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di Paolo Damanti, Orizzonte scuola 14.11.2014

Tenendo conto delle numerose sentenze, l’orientamento giurisprudenziale sembrerebbe propendere verso l’obbligatorietà per la scuola di predisporre un piano didattico personalizzato qualora il Consiglio di classe sia a conoscenza delle difficoltà di un alunno qualificabile all’interno dei BES.

Lo strumento andrebbe quindi predisposto in ogni caso, valutando e motivando in modo puntuale le ragioni dell’adozione. Tuttavia, benché nel nostro sistema scolastico, la predisposizione dei PDP dovrebbe risultare già ampiamente consolidata in forza della Legge n.53 del 2003, le perplessità circa l’obbligo della redazione scaturiscono anche dalle recenti indicazioni ministeriali che hanno sollevato dubbi proprio sulla questione, lasciando in una zona d’ombra, inespressa, il principio dell’obbligatorietà.

Prima di dare una risposta alla domanda in oggetto, risulta interessante analizzare nello specifico i documenti attuali che alla tematica ineriscono; si tratta della D.M. del 27 dicembre del 2012, della successiva C.M. n.8 del 2013 e della Nota 2563 del 2013, ultima in ordine di tempo. La Direttiva è sistematicamente richiamata negli altri documenti come fonte delle fonti, come quadro generale entro cui si delineano le peculiarità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
 

I primi documenti sui BES

Con Nota Prot.2563 del 22 novembre del 2013, il Miur ha dato chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, citando all’interno della nota sia la D.M. del 27 dicembre 2012 che la C.M. n.8 del 6 marzo 2013. I tre documenti sopracitati hanno l’effetto delle scatole cinesi, in sequenza ed in misura decrescente nei contenuti, trattano la stessa tematica, tentano di far luce sui BES e sul significato intrinseco di inclusione scolastica, dando anzitutto alle scuole le prime indicazioni sulle modalità applicative dei principi inclusivi, espressi appunto, a partire dalla direttiva del 27 dicembre 2012.

Ergo come trattare gli alunni che rientrano in quella che è stata identificata come “area dello svantaggio scolastico”, altrimenti detta “area dei Bisogni Educativi Speciali” ? La direttiva individua quest’area come una macrocategoria all’interno della quale si snodano le altre sotto-categorie: “quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale”.

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012

La prima grande scatola, la D.M. del 2012, contiene in nuce la questione degli alunni BES, che poi sarà ripresa successivamente tanto da collocarsi negli altri due documenti citati (C.M. n. 8 e Nota 2563), con l’effetto di una ‘mise en abyme’. In epigrafe alla direttiva, si legge infatti “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Il documento in questione intende chiarire e divulgare il significato del nuovo acronimo BES che si inserisce nel panorama scolastico italiano, soprattutto in forza della Legge n.170 del 2010, la quale ha riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e ha ripreso contestualmente i criteri della personalizzazione e dell’individualizzazione dei percorsi di studio onde favorire il successo formativo degli alunni e degli studenti che li presentano.

Sulla personalizzazione degli apprendimenti già l’antesignana Legge Delega n.53 del 2003 ed uno dei suoi decreti applicativi, il D. Lgs. n.59 del 2004 avevano dato largo spazio al costrutto di personalizzazione, introducendo precisamente i cosiddetti Piani personalizzati. La personalizzazione è cosa diversa dalla individualizzazione. Le locuzioni “didattica personalizzata” e “didattica individualizzata” trovano un posto di spicco nella Legge 170/2010 e nelle “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio del 2011.

Tuttavia, tornando alla Direttiva del 27 dicembre, avendo la stessa annoverato per mezzo delle sotto-categorie, le possibili ramificazioni degli alunni con bisogni educativi speciali, si conclude affermando “la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate”. Più avanti allo stesso paragrafo (1.5) è chiarito che i Consigli di classe, nella predisposizione del piano didattico personalizzato, agiranno sia sulla base dell’analisi della documentazione presentata dalla famiglia sia muovendo dalle “considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico”, avvalendosi “per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (D.M. 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee Guida”. E’ interessante notare come la Direttiva insista, indifferentemente, su tutti gli alunni con BES senza esclusione di sorta, affermando indirettamente che compito dei consigli di classe è quello di valutare la necessità, caso per caso, di predisporre un PDP; si è in favore quindi di una inclusione ad ampio raggio, onnicomprensiva, che non esclude nessun alunno rientrante in una di quelle categorie individuate nella macro area alunni BES. Al paragrafo 1.2 si legge infatti “un approccio educativo, non meramente clinico (…) dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo”. Indi se ne deduce che ogni bisogno educativo speciale rilevato va circoscritto e trattato con la cura necessaria di cui abbisogna.

