Congedi parentali: interviene la Corte Costituzionale.
di Carlo Giacobini, da Handy Lex del 22 giugno 2005
La legge finanziaria per
il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 comma 2) ha
introdotto una importante agevolazione lavorativa per i genitori di
persone con handicap grave: l'opportunità di richiedere
due anni,
anche frazionabili, di
congedo straordinario retribuito.
È da sottolineare che
questo tipo di beneficio
non è esteso ad altri gradi di parentela
o affinità quindi, ad esempio, il congedo retribuito non può essere
concesso al figlio che assista il padre handicappato o al marito che
assista la moglie in analoga situazione. L'evidente discriminazione è stata finalmente censurata dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233) che ne ha rilevato l'illegittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d'appello di Torino su un caso di rifiuto della concessione del congedo retribuito ai fratelli di un disabile grave essendo i genitori entrambi viventi ma entrambi invalidi totali e titolari di indennità di accompagnamento.
La Corte Costituzionale,
infatti, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo
straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente
inabili. La Corte sentenzia quindi che "è dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame [il Testo Unico citato], che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.".
Cosa accade ora? I
diretti interessati, cioè i
fratelli o le sorelle
di persone
con handicap grave (art.
3 comma 3 della legge 104/1992) con i
quali convivano,
possono ora richiedere
il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora
in vita. La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i
genitori devono essere totalmente inabili. Non è sufficiente quindi
che i genitori siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali.
Carlo Giacobini |