Il trasferimento
per incompatibilità ambientale dell’insegnante.

di Avv. José Sorrento della Gilda degli insegnanti di Potenza, 5/2/2007.

 

Premessa - L’approccio accurato alla tematica in esame, finalizzato alla sua più corretta enucleazione, anche se non esaustiva per la sua complessità, non può astrarre i tratti salienti della peculiare e distinta funzione degli insegnanti rispetto ai diversi profili professionali che operano nelle istituzioni scolastiche, quali : il dirigente scolastico (ex preside) il personale tecnico- amministrativo, il direttore dei servizi generali e amministrativi (ex segretario) ed il collaboratore scolastico (ex ausiliario: ovverosia il familiarmente conosciuto come bidello).

I docenti, invero, hanno il delicato compito di “realizzare il processo insegnamento/ apprendimento finalizzato a promuovere lo sviluppo umano culturale e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolatici.” Così recita l’incipit dell’art. 24 ccnl-scuola che ne descrive la funzione, la quale trova fondamento “sull’autonomia culturale e professionale dei docenti”,   prosegue la citata clausola contrattuale nell’anticiparne il profilo professionale, che trova,poi, puntuale descrizione nel successivo art. 25, a mente del quale esso “è costituito da competenze disciplinari, pscicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo- relazionali…

  Sulla base di questi precetti negoziali, è ragionevole affermare che la prestazione lavorativa del docente è di natura essenzialmente libero- professionale, alla quale,pertanto, sono ontologicamente correlate diverse responsabilità non solo sul piano giuridico e deontologico, ma anche di rilevanza sociale.

Né va taciuto che i docenti sono e restano soggetti incardinati nell’amministrazione pubblica, la cui attività è improntata al buon andamento e all’imparzialità (Cost. art. 97). Sicché anch’essi hanno il dovere di correttamente agire, in modo da non compromettere l’immagine stessa della Pubblica Amministrazione, presuntivamente caratterizzata dai citati tratti assegnatile dal Costituente.

E qualora,appunto, vi sia fondato motivo di temere che l’agire del docente nell’esercizio della sua funzione, ancorché incensurabile disciplinarmente, possa in ogni modo compromettere l’attività e l’immagine della P.A., è legittimo che essa ricorra allo strumento del trasferimento per incompatibilità ambientale dell’insegnante, previsto dal decreto legislativo n.297/1994, richiamato dal CCNL- scuola, e non disapplicato a seguito della “contrattualizzazione” anche del rapporto di lavoro del personale docente delle scuole pubbliche (D. Lg. n.165/2001).

 

Profili generali e casistica - Come già accennato, il trasferimento per incompatibilità ambientale del docente non ha natura disciplinare, ma solo cautelare (Cass.civ. sez. lavoro n. 11589/2003). Tale provvedimento così come disciplinato da norme pubblicistiche (art. 468 e segg. del D.lg n. 297/1994), riguarda,però, solo gli insegnanti, sia quelli assunti a tempo indeterminato (ex ruolo) sia quelli “precari”, ovverosia a tempo determinato (ex supplenti): l’analogo rimedio, per trasferire in simili ipotesi il restante personale della scuola, già previsto dal citato decreto legislativo, è stato disapplicato; sicché il cosiddetto personale A.T.A., ed il direttore s.g.a., possono essere trasferiti, ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile.

A garanzia del docente, il trasferimento d’ufficio in esame, è,tuttavia, adottato attraverso la procedura prevista per emanazione dei provvedimenti amministrativi regolata dalla Legge n. 241/1990 (cd trasparenza amministrativa). Ciò comporta che l’insegnante ha diritto di essere informato dell’avvio del procedimento, può produrre memorie difensive e indicare prove a suo vantaggio. In ogni caso, il provvedimento è adottato dal direttore dell’Ufficio regionale scolastico, o da un suo delegato (ivi compreso il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale : ex provveditore agli studi), previo conforme parere del consiglio di disciplina del CNPI (Consiglio nazionale della pubblica istruzione) di cui fanno parte anche membri- docenti.

Secondo costante giurisprudenza il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei presupposti che portano a sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza per questo assumere,tuttavia, carattere sanzionatorio, la cui adozione non presuppone, peraltro, né una valutazione comparativa, in ordine alle esigenze organizzative, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali sono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata dalle esigenze personali e familiari del dipendente, che recedono di fronte al superiore interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione stessa (Cons. St., sez. IV, 5 aprile 2005 n. 1486 e T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 14/06/2006, n.437).

