Incompatibilità di Presidenti e Commissari
all'esame di maturità.

 da Italiascuola del 25/5/2007

 

Il quesito di oggi 25 maggio 2007 presente ne I casi e i pareri affronta il tema dell'assenza, da parte del Presidente e Commissari dell'esame di maturità, di rapporti di parentela o affinità con alcun candidato.

Il dirigente di una scuola chiede infatti al nostro servizio quale sia la portata della dichiarazione del Presidente e Commissari di non avere rapporti di parentela o affinità con alcun candidato, e di non avere impartito lezioni private (anche gratuite) ad alcun candidato. Chiede inoltre se un presidente che trovi tra i candidati un suo nipote, oppure un suo alunno di lezioni private (anche gratuite) debba rinunciare alla nomina.

Il nostro esperto ricorda la norma che contiene il divieto in questione, l'art. 13, commi 3 e 4, dell'O.M. 15.03.2007, n. 26: “3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe”.

La norma in questione è tassativa. Pertanto il presidente o il commissario che abbiano impartito lezioni private anche gratuite ad un candidato vanno sostituiti. Lo stesso avviene in caso di parentela o di affinità entro il quarto grado (tale è il nipote), salvo che si tratti di commissario interno nei confronti di un proprio alunno qualora il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.