Documenti amministrativi,
è sottile il limite tra privacy
e diritto all'accesso .
da
Italiascuola del 15/11/2005
Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi è riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed è esercitato "da
chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti", ma l'interessato "deve indicare
gli estremi del documento e specificare e, ove occorra, comprovare,
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta".
E' questo il principio espresso dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza atti
amministrativi), negli artt. 2, 4 e 22 - comma 1, ripreso dal
Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia con
sentenza n. 829/05, depositata lo scorso 20 ottobre. Il Tar è stato
chiamato a esaminare il ricorso di un docente precario che, chiesta al
CSA di Trieste una copia delle domande presentate dai colleghi che lo
precedevano in graduatoria permanente per il 2004, atto motivato con
la necessità di "tutelare interessi giuridicamente rilevanti", si era
visto rigettare la domanda.
In sostanza la sentenza del Tar stabilisce che i documenti
amministrativi non possono essere sottratti all'accesso "se non quando
essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli
interessi indicati nell'art. 24 della Legge 241/90". Ma il Tribunale
decreta anche che i documenti in questione possono essere sottratti
all'accesso "quando riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di
cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".
In ogni caso, continua e specifica il verdetto, "deve comunque essere
garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro stessi interessi giuridici”.
Il diritto all'accesso è dunque ammissibile quando "sia finalizzato ad
assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorire lo
svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche
rilevanti 'così concorrendo alla visibilità del potere pubblico'". Si
tratta allora, conclude il Tar, di "fornire uno strumento, a tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, per l'effettiva attuazione
dell'interesse del titolare di una tale situazione alla trasparenza ed
all'imparzialità dell'azione amministrativa".
La sentenza del
Tar del Friuli - Venezia Giulia n. 829/05