CONGEDI PARENTALI.

Potranno beneficiarne

anche i fratelli o le sorelle

dei bambini portatori di handicap

con genitori inabili.

Sentenza della Corte Costituzionale Sentenza 16/06/2005, n. 233.

 

Incostituzionale la norma della legge sui congedi parentali (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Il diritto al congedo straordinario remunerato riconosciuto dalla legge a tutela e sostegno  della maternità e della paternità (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)  alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi  per  l'assistenza al bambino portatore di handicap  deve essere esteso, sul presupposto dell'identità di ratio, ai fratelli  e alle sorelle nel caso di presenza di  genitori totalmente invalidi e privi di autonomia.

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(Corte Costituzionale Sentenza 16/06/2005, n. 233)