DPR n. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio non fa distinzione fra il personale a tempo indeterminato e personale con contratto a  tempo determinato. La possibilità per i docenti con contratto a tempo determinato di fruire dei permessi  è comunque praticabile a condizione che la circolare n. 130/2000 sia richiamata espressamente nel contratto integrativo regionale, si ricorda che dopo l’entrata in vigore del CCNL  24.7.2003 tutte le precedenti circolari ministeriali in materia devono considerarsi disapplicate se non sono espressamente richiamate nei contratti integrativi regionali.

 

Presentazione delle domande: la domanda deve essere presentata a pena di esclusione entro il 15 novembre 2004 all’ufficio di segreteria della scuola/istituto di servizio e intestata per l’inoltro per via gerarchica, al dirigente del CSA della provincia nella quale si presta servizio. In segreteria va  presentata altresì copia della stessa domanda, intestata al dirigente scolastico che la tratterrà agli atti ai fini dell’eventuale provvedimento formale di concessione del permesso.

L’anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 ovvero dichiarata contestualmente alla stessa domanda con le medesime modalità.

 

Modalità di concessione e graduatoria: il dirigente preposto al CSA, ricevute le domande, formula distinte graduatorie per il personale docente per grado d’istruzione ( materna, elementare, media, superiore) sulla base dei seguenti parametri indicati in stretto ordine di priorità:

1)     frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

2)     frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti, oppure del diploma di laurea in scienza della formazione primaria, frequenza delle scuole di specializzazione;

3)     frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno;

4)     frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;

5)     frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto ( es. seconda laurea);

6)     anzianità di ruolo;

7)     età.

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente distribuito proporzionalmente in relazione alle rispettive consistenze organiche.

A parità di condizioni saranno preferiti i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai competenti dirigenti scolastici sulla base delle relative autorizzazioni, entro il 15 dicembre.

 

Durata dei permessi e certificazione: i permessi, come già detto, sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Per i docenti che prestano servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di permesso complessivamente fruite saranno in proporzione all’orario settimanale d’insegnamento.

Ai sensi della nota del Ministero della P.I. del 5.2.1990, prot. n. 7166, purchè il raggruppamento avvenga comunque entro il limite massimo di 150 ore, è possibile raggruppare i permessi orari con eventuale riconduzione a giornate lavorative.

I permessi che decorrono dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 debbono essere fruiti solo per la frequenza dei corsi espressamente previsti dal DPR 395/1988 e dalla C.M. 319/91, pertanto non possono essere utilizzati per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea. Per queste ultime finalità, ai sensi della citata circolare n. 319 del 24.10.1991, si potrà fare ricorso, ove possibile, a turni di lavoro che agevolino l’interessato nello studio e nella preparazione degli esami.

Condizione necessaria per il riconoscimento del permesso retribuito è che il docente destinatario presenti al dirigente scolastico della sede di servizio la certificazione relativa all’iscrizione e alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti subito dopo l’utilizzo del permesso, ove possibile, e comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

I permessi retribuiti per diritto allo studio sono equiparati a tutti gli effetti  al servizio attivo, sia ai fini retributivi che previdenziali.

Se non si presenta la prescritta certificazione, oppure se i periodi di frequenza indicati in tale certificazione non corrispondono a quelli richiesti e goduti come permesso, al docente viene trattenuta la retribuzione per i permessi fruiti e questi vengono trasformati in aspettativa per motivi personali senza retribuzione, con gli effetti giuridici dell’aspettativa per motivi di famiglia.

 

Cumulabilità dei permessi

Il personale docente che beneficia delle 150 ore di permessi straordinari retribuiti mantiene il diritto di usufruire dei permessi per partecipazione a concorsi ed esami (comma 1 art. 15 CCNL 24.7.2004)


Modello di domanda in carta libera. ( da presentare alla scuola di servizio entro il 15.11.2003)

 

Al Dirigente  del CSA di………………………

(copia) Al Dirigente Scolastico del……………………

 

