GIURISPRUDENZA SCOLASTICA.
Brevi note di commento
Commento a cura dell'Avv. Arturo Sforza
All'Udienza del 17/01/2007 il Tribunale
Amministrativo del Lazio (sez. terza quater) con le sentenze nn.1937,
1561 e 1936 del 2007 ha accolto tre ricorsi, rispettivamente
presentati dalle OO.SS. UNAMS. e SNALS. e da un gruppo di docenti di
Conservatorio, avverso i Decreti ministeriali nn. 141 e 142 siglati
nel 2006 dal Ministro Moratti per la "definizione dei settori
artistici, scientifico disciplinari, declaratorie e campi
paradigmatici" delle Accademie di BB.AA. e dei Conservatori di musica
statali, condividendo la maggior parte delle censure formulate dai
ricorrenti . In secondo luogo, il Ministro non ha il potere di intervenire nella materia disciplinata dai provvedimenti impugnati e, comunque, avrebbe dovuto acquisire il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (C.N.A.M. ). Inoltre, con molta chiarezza il Giudice Amministrativo ha osservato che la finalità dichiarata dai Decreti Ministeriali impugnati era quella di consentire, ai sensi dell'art. 21, co.2, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, gli inquadramenti degli insegnanti nei settori disciplinari di appartenenza.
Tuttavia, attraverso i DD.MM. 141 e 142 del 2006
sono state sostanzialmente ridefinite illegittimamente le classi di
insegnamento degli Istituti di Alta Cultura, fra cui i Conservatori di
musica, in violazione della legge 21/12/1999 n.508 e del D.P.R.
8/07/2005, n.212, che non attribuiscono allo stesso Ministro alcun
potere specifico di modificare i contenuti delle classi di
insegnamento e di sopprimere quelle esistenti. Queste, in estrema sintesi, le ragioni che hanno determinato l'annullamento dei decreti ministeriali surriferiti da parte del T.A.R. del Lazio.
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