Dovere di vigilanza a scuola,
trascurarlo è una grave negligenza .
da
Italiascuola del 30/11/2005
Benché un docente possa doversi allontanare
temporaneamente dalla classe a causa anche di impellenti esigenze
fisiologiche correlate - ad esempio - alle condizioni di salute, in
alcun modo la classe stessa può essere
"abbandonata in balia di sé stessa senza richiedere la presenza del
personale ausiliario disponibile affinché la scolaresca avvertisse di
essere comunque sotto osservazione".
A stabilirlo è stata la Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per
la Puglia) che, con
sentenza n. 404 depositata il 7 luglio 2005, ha condannato una
professoressa al pagamento di circa 50mila euro in favore
dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione. Il Ministero era
infatti già stato condannato dal tribunale civile al pagamento di
circa 150mila euro, a seguito del grave incidente accorso ad uno
studente, colpito all'occhio da un cacciavite scagliato da un compagno
mentre la suddetta docente si era momentaneamente allontanata dalla
classe.
Già in passato, spiega la sentenza,
"questa Sezione [...] ha avuto occasione di affrontare la tematica del
rapporto tra la responsabilità civile dell'amministrazione per fatto
colpevole del dipendente e la responsabilità personale dell'insegnante
la cui condotta, presuntivamente colpevole per fatto proprio omissivo,
era valsa a rendere riferibile organicamente il fatto illecito dannoso
all'amministrazione scolastica". In ogni
caso, si legge, "le due responsabilità
quella civile e quella amministrativa, pur traendo origine dal
medesimo evento [...], si fondano su presupposti e strutture
differenziate; [...] quella amministrativa ha radice nella violazione
di un obbligo di servizio e come tale è ritenuta generalmente di tipo
contrattuale".
A quali obblighi di vigilanza si rifaccia la sentenza è specificato
dalla stessa Corte dei Conti: innanzitutto il regolamento generale
sull'istruzione elementare, "R.D.
26 aprile 1928 n. 1927 che prevede (art. 350) l'obbligo di
sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti,
alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché
gli alunni ne siano usciti"; quindi il
'regolamento tipo' (art. 17) "prevede che
durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento
degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle
persone o alle cose".
In questo senso - e per concludere -, i giudici contabili hanno
stabilito che la continuità ed "indefettibilità
del dovere di vigilanza" impone di
adottare "tutte le cautele possibili ad
evitare una soluzione di continuità e che pertanto il non aver tenuto
conto di tale esigenza ineludibile denota un comportamento omissivo
assolutamente negligente ed una trascuratezza delle regole minime di
diligenza nell'assicurare in qualsiasi modo la permanenza di una
sorveglianza se non proprio diretta quapersonale ausiliario di turno,
a ciò tenuto, oppure ai colleghi ove disponibili".
Vedi la
sentenza della Corte dei Conti n. 404 depositata il 7 luglio 2005