Offensivo accusare la maestra di usare
un metodo didattico di stampo hitleriano.

Cassazione, sezione V penale, sentenza del 21.01.2008, n° 3131.

Cesira Cruciani da La Previdenza.it del 3.3.2008

 

La Corte di Cassazione ha annullato, con la sentenza del 21 gennaio 2008 n° 3131, sez. V penale, la condanna di un’insegnante del Torinese che aveva risposto con parole un po’ vivaci alla mamma di una sua alunna, che davanti al preside della scuola, l’accusava di essere troppo severa, ovvero di utilizzare un metodo didattico di stampo “hitleriano”.

La Suprema Corte ha ritenuto legittima la reazione verbale della maestra in quanto la mamma dell’alunna aveva attribuito alla maestra “criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando l’epiteto hitleriano per qualificare il comportamento professionale dell’insegnante”, non può pertanto, non considerarsi fatto ingiusto, per le modalità con cui era stato realizzato, aveva la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell’animo del docente.

La mamma dell’alunna aveva chiesto un incontro con il preside della scuola elementare e con la maestra di sua figlia, per contestare il metodo didattico dell’insegnante. Tra le due donne è scoppiato un acceso scontro verbale caratterizzato da un atteggiamento di sostanziale chiusura e prevenzione da parte della mamma dell’allieva nei confronti della maestra. Durante l’alterco l’insegnate è stata accusata di usare “un metodo hitleriano” e questa aveva replicato alla mamma di “non insegnare alla figlia a mentire”.

La mamma denunciò la maestra che in primo grado fu scagionata dall’accusa di ingiuria, mentre in secondo grado la Corte d’Appello di Torino l’aveva condannata per ingiuria aggravata alla pena di una multa. La Cassazione ha però annullato il verdetto colpevolista ritenendo non punibile l’insegnante.