Offensivo accusare la maestra di usare
un metodo didattico di stampo hitleriano.
Cassazione, sezione V penale,
sentenza del 21.01.2008, n° 3131.
Cesira Cruciani da
La Previdenza.it del 3.3.2008
La Corte di Cassazione ha annullato, con la
sentenza del 21 gennaio 2008 n° 3131, sez. V penale, la condanna di
un’insegnante del Torinese che aveva risposto con parole un po’
vivaci alla mamma di una sua alunna, che davanti al preside della
scuola, l’accusava di essere troppo severa, ovvero di utilizzare un
metodo didattico di stampo “hitleriano”.
La Suprema Corte ha ritenuto legittima la reazione verbale della
maestra in quanto la mamma dell’alunna aveva attribuito alla maestra
“criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando
l’epiteto hitleriano per qualificare il comportamento professionale
dell’insegnante”, non può pertanto, non considerarsi fatto ingiusto,
per le modalità con cui era stato realizzato, aveva la potenzialità
di suscitare un giustificato turbamento nell’animo del docente.
La mamma dell’alunna aveva chiesto un incontro con il preside della
scuola elementare e con la maestra di sua figlia, per contestare il
metodo didattico dell’insegnante. Tra le due donne è scoppiato un
acceso scontro verbale caratterizzato da un atteggiamento di
sostanziale chiusura e prevenzione da parte della mamma dell’allieva
nei confronti della maestra. Durante l’alterco l’insegnate è stata
accusata di usare “un metodo hitleriano” e questa aveva replicato
alla mamma di “non insegnare alla figlia a mentire”.
La mamma denunciò la maestra che in primo grado fu scagionata
dall’accusa di ingiuria, mentre in secondo grado la Corte d’Appello
di Torino l’aveva condannata per ingiuria aggravata alla pena di una
multa. La Cassazione ha però annullato il verdetto colpevolista
ritenendo non punibile l’insegnante.