Tale trasferimento d’ufficio costituisce,inoltre, espressione del potere organizzatorio ampiamente discrezionale, ed è,pertanto, sindacabile dall’autorità giudiziaria unicamente sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione, oltre che del travisamento o falsità dei fatti, ovvero se, in particolare, sia stato adottato sulla base di episodi ricorrenti idonei a nuocere in astratto il prestigio o il buon funzionamento dell'amministrazione.

 Anche l'esercizio del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale degli insegnanti, previsto dal decreto legislativo n. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva, s'inquadra nel più generale potere organizzatorio, che è attribuito all’amministrazione scolastica per garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa, e si concreta in un provvedimento che, basandosi su una valutazione eminentemente discrezionale, deve essere congruamente motivato, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice a tutela degli interessi dei docenti. Pertanto, il provvedimento in questione deve indicare, con sufficiente chiarezza, a seguito degli accertamenti svolti, le ragioni d’incompatibilità oggettiva che costituiscono ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede, tanto più che gli articoli 468 e seguenti del D.lg. N. 297/94 non indicano i singoli casi che possono determinare l'esigenza del trasferimento, rimettendone l'individuazione al prudente, puntuale e rigoroso accertamento per opera dell'autorità preposta alla tutela del buon andamento del servizio e delle relative esigenze (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 09/12/1997, n.1845) : ovverosia, la situazione d'incompatibilità ambientale, a causa della quale può disporsi il trasferimento d'ufficio del personale docente ad altra scuola od istituto va accertata con riferimento alla valutazione discrezionale della condotta del dipendente nella scuola, o nell’immediata situazione ambientale, e del conseguente pregiudizio al prestigio ed all'efficienza della scuola.

Il provvedimento in esame, può, ad esempio,    tendere a che stati di tensione o  di conflitto all'interno della struttura scolastica non sacrifichino o solo ritardino il soddisfacimento delle esigenze di servizio, ma, al contempo,l’atto di trasferimento non può prescindere dalla puntuale verifica del nesso di riferibilità dello stato di disordine o di disagio al comportamento, ancorché incolpevole, del dipendente stesso.

  Attesa la peculiarità funzione docente, descritta in premessa, è ragionevole ipotizzare che metodi educativi non consentiti adoperati dal docente, in uno alla perdita d’attendibilità nei confronti degli alunni e dei genitori, oppure il deteriorato rapporto con i propri colleghi e con il dirigente scolastico, possano determinare - all'interno ed all'esterno della scuola - un peggioramento delle relazioni che incide, talmente, sul clima di lavoro da compromettere notevolmente il prestigio dell'istituzione e l’autorevolezza dell'azione educativa da giustificare la misura del trasferimento per incompatibilità ambientale.

 A miglior contezza che il trasferimento d’autorità in esame non è ontologicamente disciplinare la giurisprudenza amministrativa consolidata ( competente esclusivamente in materia sino a quando non è intervenuta la  “privatizzazione” del pubblico impiego) ha sempre catechizza  che ai fini della valutazione della incompatibilità ambientale da parte dell'autorità scolastica, tutti i fatti, anche quelli apparentemente meno gravi, devono essere coinvolti dal giudizio, potendo essi contribuire a rendere insostenibile una determinata situazione nel suo complesso; tale insostenibilità può concretizzarsi in una perdurante e insanabile sfiducia fra un singolo docente, il collegio ed il presidente e, quando il peggioramento dei rapporti incida talmente sul clima di lavoro da compromettere gravemente il prestigio della scuola e la comune azione educativa, si è in presenza di quel dato obiettivo che, indipendentemente da colpe ascrivibili, giustifica la misura del trasferimento d'ufficio.”( ex plurimis Cons. di Stato sez.IV n. 74/1993).

La  competenza giurisdizionale oggi, invece, anche in caso di trasferimento ex art. 468 D.lg n.297/1994 dell’insegnante, appartiene all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ovverosia al Giudice del lavoro, atteso che tale provvedimento è considerato analogo agli atti di gestione del privato datore di lavoro, contemplati  negli articoli 2103 e seguenti del codice civile.

Avv. José Sorrento 
05.02.07
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