Assenze per malattia: le nuove regole.

 dalla Gilda degli Insegnanti, 8.7.2008

 

L’art. 71 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ha innovato alcuni istituti in materia di malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Di seguito si riportano le novità introdotte.
 

a) Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita.

b) In caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare (ossia al terzo) l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

c) La verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno.

d) Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8:00 – 13:00 e 14:00 – 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.

e) Per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

f) Le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l’astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;

g) Questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

Tali importanti limitazioni e penalizzazioni in caso di malattia ed utilizzo di permessi retribuiti sottraggono contenuti e fondi alla contrattazione integrativa del pubblico impiego annullando di fatto la specificità retributiva del personale docente. La Direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti convocata a Roma il 15 luglio p.v. dal coordinatore nazionale Rino Di meglio analizzerà e valuterà le iniziative da intraprendere ai fini della modifica del D.L. 112/2008, che entro 60 giorni dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la sua decadenza.

Art. 71 DL 112/2008