Documenti amministrativi,

è sottile il limite tra privacy

e diritto all'accesso .

 

 da Italiascuola del 15/11/2005

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed è esercitato "da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", ma l'interessato "deve indicare gli estremi del documento e specificare e, ove occorra, comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta".

E' questo il principio espresso dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza atti amministrativi), negli artt. 2, 4 e 22 - comma 1, ripreso dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia con sentenza n. 829/05, depositata lo scorso 20 ottobre. Il Tar è stato chiamato a esaminare il ricorso di un docente precario che, chiesta al CSA di Trieste una copia delle domande presentate dai colleghi che lo precedevano in graduatoria permanente per il 2004, atto motivato con la necessità di "tutelare interessi giuridicamente rilevanti", si era visto rigettare la domanda.

In sostanza la sentenza del Tar stabilisce che i documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso "se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della Legge 241/90". Ma il Tribunale decreta anche che i documenti in questione possono essere sottratti all'accesso "quando riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".

In ogni caso, continua e specifica il verdetto, "deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.

Il diritto all'accesso è dunque ammissibile quando "sia finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorire lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti 'così concorrendo alla visibilità del potere pubblico'". Si tratta allora, conclude il Tar, di "fornire uno strumento, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, per l'effettiva attuazione dell'interesse del titolare di una tale situazione alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa".

 

  La sentenza del Tar del Friuli - Venezia Giulia n. 829/05