NORMATIVA

Congedo biennale per gravi motivi familiari.

di Libero Tassella, 19/10/2004

 

L’art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell’11.10.2000, in applicazione dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile nell’ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio.

Questo tipo di congedo, a differenza dei permessi retribuiti, non è retribuito, interrompe l’anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione, neanche figurativa.

Al dipendente, durante il congedo, è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa.

Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionatamene, si computa secondo il calendario civile, comprendendo nel periodo di congedo, i giorni festivi o non lavorativi; le frazioni inferiori a un mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione o sul diniego entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di diniego il docente nei successivi 20 giorni può richiedere il riesame della domanda.

Il dirigente scolastico con provvedimento adeguatamente motivato e nel caso in cui le proprie esigenze organizzative non gli consentono la sostituzione può:

  • negare la concessione del congedo;

  • rinviarne la fruizione;

  • accogliere parzialmente la richiesta.

Nel caso il congedo venga richiesto dal personale con contatto a tempo determinato, l’amministrazione può rifiutare la concessione nei seguenti casi:

  • il rapporto di lavoro sia stato instaurato per la sostituzione di altro dipendente per lo stesso congedo;

  • vi sia incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di congedo richiesto.

 

Soggetti  per i quali è possibile beneficiare del congedo.

Lo stesso dipendente, per ragioni personali, con esclusione della malattia, il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, parenti ed affini entro il terzo grado dei portatori di handicap anche non conviventi.

 

Motivi per i quali può essere chiesto il congedo. 

  • Necessità familiari derivanti da decesso di una delle persone predette;

  • cura ed assistenza delle persone suddette che comportano un particolare impegno del dipendente e della propria famiglia;

  • grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia;

  • una delle seguenti patologie che interessano le persone sopra indicate:

  1. patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplasica, infettiva, desmetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

  2. patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali,

  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai punti 1), 2), 3) per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.