Esami di Stato II grado 2014,
al via le domande per i commissari esterni.
Chi può e chi deve presentarla.
Confermata restrizione per docenti di sostegno.
Le norme per i precari

 Orizzonte scuola, 20.2.2014

red - La trasmissione dei modelli avviene attraverso Istanze on line, in ambiente POLIS. La scadenza per la presentazione del MOD ES 1 è fissata per il 12 marzo ore 14. Chi è obbligato alla presentazione della domanda e chi invece ha facoltà di scegliere. Confermata la norma restrittiva per i docenti di sostegno. Le norme per i docenti precari.

PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA

Sono obbligati alla presentazione della scheda:

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i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;

punto elenco

i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che insegnano nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;

punto elenco

i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno.

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1- C), lettera a) criteri generali e punto 2.2).

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA

A - Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:

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i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

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i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;

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i ricercatori universitari confermati;

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i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.);

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i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.);i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;

punto elenco

i dirigenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso);

punto elenco

i docenti che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;

punto elenco

i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni

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i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:

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i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;

punto elenco

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007;

punto elenco

i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;

punto elenco

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta;

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i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo stato giuridico “H”);

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i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.

Docenti di sostegno

Rimangono dunque invariate le norme per i docenti di sostegno. Con nota del 19 febbraio 2013 il Miur aveva assicurato che la richiesta di rivedere la norma sarebbe stata riesaminata nel prossimo anno scolastico qualora si fosse affrontata una revisione dell’attuale normativa. Così non è stato, nè ci sono state richieste sindacali in tal senso.

Viene lamentato il fatto che il riferimento all’art.5 del DM n.6/2007 (Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) sia errato, in quanto tale articolo si riferisce ai criteri di nomina dei Presidenti e non già dei Commissari esterni.

Il Miur risponde che il criterio è ispirato alla ratio  per cui deve essere nominato prioritariamente il docente cui è affidata una specifica materia d’insegnamento.

Tale principio giustifica l’ulteriore requisito richiesto (dieci anni) al docente di sostegno per la nomina a commissario esterno rispetto alle altre categorie, tanto che, se in possesso di tale requisito, nella fase di nomina viene trattato dalla procedura alla pari dei docenti di ruolo. Giova precisare che il possesso del requisito dei dieci anni di ruolo prima della nomina sul posto di sostegno, richiesto dalla circolare n.7, vuole garantire l’Amministrazione che il docente di sostegno aspirante alla nomina abbia, comunque, già acquisito una consolidata qualificazione professionale sulla specifica disciplina.

I docenti a tempo determinato

Devono presentare la domanda i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Hanno facoltà di presentarla i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

 

 

Scade il 15 marzo la domanda per la richiesta di part time. I requisiti e le modalità per inoltrare la domanda 

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato)

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docenti (anche neo - immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2013) di ogni ordine e grado

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personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie

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personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi

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personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre 2014 e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ( subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)

La scadenza è fissata al 15 marzo 2014. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola.
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente. Alcuni USR e Ambiti territoriali stanno provvedendo in questi giorni alla pubblicazione delle relative domande.

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre 2014. 

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

Si possono verificare 3 casi

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personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre 2014. In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo 2014. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.

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personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale

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personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

REVOCA E RINUNCIA

La domanda, già presentata, può essere revocata entro i termini stabiliti dal singolo USR. Non è esplicitamente consentito invece rinunciare al provvedimento già disposto.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA n. 9 del 30 GIUGNO 2011

Di fronte ad una istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

La novità più consistente della Circolare è dunque che la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata

La valutazione dell'istanza si basa su 3 elementi:

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la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l'a.s. in corso, l'aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)

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l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione

punto elenco

l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente

L'istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l'attivazione del controllo giudiziale.

Hanno precedenza:

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i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche

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lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

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lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni

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lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave

Per il personale docente di ogni ordine e grado che non intende variare volontariamente il proprio orario di servizio, ma la modifica si rende necessaria per garantire l'unicità dell'insegnamento, in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in organico di fatto, il numero di ore di lavoro e l'articolazione dell'orario di servizio sarà definito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze dell'interessato, per quanto le stesse siano compatibili con quelle prevalenti di buon funzionamento dell'Istituzione. [indicazione dell'UST di Viterbo nota n. 322 del 28/01/2013]

N° DOMANDE

Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

ORARIO DI SERVIZIO

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale)

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61

Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

In ogni caso non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.

