Queste ferie non s'han da fare. di Giuliana Bagliani dal SAM Notizie 22/5/2005
Lo spunto per i
chiarimenti sulle ferie è stato un Comunicato interno ad una scuola,
in cui il Dirigente Scolastico invitava i docenti “onde evitare
spiacevoli dinieghi” di richiedere la fruizione delle ferie “solo
quando fosse garantita la copertura da colleghi liberi da impegni di
servizio” (la sottolineatura è tutta del Dirigente) e “nella classe di
appartenenza”.
Ricordiamo le norme
contrattuali nazionali che cosa stabiliscono in merito:
art. 13 - Ferie,
comma 9, del CCNL 2002-2005:
“Le ferie devono essere
fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione
delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non
superiore a sei giornate lavorative;”
“La fruibilità delle
ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se
ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede, e “alla
condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.” art. 15—Permessi retribuiti, al comma 2:
E’ attribuita la
fruizione dei sei giorni di ferie durante i periodi di attività
didattica “per motivi personali o familiari documentati anche mediante
autocertificazione, prescindendo dalle condizioni poste nell’art. 13,
comma 9” precedentemente citato, cioè dall’obbligo di non determinare
oneri aggiuntivi; ne consegue la possibilità di sostituire
l’insegnante assente con la nomina di un docente a tempo determinato.
Dalla Comunicazione del
Dirigente scolastico risultava che erano state poste ulteriori
restrizioni al diritto di fruizione delle suddette ferie, in
particolare :
la limitazione della
sostituzione all’interno della “classe di appartenenza” e non soltanto
“nella stessa sede”, intesa normalmente per “plesso di servizio”;
il diniego a priori
della fruizione di ferie in base al comma 2 dell’art. 15 del CCNL;
la condizione di essere
sostituiti da colleghi “liberi da impegni di servizio”, che
corrisponderebbe per gli stessi ad un orario aggiuntivo delle ore
settimanali di insegnamento,assolutamente gratuito.
Le norme contrattuali
nazionali, però, non possono essere modificate, tanto meno in senso
peggiorativo, e l’argomento della fruizione delle ferie, non è neppure
materia di contrattazione a livello di Istituzione scolastica con la
RSU (art. 6 del CCNL).
Il comma 5 dell’art. 26
del CCNL stabilisce, in modo chiaro, che le ore di compresenza, se il
Collegio dei Docenti non ha programmato alcuna attività di
arricchimento dell’offerta formativa, sono destinate per supplenze
(senza distinguere le ragioni dell’assenza: salute, ferie, studio o
altro) nell’ambito del plesso di servizio.
Secondo il SAM-Gilda,
non può essere richiesto ai docenti, neppure sotto forma di “invito”,
di non avanzare domande contrattualmente previste.
Non è neppure corretto
demandare agli insegnanti stessi – come generalmente avviene – la
ricerca di “copertura” da parte dei colleghi: il quadro orario delle
disponibilità deve essere depositato nella Segreteria della scuola
dall’inizio dell’anno scolastico e sarà in base a questo che il
Dirigente concederà o meno le giornate di ferie richieste, in base al
comma 9 dell’art. 13 del CCNL vigente.
Per quanto riguarda
analoga richiesta ma con riferimento al comma 2 dell’art. 15, ben
difficilmente il Dirigente potrà negare una domanda di ferie “per
ragioni personali o familiari”, considerando che nel CCNL attuale non
sono più richiesto che siano “gravi”. Infatti, le ragioni più comuni
sono: la necessità di colloqui con gli insegnanti dei figli,
l’espletamento di pratiche in uffici con apertura antimeridiana, la
preparazione di matrimoni, Prime Comunioni, Cresime dei figli… Questo
articolo sembra rimediare alla scomparsa di quei “permessi per ragioni
di famiglia”, 15 giorni all’anno, esistenti nei Contratti di molti
anni fa.
Ecco come chiedere quanto di diritto: Modello di domanda per concessione di permessi retribuiti per motivi personali/ familiari. (art. 15 comma 2 del CCNL 2002-2005)
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