Funzione Pubblica: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014 Gazzetta Amministrativa, 25.6.2014 A chiusura del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l´ANCI e l´UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall´intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell´applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo. Nel documento, si precisa che i criteri indicati nel presente esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell´orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell´orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b). Gli incarichi considerati nel documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito. a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ. 1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell´art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L´incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessitàdell´autorizzazione e salvo quanto previsto dall´art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l´assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall´art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l´assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l´art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l´art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l´art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l´assunzione di cariche nell´ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l´impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l´assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell´ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). 2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell´ambito dell´anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. b) CONFLITTO DI INTERESSI. 1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. 2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l´amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all´individuazione del fornitore. 3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l´amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all´ufficio di appartenenza. 5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l´oggetto possono creare nocumento all´immagine dell´amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio. 7. Gli incarichi e le attività per i quali l´incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti. 8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall´autorizzazione di cui all´art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. 9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l´oggetto dell´incarico o che possono pregiudicare l´esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall´amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell´ambito dell´amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall´art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL´ORARIO DI LAVORO. 1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall´autorizzazione di cui all´art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l´attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all´impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell´attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell´ambito dell´amministrazione, le funzioni attribuite e l´orario di lavoro. 2. Gli incarichi che si svolgono durante l´orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell´incarico assunto anche durante l´orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego. 3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell´attività di servizio, anche in relazione ad un P/DB eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l´anno solare, se fissato dall´amministrazione. 4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell´amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell´ufficio, salvo che l´utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell´incarico conferito d´ufficio dall´amministrazione. 5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996). 6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l´autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell´Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo
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