Gli alunni “occupano” la scuola. Corte di Cassazione – Sentenza n. 10735/2008. di Anna Teresa Paciotti da Studio Legale LAW dell'11.3.2008
Commentiamo in questa sezione la Sentenza n.
10735/2008, benché la questione ivi posta riguardi marginalmente il
diritto scolastico. Si tratta infatti di una caso che riguarda il
reato di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia nella sentenza si fa
cenno ai diritti di un dirigente scolastico. Il caso in esame
riguarda, infatti, un giornalista condannato dal Tribunale di Roma
per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per
avere, nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano
"Leggo", consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui
si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il Preside di un
Liceo di Roma aveva assicurato agli alunni che avevano occupato i
locali scolastici che non avrebbe chiesto lo sgombero con
l’intervento delle forze dell'ordine. La Corte d'Appello confermava
la condanna. Avverso la sentenza di appello il giornalista ha
promosso ricorso per Cassazione lamentando sia il mancato
riconoscimento del diritto di cronaca, sia l'assenza di nota
diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non
offensiva della reputazione del preposto all'istituto scolastico,
poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte
delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale,
potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa
alla pacificazione degli animi. La Suprema Corte ha accolto il
ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Infatti, la
Corte, pur dichiarando che, nel caso di specie, non ricorre
l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale richiede,
alla luce di un costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del
limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la
notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele.
Tuttavia, ha aggiunto la Corte, l'inattendibilità dell'informazione
non costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che
essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità
morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non
già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità
all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto
storico. Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto
scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero
coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza
pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale,
in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa
alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta
nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni,
evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose,
nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato
di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al
Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una
omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i
giovani studenti. Con ciò, ha concluso la Corte, l'assenza
dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza
dell'illecito contestato al ricorrente, pertanto la sentenza viene
annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Corte di Cassazione – Sentenza n. 10735/2008 Cassazione - Sezione quinta – sentenza 7 febbraio – 10 marzo 2008, n. 10735 Presidente Nardi – Relatore Sandrelli Pm Mura – parzialmente conforme – Ricorrente R. Fatto
Giuseppe R. è stato condannato con sentenza
21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso
del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore
responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di
articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero -
che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai
ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La
Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna.
Diritto
Non ricorre l'esimente dell'esercizio del
diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo
orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un
assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite
violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è
risultata infedele (né, al riguardo, il ricorrente esprime diversa
opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non
costituisce in sé offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa
necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità
morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non
già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità
all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto
storico. P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché il fatto non sussiste. |