Il processo di adozione dei libri di testo è realmente funzionale allo sviluppo dell’autonomia scolastica?

di Katjuscia Pitino, DirittoScolastico.it
 

 

Le adozioni dei libri di testo sono deliberate, come da consuetudine, dai Collegi dei docenti entro la seconda decade di maggio. La fase prodromica all’adozione di nuovi testi è ricca di passaggi funzionali sia al buon esito della scelta sia all’osservanza delle condizioni necessarie affinché le nuove adozioni siano a norma di legge e rispettose delle disposizioni previste dai numerosi interventi del legislatore che, negli ultimi tempi, hanno infoltito la normativa preesistente generando non pochi dubbi.

Con Nota Ministeriale prot. n.2581 del 9 aprile 2014, ultima in ordine di tempo, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica del Miur fornisce le più importanti indicazioni operative “a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015”.

Risulta difficile comprendere l’evoluzione dell’intero quadro normativo, tracciato nella Nota Ministeriale, poiché tutto il concentrato di norme, sopravvenute nel corso degli anni e che le scuole sono tenute a rispettare in fase di adozione, appare per taluni aspetti poco ottemperante ai principi generali dell’autonomia scolastica propriamente detta, quale introdotta dall’art.21 del Legge n.59 del 1997 e successivamente disciplinata dal D.P.R. n.275 del 1999, “Regolamento recante norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Tutti i riferimenti normativi a cui la Nota rinvia sono certamente d’aiuto in questa operazione delicata, ma tali indicazioni sembrano mettere, velatamente, in secondo piano l’autonomia delle scuole e la libertà di scelta dei docenti, nell’eventuale adozione dei libri di testo, giacché leggendola si evince quali siano le regole da tenere in considerazione, ma non si capisce entro quale perimetro sia azionabile l’autonomia scolastica.

Volendo rintracciare sinteticamente il processo di evoluzione della tematica in oggetto, per farsi un’idea più approfondita di tale quadro normativo, si dovrebbe partire ab origine dagli articoli 15 del D.L. n.112 del 2008 e dall’art.5 del D.L. n.137 del 2008 .

Oggi sulla base delle modifiche intervenute, l’art.15 (rubricato “Costo dei libri scolastici”) del D.L. n.112 del 25/06/2008, Legge di conversione n.133 del 2008, è costituito dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 3-bis, 3-ter, 4.

L’art.15 del D.L. n.112 del 2008 è stato novellato dall’art.6 comma 1 D.L. n.104 del 2013, Legge di conversione n.128 del 2013 e dall’art.11 D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012.
Il Comma 1 ha stabilito i seguenti principi di massima:
“fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell’eventuale adozione dei libri di testo o nell’indicazione degli strumenti alternativi prescelti ”
“in coerenza con il Piano dell’offerta formativa”
“con l’ordinamento scolastico”
“con il limite di spesa”
“nelle scuole di ogni ordine e grado”
“tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente”
“i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet”
“i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico”.

In primis è quindi ricordato che l’autonomia didattica della singola istituzione scolastica potrebbe farsi valere in forza di qualsiasi altra predisposizione stabilita dalla normativa e che la libertà di scelta dei docenti è inalienabile, principio unico ed imprescindibile ai propositi di adozione di nuovi libri di testo. Peccato però che non si riesca a sciogliere alcuni dubbi di fondamentale importanza; se ad esempio i docenti intendono adottare un libro di testo che sia coerente con il Piano dell’offerta formativa e con l’organizzazione didattica esistente nella scuola, possono essi comunque agire, in piena autonomia, sorvolando su alcune disposizioni indicate nell’art.15?

E’ il caso del comma 2 novellato dall’art.11 D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012 il quale espressamente recita:
il Collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2014/2015 e successivi esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.
l’obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado”.
“la delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123”; (tale articolo è rubricato “Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati”).

Ora, si arriva subito al punto cruciale della questione; se un docente esplicita la necessità di cambiare un libro di testo che ritenga non conformarsi più ai principi curricolari esternati nel Piano dell’offerta formativa dell’istituzione e ancor meglio non essere in grado di rispondere alle nuove esigenze didattiche quali emerse dai nuovi strumenti informatici, potrebbe realmente sostituire il libro di testo attualmente in uso, pur non rispettando il vincolo delle classi, indicate per i diversi ordini di scuola nel secondo periodo dell’art.15? L’avverbio “progressivamente” sembrerebbe indicare un vincolo che non è possibile preterire. Difatti, in questo caso, parrebbe profilarsi un limite non solo all’autonomia della scuola, ma inverosimilmente alla intoccabile ed innegabile libertà di scelta dei docenti, estensione diretta di quella ”magistra” libertà di insegnamento sancita nell’art.1 del D.Lgs. n.297 del 1994 “ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. Allora in questo caso come si agisce? Si rispetta il vincolo delle classi venendo di fatto limitata l’autonomia scolastica o prevale in ogni caso la libertà di scelta dei docenti che, nello specifico dell’adozione dei libri di testo, diventa proprio libertà dell’espressione culturale e quindi autonomia di scegliere gli strumenti didattici più confacenti alla sua professionalità ?

L’art. 6 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, Legge di conversione n. 128 del 2013 ha inserito i commi 2 bis e 2 ter 2 quater all’art.15 del D.L. 112 del 2008 che disciplina, in modo sommario, le modalità con cui le scuole possono accingersi a produrre materiale digitale.
Il comma 2-bis stabilisce che “gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico. L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’azione ‘Editoria Digitale Scolastica”.
Il comma 2-ter precisa che “all’attuazione del comma 2-bis si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Il 2-quater dispone che “lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Non vi è dubbio che questi aspetti indicati nei suddetti commi dovranno essere definiti più dettagliatamente. Se le scuole intendono cimentarsi nella elaborazione di un prodotto digitale devono comunque tenere presente che l’eventuale impegno del docente supervisore o dei docenti co-autori non dovrà determinare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il progetto sembra titanico ed encomiabile, ma nessun riconoscimento è previsto per i docenti impegnati in questa fase di elaborazione di prodotti digitali.

L’art.11 D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012 ha modificato il comma 3 dell’art.15 del D.L. n.112 del 2008I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
c-bis) i criteri per ottimizzare l’integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche”. In effetti le disposizioni del comma 3 sono state definite nel D.M. n. 781 del 2013 Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e secondo grado.

Si aggiunga che l’art.11 D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012 ha introdotto anche il comma 3-bis e 3-ter all’art.15 del D.L. n.112 del 2008:
il Comma 3-bis indica che è compito della scuola assicurare “alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3”.
il Comma 3-ter sottolinea che “la scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3”.

In ultimo preme ricordare che l’art.5 (Adozione dei testi scolastici) del D.L. n.137 del 2008, Legge di conversione n.169 del 2008 che fissava il vincolo pluriennale di adozione è stato abrogato (quinquennale scuola primaria, sei anni per la scuola secondaria di I e II grado) dall’art.11 del D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012. Tale vincolo ha paralizzato per anni la libertà di scelta dei docenti venendo a configurare un limite inaccettabile all’autonomia didattica.

Il rispetto della normativa vigente nell’adozione di libri di testo è dunque un ordine perentorio, ma quali sono i margini entro cui possono dirsi “fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti” di cui all’art.15 comma 1 D.L. n.112 del 2008? In ogni caso, come ribadito al termine della Nota 2581, ai dirigenti scolastici spetta esercitare la necessaria vigilanza affinché le nuove adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.

 

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