Si è in congedo parentale durante sospensione delle lezioni?
olo su esplicita richiesta del dipendente

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 5.11.2014

Al docente che richiede congedo parentale fino all’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale e si riassenta a partire dal 7 gennaio non può essere considerato tutto il periodo di sospensione delle lezioni come congedo, sempreché non sia il dipendente a farne esplicita richiesta.

In assenza di un’esplicita richiesta del dipendente (personale docente, Ata e personale educativo) non è dunque possibile considerare come congedo parentale tutto il periodo di sospensione delle lezioni.

Ricordiamo che quanto esposto riguarda qualsiasi tipo di congedo richiesto in modo frazionato (non solo quello parentale).

Si premette che la Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha affermato che il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia.

Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (TRANNE L’IPOTESI (...) IN CUI LA GIORNATA FESTIVA SIA INTERAMENTE COMPRESA NEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE).

Tutte le norme che riguardano il congedo parentale o comunque due periodi di congedo intervallato da un non rientro in servizio del dipendente, nel considerare TUTTI i giorni come congedo si riferiscono sempre ai giorni FESTIVI o comunque al sabato giornata non lavorativa.

Per esempio, le diverse note emanata dal Tesoro in riferimento alla malattia (prot. 108127 del 15/6/1999 prot. 108127 del 15/6/1999 prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009) hanno stabilito che quando due periodi di assenza per malattia (anche se con diversa diagnosi) intercorrono a cavallo di due settimane senza rientro in servizio del dipendente, il sabato e la domenica sono da considerarsi malattia.

Quando però si tratta di due tipologie diverse di assenza, per esempio congedo parentale fino a venerdì e malattia dal lunedì successivo, in questo caso il sabato e la domenica non vengono conteggiate in conto congedo.

 

Analizziamo il caso del congedo biennale.

Per il congedo biennale è stabilito che esso è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di CONGEDO I GIORNI FESTIVI, LE DOMENICHE E I SABATI (NEL CASO DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SU CINQUE GIORNI), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio.

Pertanto, DUE DIFFERENTI FRAZIONI DI CONGEDO STRAORDINARIO INTERVALLATE DA UN PERIODO DI FERIE O ALTRO TIPO DI CONGEDO, DEBBONO COMPRENDERE AI FINI DEL CALCOLO DEL NUMERO DI GIORNI RICONOSCIBILI COME CONGEDO STRAORDINARIO ANCHE I GIORNI FESTIVI E I SABATI (PER L’ARTICOLAZIONE SU CINQUE GIORNI) CADENTI SUBITO PRIMA O SUBITO DOPO LE FERIE O ALTRI CONGEDI O PERMESSI (assenza ciclica).

Dagli esempi riportati si evince chiaramente che ci si riferisce sempre a due periodi di congedo (sia esso parentale, biennale, malattia ecc.) a cavallo di due periodi intervallati dalla domenica e dal sabato (se settimana corta).

Veniamo ora al congedo parentale o alla malattia del figlio.

L’art. 12, comma 6 del CCNL/2007 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali GIORNI FESTIVI che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Detto questo, è utile precisare che il periodo di SOSPENSIONE DELLE LEZIONI è altra cosa rispetto ai giorni festivi.

Non è infatti un caso che la nota del MEF n. 108127/1999 abbia precisato: “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche.  IN TALE IPOTESI POICHÉ LA FUNZIONE DOCENTE SI ESPLICA NON SOLO CON L’INSEGNAMENTO MA ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ INDIVIDUALI E COLLETTIVE, LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI FATTO NON PRECLUDE L’EFFETTIVA RIPRESA DEL SERVIZIO AL TERMINE DEL PERIODO DI ASSENZA. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

L’Aran, poi, con l’orientamento applicativo per il comparto scuola del 16/2/2011 afferma: “per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.

Ora, mi pare abbastanza chiaro che “giorno libero” e “sospensione delle lezioni” siano assolutamente cose diverse rispetto ai giorni festivi o non lavorati (sabato settimana corta) ovvero solo questi ultimi possono essere ricompresi nel congedo se il docente assente fino a sabato dovesse proseguire l’assenza dal lunedì successivo (sempre che si tratti di stesso congedo) senza appunto rientrare in servizio.

In conclusione, nel momento in cui il docente si assenta fino all’ultimo giorno di lezione prima di un periodo di sospensione delle stesse; riprende poi l’assenza (stesso o diverso congedo) dal primo giorno utile di lezione, la scuole durante il periodo di sospensione delle lezioni lo dovrà considerare in servizio a tutti gli effetti, sempreché non ci sia da parte del dipendente un’esplicita richiesta di assenza.

Ciò vale per qualsiasi tipo di congedo che possa richiedersi in modo frazionato.

Giova a tal proposito ricordare alle scuole e ai Dirigenti che non esiste il congedo o l’aspettativa “d’ufficio” in un periodo in cui il docente è comunque disponibile per eventuali attività (funzionali all’insegnamento), non trattandosi nel caso di specie di giorni festivi MA SOLO DI UN PERIODO IN CUI LE LEZIONI SONO SOSPESE.

In caso contrario la scuola dovrà motivare per iscritto la decisione di ricomprendere il periodo di sospensione delle lezioni in conto congedo facendo obbligatoriamente riferimento ad una legge o comunque ad una norma che faccia a sua volta esclusivo riferimento al periodo di sospensione delle lezioni equiparato al giorno “festivo”. Dubito che esista.

Si ricorda in ultimo a tutti gli operatori della scuola che la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 14 ottobre 2009, n. 21744, ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. L’ordinamento esclude che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva.

 

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