Educazione sessuale a scuola. di Anna Teresa Paciotti da Studio Legale LAW del 6.2.2008
Il padre di un alunno della quinta classe di una scuola elementare conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano l’Istituto Scolastico, la direttrice, una insegnante e l'intendente scolastico di Bolzano, chiedendo che si dichiarasse che i medesimi non avevano il diritto di svolgere lezioni di educazione sessuale in classe senza il consenso dei genitori e che si vietasse lo svolgimento ditali lezioni durante l'orario dell’obbligo, con condanna al risarcimento del danno nel caso di avvenuta effettuazione. Si costituivano in giudizio i convenuti e la Provincia autonoma di Bolzano, intervenuta spontaneamente, i quali deducevano tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività tipicamente discrezionale dell’Amministrazione scolastica relativa alla organizzazione del servizio, per cui il genitore ha promosso ricorso per Cassazione per regolamento preventivo dì giurisdizione, chiedendo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate con l’Ordinanza n. 2656/2008 dichiarando la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia. La Corte ha osservato che per il modo in cui è stata formulata la domanda, questa investe in via diretta e immediata il potere dell’ Amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trova esplicazione la decisione della direttrice dell’istituto e dei docenti di inserire l’educazione sessuale nel programma di insegnamento delle scienze naturali e quindi attiene ad una scelta riconducibile, pur nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti, alla potestà organizzatoria della istituzione scolastica, esercitata con disposizioni riconducibili alla pubblica amministrazione autorità. In tale ambito trova applicazione il disposto dell’art 7 della Legge n. 205/200 per cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi le prestazioni rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione.
Ad avviso della Corte, è pertanto certamente
ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la
propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi
didattici potenzialmente idonei a interferire e anche eventualmente a
contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con
le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo
ambito non solo nell’approccio alla materia sessuale, ma anche
nell’insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la
filosofia, l’educazione civica, le scienze, e quindi ben può
verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una
istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle
convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così
assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.
Peraltro la verifica in concreto della legittimità delle
determinazioni operate dalla istituzione scolastica nell’articolazione
dei programmi e nella assunzione di metodi didattici va effettuata in
attuazione del principio generale di autonomia affermato dalla legge
statale, nonché, in relazione alla fattispecie in esame, nel rispetto
dei limiti della libertà di insegnamento.
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