La formazione degli insegnanti,
di Katjuscia Pitino,
DirittoScolastico.it Nel lontano 2007, la Legge n.244, (legge finanziaria 2008), al comma 416 dell’art.2 annunciava l’emanazione di un regolamento ministeriale per la definizione di nuove procedure di reclutamento dei docenti; era nell’intenzione del legislatore definire “la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente”. Lo stesso comma abrogava l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il D.Lgs. del 17 ottobre 2005, n. 227; il primo disciplinava la “formazione degli insegnanti”, la quale si svolgeva nelle università presso i corsi di laurea specialistica e il cui superamento di un esame finale rivestiva valore abilitante in una o più classi di concorso; il secondo dettato legislativo portava sulle “norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53”. Il regolamento oggetto di“definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» si concretizzò nel D.M. n.249 del 2010 in attuazione del quale fu emanato il D.M. n.139 del 2011, regolamento che ha disciplinato l’istituzione e l’attivazione da parte delle università, dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti (art.1); l’istituzione dei corsi di tirocinio formativo attivo è regolata più avanti all’art.5 del predetto decreto. Il D.M. 249 è stato modificato dal recentissimo D.M. n.81 del 25 marzo 2013, intervenuto in specie sugli articoli 5, 11 e 15 del primo. Anche se avanti al D.M. 81 un altro decreto aveva disciplinato “la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; si tratta del D.M. 8 novembre del 2011, illuminante sulla funzione dei tutor e sulle modalità di accesso per lo svolgimento dei compiti tutoriali. Tra gli obiettivi generali della formazione degli insegnanti spicca, all’art.2, comma 2 del D.M. 249/2010 “l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” nonché “qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente”(art.2 comma 1). L’art.2 del D.M. 249 assembla le competenze richieste che a dire del comma 3 “costituiscono il fondamento dell’unitarietà della funzione docente”. Il raggiungimento di tali obiettivi declinati all’art.2 si completano con quelle indicate all’art.3, comma 4, lett. a), b) e c) e comprendono “l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione; l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità; l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni”. A corredo di quanto sopra esposto, la formazione iniziale degli insegnanti prevede anzitutto attività di tirocinio; la prassi non è nuova perché anche l’art.5 della Legge n.53 del 2003, oggi integralmente abrogato in forza della legge n.244 del 2007, contemplava “specifiche attività di tirocinio” la cui gestione era affidata alle università, incaricate di istituire e organizzare “apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche”(comma 1 lett.e). A tali strutture era affidato il compito di curare “la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative”(comma 1 lett.g). Il D.M. 249/2010 ha recepito la consuetudine delle attività di tirocinio operando un distinguo nei percorsi formativi (art.3) destinati ai diversi ordini di scuola. Ai sensi dell’art.6, comma 4 il tirocinio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si svolge all’interno del corso di laurea magistrale a ciclo unico “le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all’ultimo anno. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all’articolo 11 e da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale”. Per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (artt.7 e 8) oltre che per la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche (art.9, D.M. 249) si parla di tirocinio formativo attivo, (da qui l’acronimo TFA ), corso di preparazione all’insegnamento, a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento. Da sottolineare che il D.M. n.81 del 2013, come già sopra evidenziato, ha modificato l’art.15 del D.M. n.249/2010, introducendo il comma 1 bis, il quale stabilisce che “fino all’anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali (PAS) definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria”. Ai PAS possono accedere i soggetti di cui all’art.15, comma 1 ter del D.M. 249/2010, così come anch’esso introdotto dal D.M. 81/2013. Le tabelle 11 e 11 bis allegate al D.M. 249 indicano rispettivamente le conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento, le capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali che gli abilitati al corso di tirocinio formativo attivo e al percorso speciale abilitante devono dimostrare di aver acquisito. La tabella 1 definisce gli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e le attività di tirocinio le quali “devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell’infanzia”. L’art.10 del decreto 249 è foriero di informazioni riguardanti le sedi di svolgimento, le attività, la gestione, la frequenza e l’esame finale del tirocinio formativo attivo. Tutte le predette attività sono supportate dai docenti tutor che accompagnano e seguono il tirocinante lungo il suo percorso di formazione iniziale all’insegnamento. Le attività si alternano presso le facoltà e le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi del D.M. n.93 del 2012, decreto che disciplina proprio le condizioni necessarie per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo. Tra i requisiti richiesti spicca il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio e la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti (allegato A del D.M. 93).
