Le FAQ di Gina Spadaccino.

Scrutini.

di Gina Spadaccino, dalla Gilda degli Insegnanti, 13/6/2006

 

5. Sono stata in malattia causa intervento chirurgico  dal giorno 10 Aprile al giorno 1 Giugno, rientrata in servizio effettuo scrutini finali. Avendo effettuato con due alunni attività laboratoriale ho diritto a valutare sulla scheda il lavoro svolto dagli alunni fino al giorno-10 Aprile?

Si presume che le attività laboratoriali cui si fa riferimento nel quesito siano quelle svolte non dagli insegnanti o esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive , finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, (vedasi C.M. 85 lett. B ultimo capoverso) bensì quelle relativi agli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 59/2004).

In tal caso, a parte il rilievo che pur nell’assenza della titolare il percorso formativo dell’alunno deve comunque essere proseguito (anche ricorrendo ad eventuali sostituzioni),  non esistono dubbi che al momento valutativo siano chiamati non solo i docenti di classe, ma anche quelli delle attività facoltative opzionali che, una volta scelte dalle famiglie, entrano a far parte del curricolo obbligatorio dello studente e quindi concorrono, in posizione paritaria, alla formazione della valutazione stessa.

Il Consiglio di classe, nella seduta di scrutinio, integrato dagli insegnanti responsabili degli insegnamenti delle attività facoltativo-opzionali, opera ad "assetto variabile" dei componenti chiamati e legittimati all'espressione del giudizio, secondo le norme vigenti per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.

In altri termini, mentre tutti gli alunni saranno valutati dai docenti delle discipline comprese nel quadro degli insegnamenti di cui alle Indicazioni Nazionali, alcuni saranno valutati dai docenti che, secondo il piano personalizzato, hanno seguito le loro attività facoltativo-opzionali.  Di conseguenza il numero dei docenti partecipanti alla definizione dei giudizi e dell'eventuale votazione, può essere diverso da alunno ad alunno.

 

4. In sede di Consiglio di classe della scuola media per la valutazione finale degli alunni, in caso di proposta di non ammissione, se si perviene alla decisione di votare dato i discordi pareri dei docenti, qual è il ruolo del dirigente scolastico, presidente della riunione? Che io sappia, deve lasciare esprimere i docenti, unici addetti alla valutazione; in caso di parità e non di maggioranza assoluta, esprime il suo voto, facendo, ovviamente pendere la bilancia da una parte.
Eppure un certo dirigente ha affermato che il suo voto vale il doppio, intendendo di avere diritto al voto come i docenti, a prescindere dalla parità, e che qualora questa si determinasse (voto suo incluso), di avere diritto ad esprimere un secondo voto.

Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Es.: consiglio di classe con 8 docenti membri. Il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare la promozione o meno di un alunno. Il risultato della votazione è di parità: 4 voti per il sì e 4 voti per il no.

Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è promosso; il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno non è promosso

 

3. Sostituisco dal 6 marzo una docente titolare assente per malattia dal 1 settembre 2005. Prima di me ci sono stati altri supplenti ma la titolare non è comunque mai rientrata in servizio. Il mio contratto scade il 19 maggio e la docente rientra il 21 maggio. Potrà rientrare nella sua classe o mi spetta il prolungamento della supplenza? Io non posso vantare un lungo periodo di servizio, ma mi pare che ci siano lo stesso ragioni di continuità didattica che impediscano il rientro della titolare.  

L’art. 34 del CCNL/2003 finalizza la mancata ripresa dell’insegnamento nelle sue classi al docente che rientri dopo il 30 aprile a seguito di un periodo di assenza continuativa di almeno 150 giorni (ridotto a 90 nelle classi terminali) all’esigenza della garanzia della “continuità didattica”. La detta norma prescinde dalla valutazione se il periodo di servizio del supplente sia stato “sufficientemente” lungo tale da meritare o meno di essere interrotto. Propone un termine di garanzia per gli allievi sullo stop al cambiamento dei docenti verso il termine dell’anno, quando si provvede anche alla valutazione finale.

D’altra parte, nel caso specifico, una continuità con il docente subentrato il 6 marzo comunque esiste ed impedisce che possa essere interrotta, con un ulteriore disagio per gli allievi che nell’anno scolastico in corso non hanno mai visto  la docente titolare.

Si ritiene pertanto che il dirigente dovrà prorogare fino al termine delle lezioni, aggiungendo le giornate di scrutinio, il contratto di lavoro a tempo determinato col supplente.

 

2. Sono docente di matematica in un istituto superiore. Durante lo scrutinio del primo quadrimestre per l’assenza di un docente di matematica impegnato nello scrutinio di  altra classe sono stato chiamato a sostituirlo. Ma l’attività svolta in sostituzione, a detta del preside, non mi sarà retribuita. E’ vero?

Il consiglio di classe riunito per lo scrutinio è un organo collegiale giudicante perfetto, che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Pertanto, un docente assente va sempre sostituito con altro professore della stessa materia.

Poiché la partecipazione allo scrutinio rientra tra le attività obbligatorie funzionali all'insegnamento di carattere collegiale nulla è dovuto al docente che la svolge, nemmeno, si ritiene, a chi sostituisce il collega assente qualora non superi le 40 ore annue di cui al comma 3 sub b) dell’art. 27 del CCNL.

 

1. Sono in servizio su due scuole ed ho in contemporanea il consiglio di classe in una scuola e il normale orario di lezioni (pomeridiano) nell'altra. Nonostante abbia sollecitato uno spostamento, il calendario è rimasto lo stesso: a quale delle due attività sono obbligato ad essere presente? Un dirigente sostiene che abbiano precedenza le ore di lezione, l’altro gli scrutini. Io sto in mezzo e non so cosa fare.

La norma stabilisce che le riunioni dei consigli di classe si devono svolgere in orario non coincidente con quello delle lezioni; pertanto, nell’elaborazione del calendario sia dei CdC ordinari sia di quelli destinati agli scrutini da parte delle scuole che abbiano in comune dei docenti dovrà essere posta ogni attenzione ad evitare che si verifichino casi di sovrapposizione di lezioni e impegni collegiali. Molto spesso però la pratica ci mette di fronte a casi in cui, quando le scuole interessate siano due o addirittura tre, data per accertata la loro fattiva collaborazione, la contemporaneità, che deve costituire, per le cose dette, un’eccezione,  non possa essere evitata.

In tali  casi se non può negarsi che la lezione – cioè il servizio diretto all’utenza – prevalga sempre sulle riunioni collegiali che, pur importantissime, sono tuttavia funzionali alla didattica e assumono valore, è anche vero però che quando le riunioni dei CdC sono destinate agli scrutini periodici o finali, esse debbono, a loro volta, prevalere sulle lezioni. Per due ordini di considerazioni: perché gli scrutini sono validi solo in presenza del “collegio perfetto”, quindi senza assenza di alcun docente e perchè lo scrutinio rappresenta un “atto dovuto” del servizio scolastico secondo le modalità e le scadenze deliberate dal Collegio docenti e rese note all’utenza. Il rispetto di tali scadenze impone dunque che il docente impegnato negli scrutini venga sostituito per lo svolgimento delle lezioni.