Il coordinatore di classe.
Un'interessante nota esplicativa
a cura del dipartimento Consulenza nazionale della Gilda degli
Insegnanti.
dalla Gilda degli Insegnanti, 4.5.2008
La normativa vigente (il T.U. e lo stesso CCNL) non fa alcun cenno
alla figura del coordinatore di classe.
Il comma 8 dell’art. 5 T.U. prevede espressamente il docente, membro
del consiglio di classe, che sia delegato dal dirigente solo a
presiederne le sedute. Si tratta di un atto del dirigente che
costituisce esercizio del suo potere di delega, non richiede
delibere degli organi collegiali, e non comporta adempimenti che
vadano al di là della seduta medesima. Il suo compito è solo quello
di assicurarne la regolarità della seduta, compresa la
verbalizzazione, da affidare ad altro componente dell'organo, il
segretario, previsto al comma 5 dello stesso articolo. Si tratta di
ruoli con ambiti precisi, la cui designazione, fatta di volta in
volta in occasione delle singole riunioni, oppure per l'intero anno
scolastico, non è declinabile.
Ciò non significa che un docente non possa essere designato dal
dirigente scolastico coordinatore delle iniziative e delle attività
del consiglio di classe. Si tratta di una figura largamente diffusa
nella pratica delle scuole e con compiti che vanno al di là della
presidenza del consiglio (rappresentanza nei riguardi dei genitori,
stesura del piano didattico, corrispondenza con i genitori di alunni
in difficoltà, collegamento con la presidenza, organizzazione di
iniziative, ecc.). Occorre però che tale figura sia introdotta e
specificamente prevista nel POF dell'istituto (D.P.R. 275/1999, art.
3 comma 1: il POF "esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa"). La competenza a
deliberarne l'istituzione spetta dunque al Collegio Docenti, in sede
di programmazione iniziale. A quel punto il Dirigente scolastico
conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una
delibera dell'organo collegiale.. Ma l’incarico in parola in quanto
non rientra tra le attività regolate dall’art. 29 del CCNL, non è
obbligatorio per il docente che potrà dichiarare la propria
indisponibilità e declinare l’incarico conferitogli.