Ripetute assenze di un docente,
tutte inferiori ai 15 giorni . . .

 da Italiascuola del 16/4/2007.

 

Si segnala oggi 16 aprile 2007 la risposta a un quesito sui requisiti minimi per richiedere le supplenze.

Una dirigente scolastica pone una domanda partendo dal caso di una docente di lettere della propria scuola, che ha già fatto oltre venti giorni di malattia, richiesti in due periodi consecutivi rispettivamente di 10 e di 12 giorni.

La durata di queste malattie non ha consentito di nominare un supplente.

La stessa docente ha recentemente fatto richiesta di un congedo di 15 giorni per matrimonio. Anche in questo la supplenza si può nominare solo per periodi superiori a 15 gg. Come fare, senza sostituirli con docenti interni, ma non sempre della stessa materia (e non in grado quindi di portare avanti il programma della docente) e senza incorrere nelle critiche dei genitori?

La risposta del consulente si richiama alla legge finanziaria 2002 (L 448/2001, art. 22 c. 6), che impone, quando l’assenza è inferiore a 15 giorni, di valutare la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile, prima di chiamare il supplente.

Tuttavia, con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi e fino a 15 giorni è spesso impraticabile.

Peraltro, l’art. 4 c. 10 della legge 3/05/1999 n. 124 prevede che “Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”.

Inoltre, una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi. Gli argomenti sostenuti dalla Corte per motivare la propria decisione sono stati fondamentalmente due:

-  la nomina è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione;

- in tali circostanze le nomine sono indispensabili per garantire la continuità dell’attività didattica.

In conclusione il dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente, soprattutto per garantire agli studenti il diritto ad un servizio completo in termini di efficacia ed efficienza, cosa possibile solo con la presenza di un docente della stessa disciplina del titolare assente.