Normativa.

Permessi brevi per particolari esigenze personali.

di Libero Tassella, 24/11/2004

 

Riferimenti normativi.

Art. 16 commi 1,2,3,4,5 CCNL 24.7.2003 in precedenza art. 22 CCNL 4.8.1995.

 

Compatibilmente con l’esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per particolari esigenze personali e a domanda (vedi schema di domanda), ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL del 24.7.2003 sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 art. 22 comma 1), brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore, i suddetti permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento.

L’insegnante di scuola secondaria con 18 ore settimanali di lezione potrà quindi beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno scolastico, l’insegnante di scuola dell’infanzia di 25 ore e l’insegnante di scuola primaria di 24 ore (comma 2 art. 16).

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. (comma 3 art. 16).

Il recupero avverrà in una o più soluzioni, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16).

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (comma 4 art. 16).

L’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio. (comma 5 art. 16).

I motivi per i quali possono essere richiesti i permessi brevi non sono specificati  dal contratto di lavoro, quindi tutti i motivi possono essere considerati validi, la norma prevede che siano “particolari motivi” cioè motivi sia di carattere personali che familiari che non è possibile curare al di fuori dell’orario di lavoro e tali da giustificare l’assenza durante l’orario di servizio. Nei motivi possono anche rientrare le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici a meno che il docente non voglia avvalersi dell’assenza per motivi di malattia per l’intera giornata.

 

 

Al dirigente scolastico

del…………………..

 

Oggetto: richiesta di permesso breve ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 24.7.2003 prof/ins………………………………..

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………... nato/a  a………………...... il……………… residente a………………….via/piazza…………………………………….. n……. docente con contratto a tempo indeterminato/determinato, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 24.7.2003,

 

CHIEDE

 

un permesso breve  di ore……..dalle ore………alle ore…… per motivi personali.

 

 

Data………………….                                                      Firma…………………………….