Permessi lavorativi: a cura di Carlo Giacobini* da Educazione & Scuola, 15.5.2008
Una Circolare recentemente diramata dall'INPS contiene nuove disposizioni operative per la concessione dei permessi e dei congedi lavorativi riservati ai familiari delle persone con disabilità e agli stessi lavoratori con handicap grave. Il quadro delineato, per altro, non appare affatto chiaro e potrà dare adito ad un aumento del contenzioso fra le aziende e i lavoratori.
Con la
Circolare 53/08
del 29 aprile scorso l’INPS - l’istituto previdenziale di
riferimento per gran parte dei dipendenti del settore privato -
interviene ancora una volta sulla fruizione delle agevolazioni
lavorative riservate ai familiari delle persone con disabilità e
agli stessi lavoratori con handicap grave.
Come noto, il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi
deve presentare - all’azienda e all’INPS - una formale domanda
corredata della documentazione prevista e in particolare del
certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge
104/92). I moduli di domanda per gli assicurati INPS sono
disponibili sul
sito dell’Istituto.
La
questione si complica rispetto all’obbligo della concessione dei
permessi. L’INPS, rifacendosi alla Sentenza 5 gennaio 2005, n.
175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, ricorda che è
stato fissato il principio secondo cui «è il datore di lavoro
destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso
mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap
in situazione di gravità». 1) Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro e all’INPS. 2) L’INPS acquisisce la domanda per via informatica ed effettua un controllo formale. 3) Se il controllo dà esisto positivo, l’INPS comunica l’accoglimento al datore di lavoro e all’interessato. Si tratta di una conferma che l’INPS autorizza l’azienda ad anticipare il pagamento. 4) Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui requisiti di legge e concede i permessi e i congedi, se ne rileva la sussistenza.
La
Circolare lascia intendere chiaramente che nel caso in cui il datore
di lavoro non riconosca comunque i permessi o i congedi -
nell’ipotesi in cui rilevi che i requisiti di legge non siano
rispettati - la questione non riguarda l'Istituto, ma viene
“risolta” all’interno del rapporto di lavoro.
Fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativa
doveva essere presentata annualmente. La Circolare 53/08
modifica invece tale condizione: il provvedimento di riconoscimento
del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato infatti in
modo definitivo, a meno che la condizione di handicap non sia
sottoposta a rivedibilità. In questo caso il provvedimento è valido
solo fino alla data di “scadenza” del verbale. - l'eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito; - la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL; - le modifiche ai periodi di permesso richiesti; - la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.
La
comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall’avvenuta
modificazione delle situazioni indicate.
La
Legge
423/93 prevede che nel
caso in cui la Commissione ASL non si pronunci entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può
essere effettuato in via provvisoria dal medico specialista
nella patologia denunciata.
Precedentemente l’INPS (Circolare
37/99) non ammetteva la
possibilità per il lavoratore che già beneficia dei permessi della
Legge 104/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei tre giorni
di permesso mensile per assistere un proprio familiare con
handicap grave. Ultima novità introdotta dalla Circolare 53/08 è che essa ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito (massimo due anni, frazionabile) concesso a genitori, coniugi, fratelli e sorelle (conviventi e solo in casi particolari).
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