Privacy: da Italiascuola del 28/2/2007
Si segnala oggi 28 febbraio 2007 la risposta a
un quesito, che ritorna sul tema della gestione della privacy nelle
istituzioni scolastiche, con riferimento alle riproduzioni
fotografiche e filmate, in questo caso di alunni diversamente abili. 1) Occorre che il CONI informi correttamente le famiglie sulle caratteristiche dell'iniziativa, con un apposito documento (art. 13 Dlgs 196/2003); 2) Occorre anche che nell'informativa sia chiaramente spiegato che fine fanno le immagini (chi le conserva, come vengono conservate e chi le può visionare); 3) I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 22 comma 8 Dlgs 196/2003). Dunque o c'è una particolare ed eccezionale richiesta di diffusione da parte della famiglia del disabile, magari motivata da particolari ragioni educative e/o affettive, oppure quelle immagini non possono essere diffuse, vale a dire messe a disposizione di un pubblico indistinto; 4) Occorre che nell'informativa venga detto chiaramente ai genitori che possono scegliere di non far aderire il figlio all'iniziativa o che possono segnalare al CONI casi particolari che sconsiglino la ripresa del proprio figlio, indicando anche la persona a cui rivolgersi;
5) Occorre che il CONI tenga traccia del fatto
che ciascuna famiglia ha ricevuto l'informativa fin qui descritta. |