L'iter burocratico per ottenere l'inidoneità.

a cura di Maria Teresa De Nardis, Docente inidonea utilizzata in biblioteca,
da Orizzonte scuola del 24/12/2007

 

Inidoneità

Lo scorso anno scolastico è stato travagliato, fra le altre cose, anche per notizie collegate, in un modo o nell'altro, al disagio di insegnare. Non stiamo qui ad analizzare le cause, ma ci chiediamo: quali sono i rimedi? Ovviamente la prevenzione dovrebbe essere il primo e principale ma, a parte alcune iniziative in questo senso lette negli ultimi tempi, finora l'unico rimedio per un insegnante che "non ce la fa più" (o semplicemente che ha contratto qualche malattia o invalidità di qualsiasi genere, anche per cause di servizio) è stato il ricorso all'inidoneità.

Brutta parola, che nega una funzione, meglio sarebbe chiamarla "utilizzazione in altri compiti".

Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti delegati del 1974 (art.113): una norma di civiltà -non a caso si colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia l'utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è stata ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel Contratto Decentrato del 1997. Negli ultimi anni ha subito una modifica col famigerato art.35, di cui parleremo in seguito.

L'iter burocratico per ottenerla

Vediamo quale sia l'iter burocratico che deve seguire un docente che voglia chiedere l'inidoneità.
Innanzitutto egli si deve munire di certificato del proprio medico di famiglia, in cui risultino la o le patologie di cui è affetto. Quindi farà domanda di essere sottoposto a visita collegiale per l'accertamento dell'inidoneità e/o l'utilizzazione in altri compiti al suo Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato), consegnandola però per via gerarchica, cioè al proprio Dirigente scolastico che provvederà a inoltrarla all'ufficio di competenza. (Notizie non controllate dicono che in alcune province siano le stesse segreterie a seguire tutto l'iter burocratico).

L'USP (o la segreteria) manderà domanda e certificato alla Commissione medica di verifica (mista ASL-Tesoro) che convocherà il docente a visita.

A questo punto è interesse del docente presentare tutta la documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie assenze (se sono state molte) rilasciato dalla Segreteria della scuola di servizio. Per questo motivo si consiglia a chi vuole intraprendere questa strada, di conservare scrupolosamente tutta la documentazione, di cui bisogna fare le fotocopie da lasciare alla Commissione.

Alla visita si può essere accompagnati dal medico di fiducia, che avrà diritto di parola, o da un parente o conoscente, che però potrà solo assistere. Non tutte le commissioni fanno entrare il familiare ma è sempre un conforto essere accompagnati.
Generalmente la commissione non dà una risposta immediata; questa arriverà per raccomandata a casa e a scuola, di solito dopo 2-3 settimane.

Se l'esito è positivo, si può ottenere l'inidoneità temporanea o permanente; inoltre nel verbale saranno indicati eventuali compiti che il docente può o non può svolgere.

Nel caso di inidoneità temporanea il docente conserva il suo posto di ruolo e la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua guarigione. La commissione indicherà il periodo di inidoneità, allo scadere del quale il docente può tornare in classe o chiedere una nuova visita per un ulteriore periodo di utilizzazione in altri compiti.

Nel secondo caso, se il docente ha chiesto esclusivamente la dispensa, saranno avviate le pratiche per la risoluzione del rapporto di lavoro (dispensa ex art 112): l'assegno relativo sarà calcolato in base agli anni maturati (che devono essere almeno 15). Se invece ha chiesto l'utilizzazione, questa dovrebbe essere definitiva. Usiamo il condizionale perché qui intervengono l'art. 35 della Legge Finanziaria 2003 e il comma 608 della Finanziaria 2007, che stabiliscono che il periodo di utilizzazione non debba superare i 5 anni, entro i quali l'inidoneo deve chiedere la mobilità in un altro comparto della Pubblica Amministrazione. Queste disposizioni hanno suscitato un contenzioso che si trascina dal 2003 e i cui contorni sono ancora indefiniti. E' possibile che il termine dei 5 anni sia rimandato in via legislativa di anno in anno, ma è bene che l'aspirante utilizzato sappia che lo attende un futuro di incertezza. In pratica può stare tranquillo per 5 anni se abbastanza vicino all'età pensionabile da raggiungerla in tale lasso di tempo. In caso contrario è meglio ottenere una inidoneità temporanea, magari rinnovabile, anche se, ovviamente, la decisione è di competenza della Commissione.

Ottenuto il certificato di inidoneità, l'USP deve convocare il docente inidoneo per la dispensa (se ricorrono gli estremi) o per il nuovo contratto -che "deve essere stipulato entro 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione della richiesta dell'interessato"- e sottoporgli una rosa di possibili utilizzazioni. Nel caso di inidoneità permanente, il docente può comunque riservarsi di rifiutare l'utilizzazione, se le sedi e i compiti non fossero di suo gradimento, e ottenere la dispensa. Attenzione: questa è una decisione importante, perché se si sceglie l'utilizzazione in altri compiti, non si può più tornare indietro e chiedere la pensione, a meno di non ripassare nuova visita e dimostrare di essere inidonei anche ai nuovi compiti.
Inoltre bisogna sapere che anche se l'inidoneità è permanente, si può essere sottoposti periodicamente a visite di controllo.

L'utilizzazione in altri compiti

L'utilizzazione in altri compiti è disciplinata da Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 - Art. 113: " Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale. Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.". I compiti sono attualmente definiti dal Contratto Decentrato del 1997.

Ma nella pratica, come si realizza il passaggio dall'insegnamento all'utilizzazione?

