Competenze ed organizzazione
del Collegio dei docenti .
di Enzo Gallo,
responsabile dipartimento giuridico-legale della Gilda degli
insegnanti di Napoli.
In attesa di un provvedimento di riforma sempre annunciato e mai varato gli
organi collegiali interni ad ogni singola istituzione scolastica restano ancora
disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di istruzione
(D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e modificato da successivi provvedimenti
normativi.
L’introduzione dell’autonomia scolastica ha tuttavia inciso non poco sui
compiti di tali organi, tenuti ad garantirne l’efficacia “nel quadro delle
norme che ne definiscono competenze e composizione”(art. 16 comma 1
del regolamento dell’autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275). Peraltro
la stessa disposizione normativa recita che Il dirigente scolastico esercita
le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali.(comma 2).
Nella pratica tuttavia non mancano problemi interpretativi e fattispecie
complesse, non facili da risolvere, essendo oggettivamente difficile
distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione,
proprie del dirigente scolastico, da quelle di contenuto educativo-didattico, di
pertinenza degli organi collegiali e particolarmente del collegio dei docenti.
Il collegio dei
docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la
responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle
particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni
del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva
per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione
didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di
progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica,
mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze
economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari
e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).
Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi
collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL.
Nel
rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun
docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e
particolarmente su:
a)
l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R.
08.03.1999, n. 275);
b) l’adeguamento
dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
c) l’adozione
delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori
stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni
sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione
scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM.
19.07.1999 n. 178);
d)
la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
e)
la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini
della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM
134/2000);
f)
l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o
di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
g)
l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di
scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
h)
la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica
(art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
i)
lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
j)
la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole
situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
k)
l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art.
28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei
criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e
delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
l)
la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle
disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle
attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui
criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario
delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
b) su
iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7
comma 2 lett. q T.U.);
c) sulla
sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di
urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).
Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato
di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale,
i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.
Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze "gestionali" in
senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come
staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di
organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi
una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina
dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure
che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della
gestione.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o
nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i
supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i
docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi
in cui operano.
Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e
tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, nonché dei c.d. istituti
comprensivi (o verticalizzati) derivanti dall’aggregazione di scuole di diverso
ordine e tipo in un’unica scuola, viene costituito un unico collegio articolato
in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione (T.U.
art. 7 comma 1 coordinato con artt. 6 e 7 del D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157). Per
alcune questioni esso sarà riunito nella totalità delle sue sezioni, mentre per
altre, riferite alla singola scuola, il dirigente scolastico riunirà
separatamente le diverse sezioni.
Il nuovo CCNL all’art. 29 comma 3 precisa che le attività di carattere
collegiale dei docenti sono di due tipi, una di pertinenza propria del collegio
dei docenti (riunioni del collegio, ivi compresa l’attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento alle
attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative),
l’altra attinenti ai lavori dei consigli di classe. Per entrambe le tipologie è
previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore annue
Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga
necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque,
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio
hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di
segretario del collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei
collaboratori.
Riguardo le deliberazioni le disposizioni da
prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37
del
T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale)
: per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo
(o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in
adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che
quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
In caso di parità, prevale il voto del presidente.
In mancanza di regole normative esplicite, l’indirizzo interpretativo prevalente
(sia in dottrina, sia in giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidono
sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei
partecipanti all’adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente
come accade nel caso in cui vi siano voti nulli.
Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a
favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e
validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti.
L’allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum
funzionale. Colui che partecipa all’adunanza e poi si assenta al momento della
votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di
cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della
validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero
legale, salvo verifica contraria prima però della votazione.
La verbalizzazione
La manifestazione
di volontà dell’organo collegiale deve essere documentata mediante la redazione
del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere
legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante
lo svolgimento della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La
lettura e l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono
adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso della
stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva
(Cons. Stato – Sez. VI – 9
gennaio 1997, n. 1).
Pertanto, le
correzioni del verbale portato all’approvazione dei componenti nella seduta
successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale
medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro
che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione.
Il verbale è
l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere
conosciuta all’esterno e attraverso il quale ne può essere provata l’esistenza.
Esso, in particolare, non potrebbe essere sostituito da dichiarazioni postume
rese dai componenti del collegio.
I verbali vanno
trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell’organo collegiale su
appositi registri a pagine numerate (C.M. 177 del 4.8.1975 prot. 2571).
Il verbale redatto e firmato dal solo segretario e non anche dal presidente, è
pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa
prova fino a querela di falso (Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982),
da sollevare di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato
– Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965).
Nel procedere alla
verbalizzazione della seduta di un organo collegiale non è necessario che siano
indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti
intervenuti nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in
maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute. (Cons.
Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo membro dell’organo
collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a
verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la verbalizzazione sia
completa, ma altresì a tutelare il membro dissenziente da rischi di
responsabilità civile e penale derivanti da delibere illegittime.
Per prevenire
contestazioni, il collegio può, con proprio regolamento o con delibera ad hoc,
servirsi di un registratore (nota MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82) e
in presenza di delibere particolarmente importanti ricorrere alla
verbalizzazione immediata.
In presenza di un
interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del verbale avanzando
alla scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990
n. 241, con il pagamento di € 0,26 per una o due fotocopie o di € 0,52 per tre o
quattro fotocopie e così via. La commissione per l'accesso costituita presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere del 31 dicembre 1995, ha
stabilito che “non si giustifica la sottrazione all'accesso per ragioni di
riservatezza di tutti i verbali delle sedute di organi collegiali, in quanto
trattasi di documenti che non contengono necessariamente notizie rientranti tra
quelle per le quali l'articolo 8, comma 5 del D.P.R. 352/1992 tutela la
riservatezza”.
Per prevenire
contestazioni e abusi, è bene richiedere l’uso di un registratore (è facoltà
dell’organo decidere in tal senso, secondo nota MPI Ufficio Decreti Delegati
1430/82) e, in presenza di delibere particolarmente importanti, esigere la
verbalizzazione immediata.
Va detto,infine,
che, per costante giurisprudenza, i vizi della verbalizzazione non
necessariamente comportano vizi dell’atto dell’organo collegiale (Cons. Stato,
sez. VI, 13.02.1998, n. 166), e che la verbalizzazione integrale delle sedute
non è necessaria purché risultino elementi che consentano di ritenere conforme a
legge l’ iter seguito.
Riflessioni e spunti per un
regolamento del collegio dei docenti
Rivendicare la
propria professionalità e assumersi un ruolo da protagonisti all'interno delle
istituzioni scolastiche significa anche impegnarsi attivamente affinché il
collegio dei docenti non sia di fatto esautorato delle sue funzioni e ridotto ad
un ruolo di mera ratifica notarile di decisioni prese altrove.
Agire in
conseguenza a tali premesse potrà forse essere causa di maggior dispendio di
energia e di tempo per documentarsi ma sono sforzi necessari qualora si intenda
contrastare, sia come singoli che come categoria professionale, la deriva
impiegatizia del nostro lavoro.
Invitiamo pertanto
i colleghi a prestare la massima attenzione nel momento delle delibere
collegiali e a farsi promotori nelle loro scuole, nel pieno rispetto della
normativa vigente sull'autonomia e sugli organi collegiali, dell'approvazione
di un regolamento del collegio dei docenti, considerato che una gestione
assemblearistica e inconcludente delle riunioni del collegio, pone spesso le
premesse per una delega in bianco delle decisioni al dirigente o ad altri gruppi
di potere all’interno delle istituzioni scolastiche.
Forniamo qui uno
schema di regolamento, liberamente adattabile alle esigenze delle singole
scuole, frutto di una riflessione dei colleghi della Gilda degli insegnanti di
Milano e di una successiva rielaborazione della Gilda degli insegnanti di Napoli.
CONVOCAZIONE
Il collegio dei
docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare del dirigente scolastico
notificata ai singoli docenti 10 giorni prima della data della riunione
Laddove possibile
la circolare è accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al collegio
preparate dal dirigente scolastico, dalle commissioni espresse dal collegio
stesso, da singoli gruppi di docenti.
ORDINE
DEL GIORNO
Entro le prime
due riunioni il collegio docenti stabilisce il piano annuale delle riunioni
ordinarie del collegio sulla base del monte ore previsto dal contratto
nazionale.
L’ordine del
giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal dirigente scolastico, tenendo
conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di
inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di lavoro
di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte
iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative dovranno fornire le seguenti
indicazioni:
1) punto
all’ o.d.g. a cui esse si riferiscono
2) nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta
3) specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere
4) procedure di attuazione della proposta con
indicazione dei tempi e delle risorse.
DISCUSSIONE PRELIMINARE E PUBBLICAZIONE
I
singoli docenti cinque giorni prima della data di convocazione del collegio
possono far pervenire al dirigente scolastico delle proposte indicando se
trattasi di proposte in rettifica o in alternativa alle precedenti.
Il dirigente
scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento
all’ordine del giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli
ad una eventuale elaborazione di un’unica proposta. Qualora tale tentativo di
composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al
collegio le proposte.
Due giorni prima
della data di convocazione del collegio tutte le proposte pervenute saranno
disponibili in sala docenti ed ai docenti stessi è permesso averne copia.
DIBATTITO COLLEGIALE
1) Il dirigente
scolastico in qualità di presidente del collegio effettua le sue comunicazioni
ad inizio di seduta nel tempo di 15 minuti.
I successivi
interventi del dirigente scolastico saranno contenuti nei tempi e nelle modalità
previsti dai punti 2) e 3). Il dirigente scolastico potrà inoltre intervenire
brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore.
2) Ogni relatore
illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti.
3) Il
dirigente scolastico coordina gli
interventi al dibattito. Ogni docente può effettuare brevi interventi di 2
minuti. Nell’intervento specificherà se trattasi:
a) di richieste di
chiarimenti
b) di proposte in
rettifica o in alternativa
c) di proprio
parere a sostegno o rifiuto della proposta.
4) Il
relatore al termine degli interventi ha
diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti. In tale intervento il
relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o
rifiutarle.
VOTAZIONI
Il dirigente
scolastico in qualità di presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte
pervenute.
I relatori di
proposte, prima dell’inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le
proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in votazione le proposte rimaste
chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e
infine l’astensione
Se su un singolo
argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola
proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.
Se su un singolo
argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti
tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la
maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le
sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti, risulterà
approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.
AGGIORNAMENTO COLLEGIO
La durata massima
di una riunione del collegio docenti è di quattro ore.
Nel caso di
mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista il collegio può
decidere se continuare i lavori oppure di aggiornarsi al giorno successivo o ad
altra data.
CONVOCAZIONE STRAORDINARIA
Il dirigente
scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può convocare il
collegio ad horas con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore. Le
proposte di accompagnamento all’ordine del giorno in tal caso hanno carattere
informativo e i docenti nell’ambito del dibattito collegiale potranno presentare
tutte le proposte necessarie.
VERBALIZZAZIONE
La redazione del
verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati
delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà
riportato tranne il caso che l’intervenuto chieda espressamente la messa a
verbale di specifiche frasi.
Il verbale viene
votato per approvazione nella seduta successiva del collegio.
La copia del
verbale da approvare viene affissa in sala docenti almeno tre giorni prima della
riunione del Collegio per assolvere alla visione e alla lettura. Osservazioni
sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite
dichiarazione scritta che verrà letta e approvata.