 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 2013

Nella seconda scatola, troviamo la C.M. n.8 del 2013, che per l’appunto riprende l’oggetto della Direttiva e dà indicazioni operative. Si ribadisce il concetto di “presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni” assegnando ai Consigli di classe, con esclusione degli alunni che hanno l’obbligo di presentare idonea certificazione o perché disabili o DSA (è la legge che lo prescrive), il “compito doveroso” di “indicare in quali altri casi sia opportuna o necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative”(Cfr.§1). Il Piano didattico personalizzato è ancora additato come dispositivo utile per realizzare il processo di inclusione di tutti gli alunni e non va inteso come elencazione di strumenti compensativi e dispensativi ad uso esclusivo degli alunni con DSA, bensì come corpus programmatorio ed intenzionale, a cura dei consigli di classe, in cui “includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”. In questo punto la Circolare n.8 sembrerebbe sostenere per inferenza che la scuola non possa esimersi dal considerare le condizioni specifiche degli alunni che a diverso titolo necessitano di un piano individualizzato o personalizzato, con la conseguenza che un qualsiasi intervento appare comunque utile ai fini dell’inclusione scolastica così come razionalizzata nella premessa alla Direttiva del 2012, nella parte in cui si esplicita che il sistema di istruzione italiano è diventato un punto di riferimento per le politiche di inclusione d’Europa e “un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti”. Pertanto la presa in carico di tutti gli alunni, sopra richiamata, più che una necessità è davvero un obbligo che esige attenta analisi, riflessione e motivazione allo scopo di far perdurare nel tempo il modello italiano di integrazione scolastica cui prima si accennava. Poi, per enfatizzare meglio il concetto di inclusione, la direttiva ha aggiunto che “è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

 

La Nota n.2563 del 2013

Nell’ultima scatola rinveniamo la Nota 2563 del 22 novembre 2013 che fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul Piano didattico personalizzato. Qui, a fronte di tutte le difficoltà degli alunni che i consigli di classe possono rilevare, è asseverato che “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modo diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza” pur tuttavia restando fermo il fatto che “nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (…) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”. In merito a tutto ciò si reitera, come fatto anche precedentemente nella Direttiva del 2012 e nella C.M. n.8/2013, il potere deliberante dell’organo collegiale nello stabilire se sia necessario o meno la predisposizione di un PDP, ma nel rimettere tale compito esclusivamente nelle mani dell’organo in parola si avverte come un flessione nello spirito di inclusione. Si legge infatti che “anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento”.

Da un lato si afferma la necessità di includere, di prendere in carico tutti gli alunni, individualizzando o personalizzando debitamente i percorsi, mentre dall’altro si tenta di arginare l’eccessiva proliferazione di PDP che potrebbe derivare in seno ai consigli di classe. E’ pur vero che nella Nota 2563 si sottolinea che “non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche”, ma è altrettanto palese che anche le mere difficoltà, siano esse di natura culturale, sociale, economica, linguistica od anche derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, non solo sono facilmente riscontrabili di fatto nella diverse realtà scolastiche, ma meritano di essere ‘analizzate, rilevate e gratificate’ con l’opportuno impegno richiesto dagli organi di competenza.

Altrimenti il rischio è che la predisposizione e l’adozione del piano didattico personalizzato per determinati bisogni educativi speciali, per i quali non è prevista certificazione, siano rimesse solo al potere decisionale di un organo collegiale, venendo a svilire proprio il significato autentico di inclusione scolastica e la portata innovativa della Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M . n. 8/2013.

Concludendo …

Dall’analisi dei documenti risulta quindi che le scuole da un lato si trovano nella condizione di dover garantire da una parte il processo di integrazione e di inclusione, come salvaguardia del diritto all’apprendimento e come garanzia del successo formativo di ciascuno, mentre dall’altro il potere decisionale, messo in capo ai consigli di classe, farebbe indietreggiare in seconda linea sia il diritto degli alunni ad apprendere sia l’obiettivo finale del successo formativo. Allora per superare una simile impasse, il fondamento dell’obbligatorietà della predisposizione di un piano didattico personalizzato andrebbe cercato più a ritroso nel tempo, prima nella Legge n.517 del 1977 introduttiva sull’argomento, successivamente nella già citata Legge n.53 del 2003, ma in particolare, nel D.P.R. n.275 del 1999, peraltro richiamato nella Nota 2563/2013. Si tratta di riferimenti normativi evidentemente ante BES, ma che hanno avuto il pregio di sollevare anzitempo il problema di una presa in carica degli alunni con difficoltà.

Nel decreto 275, agli artt. 2 e 4 è sancito che l’autonomia scolastica “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. Al comma 1 dell’art.4, rubricato “autonomia didattica” si ribadisce che compito delle istituzioni scolastiche è quello di riconoscere e valorizzare le diversità, “promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”.

Nella scuola dell’autonomia “il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi” ex art.25 del D.Lgs. 165/2001 ed è il responsabile del diritto allo studio di ogni alunno.

Seguendo simili affermazioni appare ultroneo insistere sull’obbligatorietà della presa in carico degli alunni con difficoltà, in quanto una mera predisposizione di un PDP, nei termini soddisfacenti agli obblighi di legge, nulla toglierebbe ai consigli di classe in ordine al tempo da dedicare alla cura di ciascun alunno ed in termini di responsabilità attribuiti all’organo nella definizione della progettazione educativo-didattica, evitando così alla scuole di incappare in ricorsi presso i tribunali.

BES. Tribunali condannano scuole per mancata attivazione dei percorsi individualizzati

Si ricordi però che la predisposizione di un PDP non esaurisce i compiti del Consiglio di classe tant’è che il percorso individualizzato o personalizzato, definito nel PDP, richiede che esso sia costantemente monitorato; il PDP è “uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti” e abbisogna di essere condiviso e documentato alle famiglie (§ Cfr. 1.5). Ciò pertanto è importante che tutti i processi attivati, le strategie di intervento adottate nonché i criteri di valutazione degli apprendimenti siano il risultato di un’elaborazione collegiale, puntualmente descritta e condivisa con i soggetti interessati, anzitutto con la famiglia. La motivazione di quanto agito, con connessi risultati alla mano, è l’aspetto che permette di salvaguardare l’integrità dell’operato del consiglio di classe, tenendo così d’occhio le potenzialità di possibili contenziosi che ne potrebbero derivare.