Orario scolastico: i tempi e le modalità di decisione e pubblicità di Cinzia Olivieri, Educazione & Scuola 30.8.2014 Purtroppo accade che, magari in concomitanza con l’approvazione degli adattamenti del calendario scolastico, si provveda ad una modifica dell’organizzazione oraria per l’anno scolastico successivo nel periodo estivo al termine delle lezioni e successivamente alle iscrizioni. Sebbene talvolta a seguito dell’assegnazione dell’organico possono rendersi indispensabili modifiche organizzative e rimodulazioni orarie, tale pratica non è corretta in particolare in caso di cambiamenti consistenti. In primo luogo occorre precisare che in base al coordinato disposto degli articoli 7, 10 e 396 del dlgs 297 94 il Dirigente Scolastico procede alla formulazione dell’orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti elaborate tenendo conto dei predetti criteri. Pertanto l’orario costituisce l’esito di un procedimento che vede la partecipazione e condivisione delle componenti della scuola: delibera del consiglio di istituto che fissa i criteri generali; proposta del collegio; formulazione coerente del dirigente. È illegittimo quindi un provvedimento unilaterale del dirigente e/o che non rispetti la predetta procedura (Ordinanza TAR Toscana 347/2012), ciò anche successivamente alla riforma introdotta dal dlgs 150/09, il quale ha sì rafforzato i poteri organizzativi allo stesso riconosciuti dall’art. 5 del dlgs 165/01 ma non ha modificato il successivo art. 25, il quale statuisce al comma 2 che gli “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” spettanti ai dirigenti scolastici siano esercitati nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” . Nulla fin qui si dice in merito ai tempi di formulazione dell’orario scolastico. Tuttavia a tanto occorre aggiungere che esso costituisce ormai parte integrante dell’offerta formativa che – come previsto dall’art. 3 del DPR 275/99 – è elaborata dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali dal consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti ed infine è adottata dal consiglio di istituto stesso. Ebbene, giacché (come dispone il comma 5 del citato art. 3 DPR 275/99)”Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione” significa che l’orario per l’anno successivo deve essere fissato precedentemente ad essa. Lo dice chiaramente la circolare iscrizioni la quale afferma “Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa (…)” (Pag. 7 CM 28/14) Infatti i genitori sono chiamati a formulare le proprie scelte e ad esprimere le proprie opzioni orarie in base a quanto comunicato. Dunque una modifica successiva violerebbe i principi di pubblicità e trasparenza a cui deve ispirarsi l’attività della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dalla L 241/90. Infine, sebbene non sia previsto il necessario coinvolgimento di tutti i genitori (nonché nella secondaria di secondo grado degli studenti), il procedimento per l’adozione del POF, come descritto dall’art. 3 del DPR 275/99, rende decisamente auspicabile il loro ascolto ed in particolare l’acquisizione dei pareri e delle proposte dei comitati dei genitori e degli studenti prima di una sensibile modifica dell’orario scolastico. |