Normativa Gravidanza: Le novità dopo il "Decreto del fare" GildaVeneziaNews, 24.8.2013 L'articolo 34 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede una notevole semplificazione degli obblighi documentali relativi alla maternità della lavoratrice. Quando la norma diverrà pienamente operativa (ovvero dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale "concertato" tra Lavoro, Salute ed Economia che dovrà stabilire le modalità di comunicazione e per l’emanazione del quale il Legislatore ha fissato il termine ordinatorio di sei mesi) il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato dovranno trasmettere direttamente all’INPS il certificato di gravidanza con la data presunta del parto, la certificazione della nascita del bambino e l'eventuale interruzione della gravidanza. A regime, sarà utilizzato il sistema di trasmissione in uso per i certificati di malattia previsto dal DM 26 febbraio 2010. Secondo quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge, l'iter amministrativo telematico, oltre ad abbreviare i termini, comporterà semplificazioni e maggiori controlli, in quanto si potrà operare sui dati in possesso delle varie amministrazioni pubbliche (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.). Fino a quando il nuovo sistema non diverrà operativo gli obblighi previsti a carico della lavoratrice restano invariati (art. 21 del D.L.vo n. 151/2001 – consegna al datore di lavoro ed all’INPS di un certificato del medico curante indicante la data presunta del parto – art. 46 DPR n. 445/2000 – consegna entro 30 giorni del certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione sostitutiva attestante il parto).
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