Privacy:
le immagini degli alunni diversamente abili.

 da Italiascuola del 28/2/2007

 

Si segnala oggi 28 febbraio 2007 la risposta a un quesito, che ritorna sul tema della gestione della privacy nelle istituzioni scolastiche, con riferimento alle riproduzioni fotografiche e filmate, in questo caso di alunni diversamente abili.

Un dirigente scolastico racconta questo fatto: "Alcune classi dell'Istituto, con presenza di alunni diversamente abili, partecipano (con deliberazione dei rispettivi Consigli di Classe) ad un progetto di Educazione Fisica che vede coinvolto anche il CONI. Un addetto del Comitato Provinciale chiede di poter filmare alcuni momenti delle attività sportive durante le quali sono coinvolti anche gli studenti diversamente abili. Il filmato dovrebbe servire quale documento delle attività svolte ed utilizzato dal Comitato Provinciale del CONI per favorire ulteriori sviluppi del progetto stesso o di altri progetti analoghi".

A fronte di questa situazione, il dirigente scolastico "chiede se la riproduzione di attività di questo tipo mediante videocamera e il successivo utilizzo siano leciti in quanto a tutela della privacy", e, in caso di risposta è positiva, se "sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte delle famiglie".

L'esperto di Italiascuola.it in questo caso si orienta per una risposta che fissa alcuni punti dai quali non si può prescindere. Nell'ordine:

1) Occorre che il CONI informi correttamente le famiglie sulle caratteristiche dell'iniziativa, con un apposito documento (art. 13 Dlgs 196/2003);

2) Occorre anche che nell'informativa sia chiaramente spiegato che fine fanno le immagini (chi le conserva, come vengono conservate e chi le può visionare);

3) I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 22 comma 8 Dlgs 196/2003). Dunque o c'è una particolare ed eccezionale richiesta di diffusione da parte della famiglia del disabile, magari motivata da particolari ragioni educative e/o affettive, oppure quelle immagini non possono essere diffuse, vale a dire messe a disposizione di un pubblico indistinto;

4) Occorre che nell'informativa venga detto chiaramente ai genitori che possono scegliere di non far aderire il figlio all'iniziativa o che possono segnalare al CONI casi particolari che sconsiglino la ripresa del proprio figlio, indicando anche la persona a cui rivolgersi;

5) Occorre che il CONI tenga traccia del fatto che ciascuna famiglia ha ricevuto l'informativa fin qui descritta.