Il processo di adozione dei libri di testo è realmente funzionale allo sviluppo dell’autonomia scolastica?
di Katjuscia Pitino,
DirittoScolastico.it Le adozioni dei libri di testo sono deliberate, come da consuetudine, dai Collegi dei docenti entro la seconda decade di maggio. La fase prodromica all’adozione di nuovi testi è ricca di passaggi funzionali sia al buon esito della scelta sia all’osservanza delle condizioni necessarie affinché le nuove adozioni siano a norma di legge e rispettose delle disposizioni previste dai numerosi interventi del legislatore che, negli ultimi tempi, hanno infoltito la normativa preesistente generando non pochi dubbi. Con Nota Ministeriale prot. n.2581 del 9 aprile 2014, ultima in ordine di tempo, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica del Miur fornisce le più importanti indicazioni operative “a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015”. Risulta difficile comprendere l’evoluzione dell’intero quadro normativo, tracciato nella Nota Ministeriale, poiché tutto il concentrato di norme, sopravvenute nel corso degli anni e che le scuole sono tenute a rispettare in fase di adozione, appare per taluni aspetti poco ottemperante ai principi generali dell’autonomia scolastica propriamente detta, quale introdotta dall’art.21 del Legge n.59 del 1997 e successivamente disciplinata dal D.P.R. n.275 del 1999, “Regolamento recante norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Tutti i riferimenti normativi a cui la Nota rinvia sono certamente d’aiuto in questa operazione delicata, ma tali indicazioni sembrano mettere, velatamente, in secondo piano l’autonomia delle scuole e la libertà di scelta dei docenti, nell’eventuale adozione dei libri di testo, giacché leggendola si evince quali siano le regole da tenere in considerazione, ma non si capisce entro quale perimetro sia azionabile l’autonomia scolastica. Volendo rintracciare sinteticamente il processo di evoluzione della tematica in oggetto, per farsi un’idea più approfondita di tale quadro normativo, si dovrebbe partire ab origine dagli articoli 15 del D.L. n.112 del 2008 e dall’art.5 del D.L. n.137 del 2008 . Oggi sulla base delle modifiche intervenute, l’art.15 (rubricato “Costo dei libri scolastici”) del D.L. n.112 del 25/06/2008, Legge di conversione n.133 del 2008, è costituito dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 3-bis, 3-ter, 4.
L’art.15 del D.L. n.112
del 2008 è stato novellato dall’art.6 comma 1 D.L. n.104 del
2013, Legge di conversione n.128 del 2013 e dall’art.11 D.L. n.179
del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012. In primis è quindi ricordato che l’autonomia didattica della singola istituzione scolastica potrebbe farsi valere in forza di qualsiasi altra predisposizione stabilita dalla normativa e che la libertà di scelta dei docenti è inalienabile, principio unico ed imprescindibile ai propositi di adozione di nuovi libri di testo. Peccato però che non si riesca a sciogliere alcuni dubbi di fondamentale importanza; se ad esempio i docenti intendono adottare un libro di testo che sia coerente con il Piano dell’offerta formativa e con l’organizzazione didattica esistente nella scuola, possono essi comunque agire, in piena autonomia, sorvolando su alcune disposizioni indicate nell’art.15?
E’ il caso del comma 2
novellato dall’art.11 D.L. n.179 del 2012, Legge di
conversione n.221 del 2012 il quale espressamente recita: Ora, si arriva subito al punto cruciale della questione; se un docente esplicita la necessità di cambiare un libro di testo che ritenga non conformarsi più ai principi curricolari esternati nel Piano dell’offerta formativa dell’istituzione e ancor meglio non essere in grado di rispondere alle nuove esigenze didattiche quali emerse dai nuovi strumenti informatici, potrebbe realmente sostituire il libro di testo attualmente in uso, pur non rispettando il vincolo delle classi, indicate per i diversi ordini di scuola nel secondo periodo dell’art.15? L’avverbio “progressivamente” sembrerebbe indicare un vincolo che non è possibile preterire. Difatti, in questo caso, parrebbe profilarsi un limite non solo all’autonomia della scuola, ma inverosimilmente alla intoccabile ed innegabile libertà di scelta dei docenti, estensione diretta di quella ”magistra” libertà di insegnamento sancita nell’art.1 del D.Lgs. n.297 del 1994 “ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. Allora in questo caso come si agisce? Si rispetta il vincolo delle classi venendo di fatto limitata l’autonomia scolastica o prevale in ogni caso la libertà di scelta dei docenti che, nello specifico dell’adozione dei libri di testo, diventa proprio libertà dell’espressione culturale e quindi autonomia di scegliere gli strumenti didattici più confacenti alla sua professionalità ?
L’art. 6 del
D.L. 12 settembre 2013, n. 104, Legge di conversione n. 128 del 2013
ha inserito i commi 2 bis e 2 ter 2 quater all’art.15 del
D.L. 112 del 2008 che disciplina, in modo sommario, le modalità con
cui le scuole possono accingersi a produrre materiale digitale. Non vi è dubbio che questi aspetti indicati nei suddetti commi dovranno essere definiti più dettagliatamente. Se le scuole intendono cimentarsi nella elaborazione di un prodotto digitale devono comunque tenere presente che l’eventuale impegno del docente supervisore o dei docenti co-autori non dovrà determinare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il progetto sembra titanico ed encomiabile, ma nessun riconoscimento è previsto per i docenti impegnati in questa fase di elaborazione di prodotti digitali.
L’art.11 D.L.
n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012 ha modificato il
comma 3 dell’art.15 del D.L. n.112 del 2008 “I libri di
testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali
dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni
tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo
contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
Si aggiunga che
l’art.11 D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012 ha
introdotto anche il comma 3-bis e 3-ter all’art.15 del D.L. n.112
del 2008: In ultimo preme ricordare che l’art.5 (Adozione dei testi scolastici) del D.L. n.137 del 2008, Legge di conversione n.169 del 2008 che fissava il vincolo pluriennale di adozione è stato abrogato (quinquennale scuola primaria, sei anni per la scuola secondaria di I e II grado) dall’art.11 del D.L. n.179 del 2012, Legge di conversione n.221 del 2012. Tale vincolo ha paralizzato per anni la libertà di scelta dei docenti venendo a configurare un limite inaccettabile all’autonomia didattica. Il rispetto della normativa vigente nell’adozione di libri di testo è dunque un ordine perentorio, ma quali sono i margini entro cui possono dirsi “fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti” di cui all’art.15 comma 1 D.L. n.112 del 2008? In ogni caso, come ribadito al termine della Nota 2581, ai dirigenti scolastici spetta esercitare la necessaria vigilanza affinché le nuove adozioni dei libri di testo siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
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