Il /La sottoscritto/a …………………………….......nat.. il ……………… a …..………………. ( prov….) residente a ………………….……………… (prov……) in vi a…………………………………………. N……. tel. ………………. cell. ……………………………… e-mail …………………………………………., in servizio nella sede ( indicare l’istituto di titolarità o, se diverso l’istituto di servizio) ……………………….………………………, con la qualifica di docente con contratto a tempo indeterminato/determinato di scuola materna/elementare/media/superiore classe di concorso……….. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 

CHIEDE

l’inclusione negli elenchi degli aventi diritto ad usufruire, per l’anno solare 2005, dei permessi straordinari individuali di cui all’art. 3 del DPR 23.8.1988, n. 395 alle condizioni e con le modalità previste dalla C.M. n. 319/1991 e dai successivi accordi di contrattazione integrativa regionale.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA, 

ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000: 

1.      di essere iscritto/a nell’anno 2005 al…………………… (precisare l’anno del corso) del seguente corso di studio……………………………….  ( precisare in modo analitico e completo il tipo di corso) presso………………………………….  (precisare la scuola o l’ente in cui si svolgerà il corso)  costituito complessivamente di n……….anni di studio e frequenza, istituito o gestito da…………...... per conseguire il titolo di…………………………..;

2.      che lo/la stesso/a, per la frequenza a tale corso,è già stato/a incluso/a negli elenchi del CSA di……………….. relativamente agli anni………………., e di averne fruito i relativi permessi, oppure che lo/la stesso/a, per la frequenza a tale corso,  non ha mai presentato domanda;

3.      che la durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare 2005 in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso, sarà indicativamente……………………….

4.      di essere stato/a immesso/a in ruolo dal………….e di avere, pertanto, un’anzianità complessiva di ruolo di anni………… ( escluso l’anno in corso)  e di aver avuto riconosciuto ( o di aver diritto al riconoscimento) ai fini della carriera di anni……….. mesi……… del servizio pre ruolo di complessivi……..riconoscibili.  (per il servizio pre ruolo indicare quelli riconosciuti nel provvedimento, anche provvisorio di ricostruzione di carriera specificando anche il numero complessivo degli anni pre ruolo per i quali si è chiesto il riconoscimento. Per chi non è in possesso di tale provvedimento e ha servizio pre –ruolo riconoscibile, indicare gli anni e i mesi cui si ha diritto al riconoscimento e allegare alla domanda un prospetto analitico, datato e firmato, dei servizi di insegnamento);

5.      di essere in possesso del requisito di precedenza di cui al punto 3 della C.M. n. 319 del 24.10.1991 ( vedi  paragrafo modalità di concessione dai punti 1 a 5)…………………………………………………..;

6.      ( esclusivamente per il personale docente con contratto a tempo determinato) di prestare servizio in qualità di supplente annuale o temporaneo fino al termine delle attività didattiche dal………….  per l’insegnamento di…………………………. .

 

Allega:…………………………………………………………………………………………………

Dichiara altresì di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data…………………..                                           In fede……………………………………

 

 

La Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti
di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395,
riguardante il diritto allo studio

 

Introduzione

Sulla G.U. dell'11 aprile 1989 è stata pubblicata la C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12 del ministro per la Funzione Pubblica in tema di permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio.

La predetta circolare demanda alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire al proprio interno.

Nel trasmettere in allegato, per conoscenza e norma, la predetta circolare del ministro per la Funzione Pubblica, si forniscono di seguito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 per tutto il personale del comparto scuola.

 

1)    Determinazione del contingente

In attuazione di quanto previsto nell'art. 3 dell'Accordo intercompartimentale e nella sopraindicata circolare applicativa del 5 aprile 1989, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore.

Nelle predette dotazioni organiche, ai fini del calcolo della percentuale del tre per cento, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive.

Per i Conservatori e le Accademie le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale.

Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione artistica per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, i direttori di conservatori e accademie, per quanto riguarda il personale docente e A.T.A. delle rispettive istituzioni scolastiche, e i provveditori agli studi, per quanto riguarda il restante personale, con atto formale da affiggere all'albo dell'ufficio entro il 15 ottobre, determinano annualmente, sulla base di quanto sopra detto, in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il predetto numero proporzionalmente fra:

- personale direttivo, docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo;

- personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

 

2)    Presentazione delle domande

La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui alla presente circolare deve essere presentata, per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, al capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, per il personale docente e A.T.A. dei conservatori e delle accademie, al direttore delle relative istituzioni, per il personale direttivo al provveditore agli studi competente per il territorio, per tutto il restante personale, per il tramite del capo d'istituto, al provveditore agli studi della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, i seguenti dati:

1)     nome, cognome, luogo e data di nascita;

2)     tipo di corso;

3)     durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;

4)     per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;

5)     per il personale educativo, sede di servizio;

6)     per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di servizio;

7)     per il personale direttivo, la sede di servizio;

8)     l'anzianità complessiva di servizio di ruolo;

9)     il possesso dei requisiti di precedenza, come indicati nel successivo punto 3);

L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la firma autenticata dal capo dell'istituzione scolastica o educativa in cui il richiedente presta servizio.

Per il personale direttivo la firma sarà autenticata dal provveditore agli studi.

 

3)    Modalità di concessione

Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, i provveditori agli studi e i direttori dei conservatori e accademie ricevono le domande e provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i criteri di cui al punto 1), sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

1. -       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

2. -       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;

3. -       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

4. -       frequenza di corsi finalizzata al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;

5. -       frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;

6. -       anzianità di ruolo;

7. -       età.

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri di cui al punto 1) della presente circolare.

A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti, per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, dal capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica; per il personale direttivo dal provveditore agli studi; per il restante personale dai capi d'istituto sulla base delle autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze di cui al punto 1), entro il 15 dicembre di ogni anno.

 

4)    Durata dei permessi - Certificazione

I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. Essi decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d'istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi capi di istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l'interessato.

Il personale direttivo presenterà la certificazione al provveditore agli studi competente per territorio.

La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

Sembra opportuno puntualizzare che i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 sono consentiti soltanto per la frequenza dei corsi espressamente previsti nella presente circolare e non anche per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea.

Nei casi sopraddetti, peraltro, ove possibile, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88 sono previsti dei turni di lavoro che agevolano l'interessato nello studio e nella preparazione degli esami.

 

5)    Disposizioni finali

In merito alle modalità di sostituzione del personale beneficiario dei permessi di cui alla presente circolare si richiamano le disposizioni contenute nella allegata circolare del ministro per la funzione pubblica C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12 secondo la quale vanno previste misure di carattere organizzativo "necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali da evitare il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo".

Ne consegue che, in coerenza con le suddette indicazioni, nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.

A tal proposito si richiama, comunque, per il personale docente l'ordine di priorità indicato nella circolare di questo gabinetto C.M. 23 settembre 1988, n. 266 .

Per quanto attiene in particolare alla scuola elementare, in ragione della peculiarità didattica e formativa sottolineata dalla riforma degli ordinamenti (Legge n. 148/1990), le assenze derivanti dalla frequenza dei corsi suddetti sono consentite:

-          se superiori a cinque giorni, alla condizione di effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante titolare soprannumerario o comunque a disposizione;

-          se inferiore a cinque giorni ovvero per le assenze orarie, oltre l'utilizzazione sopra detta, sono da tener presenti anche le disposizioni attuative dell'art. 9, comma 5, della Legge n. 148/1990.

Per risolvere alcune perplessità che sono emerse in sede di applicazione della precedente circolare, si fa presente che la mancata previsione di una eventuale contrattazione decentrata provinciale deriva dalla circostanza che tale livello di contrattazione non è previsto nella circolare del ministro per la Funzione Pubblica . C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12, allegata anche alla presente circolare. In osservanza pertanto alle predette disposizioni non è consentito attivare una contrattazione che, in materia, è esclusivamente di livello nazionale e non provinciale (vedasi art. 3, comma 7, D.P.R. n. 395/88).

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si fa rinvio a quanto disposto nella circolare del ministro per la Funzione Pubblica, riportata in allegato.

Sono fatte salve le situazioni già verificatesi, nei limiti e alle condizioni previste dal medesimo art. 3.

Eventuali quesiti in ordine all'applicazione della presente circolare vanno rivolti direttamente alle Direzioni Generali, Ispettorati o Servizio competenti per il personale cui i quesiti stessi si riferiscono.

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente , C.M. 8 luglio 1989, n. 236, prot. n. 29863/2257/GL .

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