Attività degli insegnanti tutelate
dall'assicurazione obbligatoria
e infortunio in itinere.
(Corte di Cassazione, sezione lavoro,
Sentenza n. 2895 del 7 febbraio 2008).
Gesuele Bellini da
La Previdenza.it del 26.2.2008
La partecipazione ad un corso di aggiornamento
per docenti, seppur obbligatorio, non rientra di per se nel novero
delle attività tutelate dall’assicurazione obbligatoria, con la
conseguenza che, in caso d’ïnfortunio, l’insegnate non è
indennizzabile. Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione
lavoro, nella sentenza del 7 febbraio 2008, n. 2895. La questione ha
riguardato un triste episodio in cui un docente di un istituto
tecnico industriale statale, deceduto in un incidente stradale
mentre era alla guida della propria auto e si stava recando, insieme
ad alcuni suoi colleghi, ad un corso di aggiornamento obbligatorio.
Gli eredi si sono rivolti al giudice per chiedere il pagamento della
rendita ai superstiti, indennizzabile a loro avviso in quanto il
fatto era da qualificarsi un infortunio in itinere, domanda che è
stata respinta in primo e secondo grado e, pertanto, è stato
proposto ricorso per cassazione. La Corte interessata ha affermato
che la tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già
assicurate per la propria attività lavorativa ed individuate ai
sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4. Tra i soggetti
protetti, individuati dalla norma, continua il Collegio, sono
compresi gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di
istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano
attività che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od
esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro. In
pratica, precisa l’Alto Consesso, secondo un proprio indirizzo
giurisprudenziale recepito dall'Istituto assicuratore con circolare
23 aprile 2003 n. 28, gli insegnanti sono assicurati presso l'Inail
se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come
individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 ed in
particolare: a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso
di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
registratori, mangianastri, proiettori, ovvero se frequentano un
ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; b) se
come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'art. 1, n. 28 e
art. 4, n. 5 del T.U. sono direttamente adibiti alle seguenti
attività: esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche,
esercitazioni di lavoro. Nella fattispecie in esame, la Corte ha
rilevato che i presupposti sopradescritti non sono stati dedotti in
giudizio e, pertanto, atteso che l’attività di insegnamento
espletata dal de cujus, di per se sola non da luogo alla tutela
Inail, diventando irrilevanti le deduzioni circa l'obbligatorietà
del corso o sull'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, ha
concluso con il rigetto del ricorso.
(Gesuele Bellini - Responsabile della
sezione pubblico impiego dell'Osservatorio)
Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 7 febbraio 2008, n. 2895
Svolgimento del processo
Il professor M.N., docente di meccanica
all'istituto tecnico industriale statale - (OMISSIS), è deceduto
l'(OMISSIS) in un incidente stradale mentre alla guida della propria
auto si recava, insieme ad alcuni colleghi, all'istituto tecnico
industriale (OMISSIS) per un corso di aggiornamento obbligatorio.
La domanda di rendita ai superstiti proposta dalla vedova C. R. è
stata respinta dal giudice del lavoro di Bari, in quanto la
partecipazione ad un corso di conversione per docenti non
rientrerebbe nello spettro delle attività tutelate.
La Corte d'appello della stessa città, con sentenza 8 gennaio 24
febbraio 2005 n. 147, ha respinto il gravame della C.. Il giudice di
appello ha rilevato che il contrasto non verte sulla
indennizzabilità dell'incidente in quanto infortunio in itinere, ma
sulla inquadrabilità dell'attività svolta dal professore tra le
attività protette, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art.
4, n. 5. L'insegnamento di materie tecniche non comporta di per sé
la inquadrabilità dell'attività tra quelle protette
dall'assicurazione obbligatoria, ma può comportarla solo a
condizione che il docente svolga esercitazioni ed esperienze
pratiche. L' appellante ha discusso le tematiche dell' infortunio in
itinere e della obbligatorietà del corso (che non costituiscono il
punto cruciale della controversia) e da invece per scontato la
riconducibilità del soggetto all'assicurazione in quanto insegnante
di materie tecniche, senza allegare e provare i fatti (esperienze
tecnico scientifiche, o esercitazioni pratiche) che danno titolo
alla copertura assicurativa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione M.M. e
M.S., eredi di C.R., nelle more defunta, con unico articolato
motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione
Con unico motivo le ricorrenti, deducendo
violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
art. 4, n. 5, insistono sulla tematica dell'obbligatorietà del corso
e sull'uso autorizzato del mezzo proprio.
Il motivo è fuori fuoco rispetto alle motivazioni della sentenza
impugnata.
La tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già
assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono
individuate attraverso le coordinate dell'art. 1, che indica le
attività protette, e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, che
indica le persone assicurate. Come attività protetta l'art. 1 indica
(per quanto rileva in questa sede), al primo comma, le macchine
elettriche, e al comma 3, n. 28, in aggiunta, lo svolgimento di
esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui all'art. 4, n.
5; quest'ultima norma comprende tra le persone tutelate gli
insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di
qualsiasi ordine e grado, anche privati, che svolgano attività
tutelate ai sensi dell'art. 1, n. 28, e cioè attendano ad esperienze
tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano
esercitazioni di lavoro.
La definizione delle attività protette dell'art. 1, ha subito una
interpretazione evolutiva, in corrispondenza della evoluzione
tecnologica delle macchine elettriche, di quella giurisprudenziale
sulla nozione di rischio assicurato, nonché della nozione di
esercitazioni pratiche (vedi, ad es. per gli insegnanti di scuola
materna, Cass. 30 marzo 1994, n. 3126, Cass. 20 agosto 1996 n. 7671,
Cass. 25 agosto 2005 n. 17334).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, recepita dall'Istituto
assicuratore (circolare 23 aprile 2003 n. 28) gli insegnanti sono
assicurati presso l'Inail se rientrano nel campo di applicazione
della tutela così come individuato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, artt. 1 e 4 ed in particolare: a) se per lo svolgimento della
loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali,
computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori,
ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le
suddette macchine; b) se come dettato dalle ipotesi particolari
previste dall'art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5 del T.U. sono
direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico
scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.
La originaria ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata,
non ha mai dedotto i fatti sopra indicati che danno titolo alla
copertura assicurativa dell'attività di insegnamento espletata dal
de cujus, che di per sé sola non da luogo alla tutela Inail (Cass.
14 febbraio 2004 n. 2887).
In mancanza di tale presupposto, diventano irrilevanti le deduzioni
circa l'obbligatorietà del corso (sulla estensione della tutela
esistente per le persone assicurate anche ai corsi obbligatori vedi
Cass. 4 luglio 2007 n. 15047, in motivazione) e sull'autorizzazione
all'uso del mezzo proprio.
Il ricorso va respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente
giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo
anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.
42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella
specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di
reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma
non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del
giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2
ottobre2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge)
(Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; nello stesso senso, in motivazione,
S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro,
il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008