Congedi parentali:

interviene la Corte Costituzionale.

 

di Carlo Giacobini, da Handy Lex del 22 giugno 2005

 

La legge finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80 comma 2) ha introdotto una importante agevolazione lavorativa per i genitori di persone con handicap grave: l'opportunità di richiedere due anni, anche frazionabili, di congedo straordinario retribuito.
Questa indicazione è stata poi ripresa dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

È da sottolineare che questo tipo di beneficio non è esteso ad altri gradi di parentela o affinità quindi, ad esempio, il congedo retribuito non può essere concesso al figlio che assista il padre handicappato o al marito che assista la moglie in analoga situazione.
L'unica eccezione ammessa è riservata ai lavoratori conviventi con il
fratello o sorella con handicap grave: in questo caso la norma originaria prevede che il congedo retribuito possa essere concesso a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi". La norma e le successive circolari applicative degli istituti previdenziali non ammettono deroghe nemmeno nel caso i genitori del disabile siano entrambi anziani o essi stessi disabili.

L'evidente discriminazione è stata finalmente censurata dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233) che ne ha rilevato l'illegittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d'appello di Torino su un caso di rifiuto della concessione del congedo retribuito ai fratelli di un disabile grave essendo i genitori entrambi viventi ma entrambi invalidi totali e titolari di indennità di accompagnamento.

La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
Nel motivare la sentenza la Corte ha richiamato precedenti sentenze che hanno sottolineato l'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli ivi compresa l'esigenza di socializzazione, integrazione e sostegno. Ha ribadito inoltre la stessa finalità perseguita dalla legge 104/92 in materia di tutela delle persone con handicap che si attua anche con forme di agevolazione lavorativa tali da assicurare una maggiore assistenza alle perdona con disabilità.

La Corte sentenzia quindi che "è dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame [il Testo Unico citato], che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.".

Cosa accade ora? I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) con i quali convivano, possono ora richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Non è sufficiente quindi che i genitori siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali.
Gli Istituti previdenziali (INPS, INPAP ecc.) emaneranno verosimilmente istruzioni operative ai propri uffici periferici, ma la sentenza della Corte Costituzionale è già vigente dal momento della pubblicazione (16 giugno 2005).

 

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Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale