CONGEDI PARENTALI. Potranno beneficiarne anche i fratelli o le sorelle dei bambini portatori di handicap con genitori inabili. Sentenza della Corte Costituzionale Sentenza 16/06/2005, n. 233.
Incostituzionale la norma della legge sui congedi parentali (art. 42,
comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) nella parte in cui non prevede il diritto
di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con
handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato,
nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere
all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
Il
diritto al congedo straordinario remunerato riconosciuto dalla legge a
tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 42, comma
5, D.Lgs. n. 151/2001) alla lavoratrice madre o in alternativa al
lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi per l'assistenza al bambino
portatore di handicap deve essere esteso, sul presupposto
dell'identità di ratio, ai fratelli e alle sorelle nel caso di
presenza di genitori totalmente invalidi e privi di autonomia.
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