I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

RETRIBUZIONE

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni 

FERIE

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno

Al fine di stabilire l'entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate.

Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno

ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge

Segnaliamo la risposta dell'USR Veneto relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time.

La risposta contiene delle indicazioni precise:

  • la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all'orario stabilito.

  • dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili.

  • Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all'insegnamento, ove risulti esplicitato l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.

PART TIME E LEGGE 104/92

Il docente in regime di part time può beneficiare dei tre giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104/92?

Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana), mentre per il part time verticale la fruizione è limitata ad alcuni giorni della settimana. La circolare INPS del 22 luglio 2000 ha disposto che:

"il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente .
Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la “settimana corta”).
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso"

PART TIME E CONGEDI PARENTALI

Per il part time orizzontale la questione non si pone, perchè si ha diritto a congedi e permessi nella stessa misura del personale a tempo pieno.

Per il part time verticale possiamo fare riferimento agli Orientamenti Applicati dell’ARAN per altri Comparti. Secondo tali orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto.

In assenza di un Orientamento per la scuola e poiché nel CCNL 2007 non vi è una disposizione che regoli il caso, al docente a part time verticale si dovrebbero calcolare solo i giorni in cui presta l’attività lavorativa e non tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto, tenendo anche conto che il docente in questione non sarebbe tenuto ad altre attività nei giorni in cui non presta servizio.

Leggi gli esempi riportati in Part time e congedi parentali

PART TIME E ALTRO LAVORO

Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta confermato, per il docente, il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne quelli per cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata effettivamente rilasciata

E' invece consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:

- l'orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;

- si comunichi entro 15 giorni al Capo d' istituto il successivo inizio della seconda attività;

- che la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell' Amministrazione di appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

PART TIME E SOVRANNUMERO

I docenti in part - time mantengono la titolarità presso la sede di servizio, a meno che non partecipino volontariamente alle procedure di mobilità.

Nell'ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

PART TIME ED ESAME DI STATO

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

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possono essere designati commissari interni negli Esami di stato

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hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni

Qualora siano nominati, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. In questo caso competono la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Specifico per part time verticale: ferie, malattie, permessi. Necessario aggiornare il contratto - Guida di Paolo Pizzo

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE

Nel caso di rientro a tempo pieno, dopo la comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte dell'Ambito Territoriale, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare la variazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato

Le domande presentate dai docenti vanno acquisite agli atti e registrate su SIDI attraverso il seguente percorso

Fascicolo Personale Scuola –Personale Scuola - Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.

Le richieste dovranno essere trasmesse all'Ufficio Scolastico Territoriale, corredate dal prescritto parere favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto 2008). Eventuali pareri negativi devono essere espressi con dettagliata e adeguata motivazione 

La stipula del contratto sarà a cura del Dirigente Scolastico, appena ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza

Lo spezzone residuato dalla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part time deve essere messo a disposizione dell'Ambito territoriale per la formazione di cattedre orario esterne da assegnare all'organico di fatto o eventualmente tramite supplenze dalle Graduatorie ad esaurimento o di istituto fino al 30 giugno.

La segreteria raccoglie le domande e le trasmette all'Ambito territoriale competente, che pubblica gli elenchi di coloro che sono stati ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, nel limite del 25% della dotazione organica provinciale nel limite del 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo
È possibile apportare variazioni a detti elenchi in seguito all'accoglimento di istanze finalizzate alla correzione di errori materiali ovvero su iniziativa dello stesso Ufficio.

MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto si rendesse necessaria una variazione di orario di servizio, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola, si procederà alla modifica del contratto

LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2001, L. n. 133/2008, circolare ministeriale n.9 del 30 giugno 2011

MODELLI DI DOMANDA

I modelli sono di solito disponibili presso gli Ambiti Territoriali o le istituzioni scolastiche di servizio. Noi vi proponiamo i modelli elaborati dall'Ufficio Scolastico di Viterbo, che possono essere adattati alle esigenze.

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Domanda part time ATA

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Domanda part time docenti 

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Decreto di varazione oraria

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Contratto part time Ata

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Contratto part time docenti 

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Decreto di reintegro a tempo pieno

Ad integrazione della Guida segnaliamo un articolo del Giornale INPDAP di Ottobre 2011 in cui la nuova normativa sul part time viene spiegata attraverso alcune FAQ di chiarimento.

Part time: chi può chiederlo, chi può averlo