Abbiamo già visto come si ottenga la dichiarazione di inidoneità e come l'Ufficio scolastico provinciale (o in alcune province il Dirigente scolastico) debba provvedere a un nuovo contratto e all'assegnazione del docente inidoneo ai nuovi compiti, che potrebbero essere nel Provveditorato stesso, in una segreteria oppure in una scuola per la cura della biblioteca, dei laboratori, dei progetti del POF; nei capoluoghi di regione possono anche essere presso gli IRRE o altri istituti, perché appartenenti al Ministero dell'Istruzione.

Tutto l'iter dovrebbe procedere per via burocratica: l'USP dovrebbe presentare al docente un elenco di possibili sedi e compiti per l'utilizzazione e questi dovrebbe scegliere in base alla sua preparazione e attitudine ma anche in base a valutazioni personali come, ad esempio, la vicinanza a casa.

Noi consigliamo, prima di arrivare a questa fase, di visitare le scuole della città o del quartiere, parlare con dirigenti e collaboratori, verificare la disponibilità dei posti, controllare la sede di lavoro (ufficio, laboratorio, biblioteca che sia) ma soprattutto rendersi conto del clima: se cioè si verrebbe eventualmente accolti con benevolenza o con ostilità.

Infatti l'inserimento lavorativo non è automatico come per il lavoro in classe; la fiducia e l'accettazione non sono scontate ma si devono guadagnare giorno per giorno. Naturalmente è auspicabile che l'utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le parti -docente utilizzato e struttura ospitante- ma bisogna essere consapevoli che la condizione di "malato" a volte genera qualche prevenzione. Per questo è sempre meglio chiedere l'utilizzazione nella stessa scuola dove si è insegnato e dove si viene vissuti ancora come docenti, seppure addetti ad altri compiti. Se per qualche motivo l'utilizzazione avviene in un'altra sede, si deve cominciare daccapo a tessere quelle relazioni di conoscenza reciproca e collaborazione.

L'orario di lavoro sarà di 36 ore -almeno questo dice il contratto, poi ci sono alcuni USP o Dirigenti che lasciano l'orario di insegnamento di 18 - 24 - 25 ore. Potrà essere articolato in 5 o 6 giorni la settimana, con entrata flessibile, rientri pomeridiani ecc. E' bene chiedere da subito che le modalità di servizio siano inserite nella contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono tenuti a stabilire con le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da avere una tutela in caso di contenzioso.

Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore gerarchico è il Dirigente scolastico, perché può capitare che le sue veci siano svolte (in modo arbitrario) dal DSGA (nuova definizione del "Segretario"). Infatti poiché l'orario di lavoro è uguale a quello del personale ATA, spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre importante aver chiaro che l'utilizzazione in altri compiti non fa perdere lo status di docenti.

Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l'uscita dal ruolo si perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere i rappresentanti al Consiglio di Istituto, quindi i propri organi di tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria competenza: in questo modo l'inserimento lavorativo è agevolato e il proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.

Compiti del docente fuori ruolo per motivi di salute

L'utilizzazione in altri compiti è attualmente disciplinata dalla Circolare n. 675/1997 con oggetto: Contratto collettivo decentrato nazionale concernente criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - art. 23 comma 5 del nuovo contratto collettivo nazionale del personale della scuola (http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccdpi.html). Essa stabilisce i criteri per la dichiarazione di inidoneità, per l'utilizzazione in altri compiti, per l'articolazione del lavoro ecc. Due articoli sono molto importanti.

>> Art.2 - Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo

L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita dall'interessato e dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:

  • servizio di biblioteca e documentazione;

  • organizzazione di laboratori;

  • supporti didattici ed educativi;

  • attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

>> Art.7 - Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico

L'orario di lavoro del personale di cui al presente accordo è di 36 ore settimanali.
Il personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato.
Il personale in questione, se utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al fondo d'istituto di cui all'art. 72 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, in relazione allo svolgimento, compatibilmente alle nuove funzioni attribuitegli, delle attività previste negli artt. 43 e 54 del medesimo contratto.

Quest'ultimo periodo è importante perché implicitamente delinea i compiti, sia all'interno delle scuole che nelle segreterie, a cui possono essere destinati i docenti fuori ruolo per motivi di salute. Bisogna, per far ciò, richiamare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1995/1997 a cui gli artt. 43 e 54 citati si riferiscono.

Art. 43 - Attività aggiuntive

3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

a) svolgimento di compiti relativi:

  • al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto;

  • al supporto organizzativo al capo di istituto;

  • a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;

  • al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;

  • all'assistenza tutoriale;

  • alla progettazione di interventi formativi;

  • alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;

  • ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti;

b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio;

c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;

d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.

e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.

Art. 54 - Attività aggiuntive

1. Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l'art. 51 del presente contratto.

Tali attività consistono in:

a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell'unità scolastica;

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);

c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;

d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;

e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.

Poiché il contratto decentrato del 1997 è tuttora in vigore, si deduce che, a parte l'introduzione dell'art. 35 della Finanziaria 2003, queste disposizioni sono ancora valide e possono definire gli ambiti di operatività dei docenti inidonei. E' molto importante conoscerli esattamente, perché spesso la disinformazione delle altre componenti della scuola porta a confusione di ruoli se non a vere e proprie degenerazioni di rapporti.

I compiti per chi è utilizzato in altri settori della pubblica istruzione si trovano nel contratto relativo ai dipendenti ministeriali, tuttavia trattandosi di lavoro d'ufficio, di solito non danno adito a controversie.