NORMATIVA Congedo biennale per gravi motivi familiari. di Libero Tassella, 19/10/2004
L’art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell’11.10.2000, in applicazione dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile nell’ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio. Questo tipo di congedo, a differenza dei permessi retribuiti, non è retribuito, interrompe l’anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione, neanche figurativa. Al dipendente, durante il congedo, è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionatamene, si computa secondo il calendario civile, comprendendo nel periodo di congedo, i giorni festivi o non lavorativi; le frazioni inferiori a un mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione o sul diniego entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di diniego il docente nei successivi 20 giorni può richiedere il riesame della domanda. Il dirigente scolastico con provvedimento adeguatamente motivato e nel caso in cui le proprie esigenze organizzative non gli consentono la sostituzione può:
Nel caso il congedo venga richiesto dal personale con contatto a tempo determinato, l’amministrazione può rifiutare la concessione nei seguenti casi:
Soggetti per i quali è possibile beneficiare del congedo. Lo stesso dipendente, per ragioni personali, con esclusione della malattia, il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, parenti ed affini entro il terzo grado dei portatori di handicap anche non conviventi.
Motivi per i quali può essere chiesto il congedo.
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