La nuova denuncia per gli infortuni sul lavoro Sinergie di Scuola, giugno 2013 Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica (vai al Manuale utente Denuncia/Comunicazione di infortunio telematica). Da questa data, il datore di lavoro sarà sollevato dall’invio contestuale del certificato medico. È bene però ricordare che per il momento il servizio non è ancora disponibile per dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e gli studenti delle scuole pubbliche. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965). Altro obbligo per i datori di lavoro, per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, è l’invio di una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. A tale proposito si ricorda che:
È importante ricordare che il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982). Inoltre, in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni). |