Guida alla normativa sul giorno libero.

Il giorno libero dei docenti: è un diritto?
Spetta anche ai docenti in servizio su più scuole? cosa fare in caso di sciopero?
Chi ha diritto a più giorni liberi?

di Lalla, da Orizzonte scuola del 17/9/2007

 

Diritto al giorno libero per i docenti

Il Contratto Collettivo Nazionale (scaduto dal 31 dicembre 2005) afferma, a proposito dell'orario di servizio degli insegnanti:
Art. 26 Attività di insegnamento:
" 5. L 'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."

Dunque il contratto sancisce che l'attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, ma non fa esplicito riferimento al cosiddetto "giorno libero"

Vi è tuttavia l'articolo 2078 del codice civile, che prevede: " "In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge".

Nel caso dei docenti l'uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi ormai consolidata, secondo cui il giorno libero viene concesso ai docenti senza alcuna eccezione.

Inoltre la fruzione del giorno libero viene incontro alle problematiche del personale docente, che utilizza tale giorno per esigenze personali, non gravando così sull'istituzione scolastica con la richiesta di permessi o giorni di ferie, per i quali è necessario trovare le sostituzioni.

L'unica discrezionalità del Dirigente Scolastico e dei collaboratori che insieme a lui presiedono alla compilazione dell'orario settimanale per tutti i docenti dell'istituzione scolastica, può interessare quale giorno libero assegnare al docente, alcune volte contravvenendo ai desiderata del docente stesso.

Pertanto è corretto che la prassi consolidata venga regolamentata anche attraverso la contrattazione di istituto, in cui ad es. si danno indicazioni sui criteri adottati per la distribuzione del giorno libero o per il cambio del giorno libero con un altro insegnante. Infatti alcune scuole cercano di evitare malumori o disfunzionalità nella didattica legati alla distribuzione dell'orario settimanale e del giorno libero dei docenti, facendo loro indicare le preferenze e stabilendo dei criteri secondo cui accontentare, nei limiti del possibile, le richieste. In questo modo si tenta di garantire omogeneità all'interno della stessa istituzione scolastica.

Anche i docenti con orario di servizio completo in due o tre scuole hanno diritto alla fruizione del giorno libero, con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede.

 

I docenti precari e il giorno libero.

S i verifica spesso, e nel nostro forum è possibile leggere in merito degli inteventi, che i docenti precari si trovino ad accettare supplenze in cui l'orario settimanale sia già stato formulato, o ancor peggio, che per poter attuare il diritto al completamento d'orario, debbano rinunciare al giorno libero.

I motivi sono vari: a volte sono legati alla difficoltà o alla distanza di percorrenza tra una scuola e l'altra, che rende difficoltoso lo spostamento su più sedi nel corso dello stesso giorno, altre volte si tratta di dover incastrare, magari a metà anno, orari di servizio già formulati, con evidente difficoltà nel riuscire a farli coincidere per assicurare al docente la possibilità di poter accedere alla supplenza.

Purtroppo in alcuni casi bisogna "accontentarsi", ma è bene che i docenti conoscano la normativa di riferimento in cui è citato il giorno libero:

art. 37 comma 3 del CCNL:

"3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio."

e l'art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze:

"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto"

ndr: qui sì si parla di "giorno libero dell'attività di insegnamento, in riferimento ad una organizzazione didattica delle lezioni su 5 giorni a settimana".

 

Giorno libero e sciopero.

Il docente che nel giorno di indizione di uno sciopero ha il giorno libero

  • non può essere obbligato a dichiarare qualcosa

  • non può comunque perdere la retribuzione

  • non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero. 

Se però il docente aderisce allo sciopero anche nel caso usufruisca del giorno libero, deve esplicitamente dichiararlo.

 

Recupero del giorno libero

Non esiste, a meno che non sia esplicitamente regolamentato dalla contrattazione di istituto, il recupero del giorno libero qualora in esso i docenti siano stati comunque impegnati in attività di servizio.
Va ricordato infatti che il giorno libero è un giorno di servizio, in cui non si esplica l'attività di insegnamento in classe, ma è possibile essere impegnati nelle Attività Funzionali all'insegnamento (art. 27 del CCNL), siano essi di carattere individuale come preparazione delle lezioni e delle esercitazioni o correzione degli elaborati (chi tra gli insegnanti, non dedica il proprio giorno libero a queste attività!) o di carattere collegiale come la partecipazione al collegio dei docenti o di classe, di interclasse o di intersezione.
Analogamente non spetta il recupero qualora il docente nel proprio giorno libero sia impegnato in qualità di docente accompagnatore in un viaggio di istruzione.

 

Più giorni liberi?

Possono usufruire di più di un giorno libero i docenti che si trovano in regime di part time verticale, avendo un orario di servizio strutturato in non meno di 3 giorni lavorativi a settimana.

Possono inoltre usufruire di più giorni liberi i docenti a tempo determinato che hanno un orario inferiore a quello obbligatorio per i docenti di ruolo.

La distribuzione delle ore di insegnamento nell'arco della settimana in questo caso è regolata da norme (anche in questo caso non scritte), che prevedono una dilazione del carico didattico su più giorni, in modo da garantire una proposta didattica efficiente per gli alunni.
Può così capitare che il docente di lettere al quale vengono assegnate solo due classi per 9 ore debba necessariamente distribuirle in 4 giorni, mentre al collega di lingue, che svolge 9 ore di insegnamento su più classi, può raggruppare le 9 ore in 3 giorni.
Tale distinzione è legata unicamente all'organizzazione della didattica, ed è vincolata al numero di classe su cui la cattedra è strutturata.

 

Giorno libero e malattia

Se vi ammalate nel giorno libero, non avete l'obbligo di comunicare nulla alla scuola, a meno che non siate impegnati in attività diverse dalle lezioni in aula;

Se l'assenza per malattia avviene il sabato, e a questo si aggiunge il martedì, avendo il lunedì libero, se non riprendete servizio il lunedì, il periodo di malattia va computato dal venerdì al martedì.
Se invece vi è la ripresa di servizio il lunedì (non bisogna concretamente andare a scuola, conta il certificato medico), esso non verrà incluso tra i giorni di malattia.

 

Giorno libero e Assenze per assolvere alle funzioni di componente di seggio elettorale.

Qualora siate componenti di un seggio elettorale, e il sabato è il vostro giorno libero, avete diritto al recupero dello stesso in un altro giorno lavorativo.
Lo stabilisce la C.M. 14.6.1990 n. 160.