Infortunio a scuola:
sentenze a confronto, nessuna novita’

di  Patrizia Comite, Giuridicamente parlando 6.11.2013

Non è raro registrare casi in cui l’alunno subisca un infortunio all’interno dell’edificio scolastico o durante l’orario delle lezioni o della ricreazione. Quando ciò accade il diritto al risarcimento si fonda su un ormai consolidato principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesionismo), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ma cosa accade se l’infortunio dell’alunno avviene prima che lo stesso faccia materialmente ingresso nell’edificio scolastico, per esempio in un cortile o piazzale, adiacente e pertinenziale, o ancora sui gradini della scuola?

 

RESPONSABILTA’ CONTRATTUALE Intanto, occorre rammentare che secondo l’indiscusso orientamento giurisprudenziale citato (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 15 febbraio 2011, n. 3680) nei casi di infortunio all’interno dei locali della scuola, questa è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari, proprio al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza dell’8 febbraio 2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (Cassazione, 15/2/2011, n. 3680; Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 6 novembre 2012, n. 19160). In capo all’istituto scolastico è, pertanto, configurabile una responsabilità di tipo “contrattuale”, prevista dalla norma contenuta nell’art. 1218 del codice civile che si accompagna a quella di natura extracontrattuale prevista dall’art. 2048 del codice civile. Qualora, invece, l’infortunio si verifichi prima dell’ingresso nell’edificio scolastico la Cassazione si è espressa, di recente, con due pronunce che solo in apparenza sembrano in contrasto tra loro e soprattutto sono assolutamente allineate con l’orientamento consolidato. Quelli trattati dalla Suprema Corte sono entrambi infortuni avvenuti qualche minuto prima del suono della campanella quando ognuno dei ragazzi si stava accingendo ad entrare a scuola. Per capire le ragioni che hanno portato gli ermellini ad accogliere, in un caso, e a rigettare, invece, nell’altro le rispettive richieste di risarcimento è utile fare un cenno ai casi concreti.

IL PRIMO CASO (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 4 ottobre 2013, n. 22752) riguarda l’azione di risarcimento proposta dai genitori di un’alunna (minore al tempo dei fatti) nei confronti del Ministero dell’Istruzione, della Scuola Elementare “G. Cena” di Cerveteri e della società che gestiva per il medesimo Comune di Cerveteri il servizio di scuolabus ritenuti responsabili dell’infortunio occorso alla figlia allorquando, all’interno del piazzale antistante la scuola elementare, ove - essendo già aperti i cancelli - era stata lasciata dallo scuolabus (per incarico del Comune di Cerveteri gestito dalla società Galatour s.r.l.), cadeva da un muretto delimitante l’area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia. La Suprema Corte, in accoglimento della richiesta di risarcimento ha osservato che, ai fini della responsabilità vada ricompreso anche il cortile antistante l’edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi. 

MANCATA SORVEGLIANZA La medesima Suprema Corte, nell’estensione delle motivazioni, faceva rilevare come l’istituto scolastico è dunque sempre tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo “con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi” poiché il rapporto negoziale scuola-alunno si configura come “contratto di protezione”, in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell’istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell’allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti. La pronuncia risulta di assoluto interesse anche perché mette in evidenza (e giustamente, riteniamo noi) come la ricezione della piccola nell’ambito del piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, importi necessariamente l’avvenuto affidamento in custodia della minore dagli assistenti dello scuolabus (che effettuavano unicamente il servizio di accompagnamento a scuola degli alunni) al personale della scuola. Sulla base di questo assunto, sempre la Corte osserva, la mancata sorveglianza di cui si è resa responsabile la scuola elementare “non è quella degli insegnanti e dell’altro personale interno, ma quella imputabile ai soggetti che con l’apertura dei cancelli avevano consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni …(omissis) nel detto piazzale antistante la scuola e nell’ambito del quale sussisteva la surriferita situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni”. 

IL SECONDO CASO Nel secondo caso la Suprema Corte ha invece respinto la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di una alunna che aveva subito un infortunio in circostanze solo apparentemente analoghe, tanto da far pensare che all’interno della stessa Sezione della Suprema Corte vi fossero orientamenti contrastanti (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 6 novembre 2012, n. 19160). In breve il fatto. Gli attori,  in proprio e quali genitori dell’alunna, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Genova, il Comune della stessa città nonché il Ministero dell’Istruzione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito di un infortunio. A fondamento della propria richiesta affermavano che la piccola, che all’epoca frequentava la terza elementare, era caduta sui gradini esterni, sdrucciolevoli e instabili, dell’istituto scolastico, riportando lesioni al volto e ai denti. Tutti i convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono sia le pretese di risarcimento che la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dai genitori. Nel giudizio intervenne anche Assitalia s.p.a., società assicuratrice del Ministero, aderendo alla linea difensiva della garantita. Il giudice di primo grado rigettò la domanda dei genitori e così pure la Corte d’Appello di Genova i quali, nella motivazione, hanno evidenziato che gli attori avevano inteso far valere la responsabilità contrattuale dei convenuti, sul presupposto che l’incidente si era verificato durante l’orario scolastico. Nella fase istruttoria, tuttavia, all’esito di un esame delle prove espletate, emerse una circostanza diversa da quella prospettata dagli attori. Il Giudicante poté infatti escludere che la piccola fosse caduta proprio sui gradini, avendo invece appurato che lo scivolone avvenne sul marciapiedi e che di lì la scolara fosse andata a sbattere contro gli scalini.

DOVE ACCADE L’INCIDENTE Dall’accertata localizzazione dell’incidente all’esterno della struttura scolastica, sulla pubblica via e quindi in condizioni spaziali e temporali in cui l’infortunata avrebbe dovuto ancora essere sotto la vigilanza dei genitori o di un loro incaricato, ha quindi desunto l’insussistenza dei presupposti di accoglimento della pretesa azionata. Ha poi aggiunto che, in ogni caso, anche a volere ipotizzare una diversa eziologia dell’incidente, la domanda non sarebbe comunque stata meritevole di accoglimento, considerato che il dovere di vigilanza della scuola inizia con l’ingresso nell’edificio o nell’eventuale area inequivocabilmente ad esso collegata.

IL PRESENTE CONFERMA IL PASSATO Anche tale pronuncia appare condivisibile e non rappresenta affatto una divergenza rispetto all’orientamento prevalente. La sentenza rileva, infatti, testualmente “In realtà gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 del codice civile...”. In altre parole fuori dall’edificio scolastico, ovvero nel tragitto da casa a scuola, responsabili della salute dei propri figli sono solo i genitori o, al limite, i soggetti cui li si affida per tale incombente, e la scuola (alias MIUR) non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento.