DIRITTO DI SCIOPERO

 

dal Coordinatore della Gilda di Milano, Angelo Scebba, 30/10/2004

 

Il diritto di sciopero è un diritto fondamentale e rientra tra quelli garantiti dalla Costituzione (art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano).

I limiti al diritto di sciopero nella scuola per scioperi dell’intera giornata e brevi ( art. 3, co. 3, dell’Allegato al CCNL 99):

8 giorni nell’anno scolastico nelle scuole materne ed elementari;

12 giorni negli altri ordini e gradi di istruzione

Durata massima: 2 giorni consecutivi; l’intervallo tra uno sciopero e l’altro non deve essere inferiore a 7 giorni.

Gli scioperi brevi, ad ore, possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative.

Se non si rispetta tali regole, viene trattenuta l’intera giornata.

Nei periodi delle iscrizioni gli scioperi non possono comportare il differimento delle operazioni di oltre 3 giorni rispetto alle scadenze previste dalle disposizioni ministeriali; similmente per scrutini trimestrali e quadrimestrali ed eventuali casi di operazioni importanti per la scuola, il differimento non può essere superiore a 5 giorni. Gli scioperi però non possono comportare alcun differimento nei casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

Non si può scioperare in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

In caso di proclamazione di sciopero, i Dirigenti Scolastici (Allegato al CCNL 99, art. 2, co. 3) hanno l’obbligo di invitare «in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria (quindi non v’è obbligo di rispondere) circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i Dirigenti Scolastici valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno (i Dirigenti Scolastici e non i docenti che intendono partecipare allo sciopero) alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

La disponibilità a lavorare, dopo aver espresso la volontà di scioperare, può essere rifiutata dal Dirigente Scolastico.

La scuola è tenuta a rendere pubblico tempestivamente il numero del persona che ha partecipato alla sciopero (art. 5 della legge 146/1990), la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente (Cir. del 3.8.1992 n. 243).

I periodi di sciopero sono utili al fine di pensionistico, previdenziale e di carriera.

 

Il Coordinatore provinciale
prof. Angelo Scebba