UNAMS-Scuola della Regione Puglia

 

Gli organi collegiali della scuola,

non possono derogare a norme imperative di legge.

 

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 4/12/2005

 

Gli organi collegiali della scuola, come gli organi individuali, hanno competenze che gli sono demandate dalla legge.

Nel caso il T.U 297/94 ancora oggi vigente disciplina le competenze degli organi collegiali scolastici.

Tali competenze secondo la prevalente dottrina e la consolidata giurisprudenza sono vincolanti , nel senso che possono essere esercitate solo dall'organo al quale , esse, sono state attribuite.

Da questo ne discende che tali competenze specifiche dell'organo collegiale della scuola(Collegio docenti, consiglio di interclasse o di classe, Consiglio d'istituto) non sono atti né delegabili , né avocabili. Un organo infatti non può demandare ad un altro organo le proprie attribuzioni, e né tanto meno avocare a se competenze di altri organi.

Perché un organo collegiale quindi, funzioni espletando funzioni che effettivamente gli sono attribuite dalla legge, occorre che tutti i suoi membri siano a conoscenza delle competenze specifiche dell'organo di cui essi sono componenti. Fatto questo, per la verità, assai inconsueto nella scuola, ove i docenti più delle volte non conoscono a fondo le competenze degli organi collegiali di cui essi fanno parte, o magari gli vien fatto credere che tale organo collegiale le possegga.

A tal punto il Ministero è così intervenuto in materia di competenze:"Le competenze di tutti gli organi collegiali sono disciplinate dalle disposizioni aventi forza di legge e pertanto , le disposizioni stesse non consentono deroghe o autonome assunzioni di competenze diverse da quelle stabilite.

Gli organi collegiali , pertanto, non possono:

a) trasferire o delegare il proprio potere ad agli altri organi;

b) modificare norme che disciplinano direttamente una determinata materia;

c) attuare o autorizzare iniziative di sperimentazione se non con l'osservanza delle norme vigenti sull'argomento;

d) effettuare collegialmente o per tramite di singoli membri visite ispettive per la verifica delle capacità di insegnamento dei docenti , essendo al tal fine preposti altri organi (le commissioni dei concorsi per l'abilitazione);

e) sostitutirsi al dirigente scolastico nell'esercizio delle competenze di tale organo individuale;

"Gli organi collegiali della scuola materna, elementare , secondaria ed artistica, in quanto organi dell'amministrazione scolastica, sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme generali che regolano il funzionamento della P.A. e in modo specifico della legislazione scolastica"(cfr. C.M. 4 aprile 1975 n. 86 par.I lettera A).

Dopo tali doverosi chiarimenti affrontiamo , ora la problematica di chi si chiede se il collegio docenti , come affermato da qualcuno, può decidere di utilizzare i docenti di sostegno nelle supplenze.

Una delibera di tale genere si profila illegittima e quindi annullabile per carenza od eccesso di potere , in quanto deroga a norme pattizie e di legge e soprattutto non rientra nelle competenze del Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 297/94.
I docenti di sostegno, quindi NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME TAPPABUCHI , neanche con una decisione del COLLEGIO DEI DOCENTI !!!!!!