Parto prematuro: di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 5.9.2014
Si definisce come parto
prematuro quello che si verifica in una qualsiasi data “anticipata
rispetto a quella presunta”, data (quella presunta) che deve
obbligatoriamente risultare dal certificato medico prodotto ai sensi
dell’art. 21, comma 1, dello D. Lgs. 151/2001 1. ASTENSIONE ANTE-PARTO Si premette che il periodo di astensione ANTE-PARTO va determinato senza includere la data presunta del parto. I due mesi antecedenti e i tre successivi il parto devono essere calcolati non in giorni (rispettivamente 60 e 90) ma in mesi, è necessario dunque riportarsi col calendario a due mesi prima e tre mesi dopo, anche con data del parto posticipata rispetto a quella presunta.
I commi 4 e 5 dell’art.
2963 del codice civile sanciscono il principio generale che occorre
riportarsi col calendario ai mesi e non ai giorni: “La
prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale; Se nel mese di
scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno
dello stesso mese”. 2. IL PARTO PREMATURO La Corte Costituzionale con sentenza n. 270/1999 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. Il D. Lgs. 151/2001 recependo tale sentenza ha previsto all’art. 16, comma 1, lettera d) che è vietato adibire le donne al lavoro: durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono AGGIUNTI al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Il CCNL/2007 all’art. 12/3 dispone che in caso di parto prematuro, ALLE LAVORATRICI SPETTANO COMUNQUE I MESI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA. Pertanto, se il parto è prematuro, cioè avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato, alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di congedo di maternità previsti, di conseguenza TUTTI I GIORNI NON UTILIZZATI PRIMA DEL PARTO NON SI PERDONO MA SONO SOLO DIFFERITI, IN QUANTO VENGONO AGGIUNTI AL CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO IL PARTO FINO A RAGGIUNGERE I 5 MESI. La lavoratrice è ovviamente tenuta anche in questo caso a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto. E che l’anticipazione non è riferita “al mese”, ma può andare da 1 a 30 giorni (quindi non necessariamente un mese esatto). Ricordiamo invece che se il parto avviene in DATA POSTICIPATA RISPETTO ALLA DATA PRESUNTA E INDICATA DAL MEDICO SUL CERTIFICATO, i giorni di congedo goduti in eccedenza NON rientrano nel conteggio dei cinque mesi, di conseguenza il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo di maternità ante-parto e non riduce il periodo post-parto. 3. IL CASO DEL FIGLIO PREMATURO RICOVERATO PRESSO UNA STRUTTURA OSPEDALIERA PUBBLICA O PRIVATA Il CCNL/2007 all’art. 12/3 dispone che in caso di parto prematuro, qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, POSSANO DECORRERE IN TUTTO O IN PARTE DALLA DATA DI EFFETTIVO RIENTRO A CASA DEL FIGLIO; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Nel Messaggio INPS dell’11 luglio 2011, n. 14448 è previsto che nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa. Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine” (ossi a di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima) nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi. Ai fini del differimento del congedo di maternità la lavoratrice ha l’onere di acquisire la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. Tale certificazione è rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il neonato è ricoverato. La medesima struttura ospedaliera provvederà ad attestare la data di dimissioni del neonato. Inoltre, poiché il differimento del congedo è possibile compatibilmente con le condizioni di salute della lavoratrice, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, ha l’onere di acquisire le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro. Al riguardo, in assenza di specifiche disposizioni, trovano applicazione per analogia le norme previste in caso di flessibilità. L’idoneità della lavoratrice ad effettuare l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione dal lavoro, è attestata dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto (art. 20 del D.Lgs. 151/2001). Nell’ipotesi in esame (parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera), anche il padre lavoratore, ricorrendo una delle situazioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre), ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare. In tale ipotesi, il padre lavoratore, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, dovrà presentare la certificazione sanitaria (rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato) dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.
L’acquisizione, la
gestione e la conservazione delle certificazioni mediche avviene con
modalità analoghe a quelle previste per le certificazioni mediche
rilasciate ai fini della flessibilità. 4. ESEMPI CONCRETI DI PARTO PREMATURO E POSTICIPATO E CALCOLO DEL PERIODO DI MATERNITA’. Facciamo degli esempi con la tua data presunta 25 giugno. Parto prematuro: data presunta 25 giugno ed effettiva 20 giugno.
(In caso di ricovero del figlio presso una struttura pubblica o privata i giorni post-parto possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio) Coincidenza tra data presunta e data effettiva del parto: 25 giugno
Mancata coincidenza – parto posticipato: data presunta 25 giugno ed effettiva 29 giugno
|