La funzione tutoriale all’interno dei TFA trova la prima trattazione negli articoli 10 e 11 del D.M.249 del 2010. Sull’art.11, rubricato “Docenti tutor” è intervenuto il D.M. 8 novembre 2011 e il D.M. n.81 del 2013. Il primo, come già sopra accennato, fa luce su quelle che sono le modalità di accesso agli incarichi di tutor; il secondo detta la “disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” modificando gli articoli 5, 11 e 15 del D.M. 249. L’art.11 del D.M.249/2010 presenta una diversa tipologia di tutor impegnati nelle attività di tirocinio a supporto dei tirocinanti: - i tutor coordinatori - i tutor organizzatori - i tutor dei tirocinanti Ai tutor coordinatori è affidato il compito di “orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe”(art.11 comma 2 ). I tutor organizzatori hanno la funzione di “organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale; coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio”(art.11 comma 4). Il D.M. 8 novembre 2011 ha definito la “disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”. Sia i tutor coordinatori che i tutor organizzatori sono selezionati dall’università. L’allegato A del suddetto decreto indica i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi: i titoli valutabili e l’articolazione del colloquio di valutazione. L’incarico di tutor organizzatore o coordinatore è incompatibile con“la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137”(art.2 comma7). L’utilizzazione di tale tipologia di tutor ha la durata massima quadriennale. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione (art.3 comma 1). E’ prevista, ai sensi dell’art.11 comma 7 del D.M. 249 del 2010 da parte del consiglio di facoltà, organo preposto alla selezione, la conferma o la revoca dei tutor organizzatori e coordinatori “sulla base dei seguenti parametri: conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria; gestione dei casi a rischio”. Infine, i tutor dei tirocinanti “hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.”(art.11 comma 3). Questi ultimi, individuati all’interno delle istituzioni scolastiche dai dirigenti, supportano i tirocinanti nell’acquisizione delle competenze necessarie alle pratiche di insegnamento; infatti come viene definito ai sensi dell’art.10 comma 3 lett. b del D.M. 249 del 2010 “le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative”. Il comma 6 dello stesso articolo attribuisce ai tutor dei tirocinanti anche l’incarico di affiancare lo studente nella stesura di una relazione sul lavoro svolto. Il D.M. 8 novembre 2011 ha stabilito all’art.2 comma 2 che è possibile ricoprire il ruolo di tutor dei tirocinanti solo se si possiede il requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l’incarico. A differenza dei tutor coordinatori ed organizzatori l’esercizio di tale ruolo non comporta nessun esonero dal servizio, previsto al contrario per i primi (art.11 comma 5 D.M. 249/2010). Il comma 3 disciplina che le nomine dei tutor dei tirocinanti “sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d’istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla tabella 1 dell’allegato A al presente provvedimento”. L’allegato A Tabella 1 riporta che il Comitato di cui all’art.11 del D.Lgs. 297/1994 ha l’onere di svolgere l’esame per l’assegnazione di compiti tutoriali; l’esame “consiste in un “colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazioni dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all’esame”. Per il colloquio è possibile assegnare punti 50 su 100. L’organo collegiale deve quindi esaminare le competenze degli aspiranti tutor dei tirocinanti, valutandone i titoli e il progetto presentato che costituirà la base orientativa per lo svolgimento del supporto al tirocinio. In questo caso viene naturale chiedersi se i valutatori posseggano loro stessi le conoscenze richieste ai valutati, posto che l’allegato A tabella 1 del D.M.8 novembre 2011 fornisce un elenco di titoli valutabili, i quali se posseduti dai candidati, attestano già un’esperienza superiore a quella acquisita nelle ordinarie attività di insegnamento. Un’ultima cosa resta da aggiungere, ai tutor dei tirocinanti, interni all’istituzione scolastica, deve essere corrisposto un compenso anche con modalità forfetaria per le ore di lavoro aggiuntivo, così come stabilito dall’art.43 del CCNL vigente; anzi si sottolinea che “dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell’orario di servizio”. Non è superfluo inoltre ricordare l’art.8 “Norme transitorie e finali” del D.M. n.93 del 2012 che verte sulle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, al comma 3 del succitato articolo si afferma che “gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi”.
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