Il coordinatore di classe.

Un'interessante nota esplicativa
a cura del dipartimento Consulenza nazionale della Gilda degli Insegnanti.

 dalla Gilda degli Insegnanti, 4.5.2008


La normativa vigente (il T.U. e lo stesso CCNL) non fa alcun cenno alla figura del coordinatore di classe.

Il comma 8 dell’art. 5 T.U. prevede espressamente il docente, membro del consiglio di classe, che sia delegato dal dirigente solo a presiederne le sedute. Si tratta di un atto del dirigente che costituisce esercizio del suo potere di delega, non richiede delibere degli organi collegiali, e non comporta adempimenti che vadano al di là della seduta medesima. Il suo compito è solo quello di assicurarne la regolarità della seduta, compresa la verbalizzazione, da affidare ad altro componente dell'organo, il segretario, previsto al comma 5 dello stesso articolo. Si tratta di ruoli con ambiti precisi, la cui designazione, fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure per l'intero anno scolastico, non è declinabile.

Ciò non significa che un docente non possa essere designato dal dirigente scolastico coordinatore delle iniziative e delle attività del consiglio di classe. Si tratta di una figura largamente diffusa nella pratica delle scuole e con compiti che vanno al di là della presidenza del consiglio (rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico, corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà, collegamento con la presidenza, organizzazione di iniziative, ecc.). Occorre però che tale figura sia introdotta e specificamente prevista nel POF dell'istituto (D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1: il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa"). La competenza a deliberarne l'istituzione spetta dunque al Collegio Docenti, in sede di programmazione iniziale. A quel punto il Dirigente scolastico conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell'organo collegiale.. Ma l’incarico in parola in quanto non rientra tra le attività regolate dall’art. 29 del CCNL, non è obbligatorio per il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l’incarico conferitogli.