Incompatibilità di Presidenti e Commissari
all'esame di maturità.
da
Italiascuola
del 25/5/2007
Il quesito di oggi 25 maggio 2007 presente ne I
casi e i pareri affronta il tema dell'assenza, da parte del Presidente
e Commissari dell'esame di maturità, di rapporti di parentela o
affinità con alcun candidato.
Il dirigente di una scuola chiede infatti al nostro servizio quale sia
la portata della dichiarazione del Presidente e Commissari di non
avere rapporti di parentela o affinità con alcun candidato, e di non
avere impartito lezioni private (anche gratuite) ad alcun candidato.
Chiede inoltre se un presidente che trovi tra i candidati un suo
nipote, oppure un suo alunno di lezioni private (anche gratuite) debba
rinunciare alla nomina.
Il nostro esperto ricorda la norma che contiene il divieto in
questione, l'art. 13, commi 3 e 4, dell'O.M. 15.03.2007, n. 26: “3.
Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se
abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un
componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto
grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi
dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti
sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale,
di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il
quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo
analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga
situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui
il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di
designare un altro docente della classe”.
La norma in questione è tassativa. Pertanto il presidente o il
commissario che abbiano impartito lezioni private anche gratuite ad un
candidato vanno sostituiti. Lo stesso avviene in caso di parentela o
di affinità entro il quarto grado (tale è il nipote), salvo che si
tratti di commissario interno nei confronti di un proprio alunno
qualora il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.