SCHEDA

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
per l'a.s. 2009 - 2010

giugno 2009

Scadenza delle domande:
10 luglio docenti infanzia, primaria e secondaria di II grado,
24 luglio primo grado e IRC,
4 agosto ATA 4)

Il testo del nuovo C.C.N.I.

 

Il diritto a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio, è stato esteso da 5 a 6 anni (Art. 2 c. 1): perciò possono presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio a partire dall'anno scolastico 2004-2005 e successivi.

Le ore di approfondimento di lettere nella scuola media, le 2 ore (da 38 a 40) nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese in organico di fatto (art. 3 c. 1, ma bisogna ricordare quanto indicato dalla C.M. n. 60 del 25.6.2009), sono rese disponibili per tutte le operazioni di competenza dell'USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e supplenze annuali) (art. 6 c. 1).

Come stabilito con l'accordo del 15 aprile 2009, il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su altra scuola, può presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e per le scuole dei comuni viciniori. Nel caso non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse, viene introdotto il diritto al rientro a disposizione nella scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio, nei limiti del riassorbimento dell'esubero, (art. 5 c. 5). In questi casi di scuole con organico arricchito, sarà possibile una diversa articolazione delle ore disciplinari tra gli insegnanti delle stessa materia o tipologia di posto.

Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in soprannumero saranno disposte a domanda volontaria e successivamente e solo in via residuale, anche d'ufficio, solo nel caso non vi siano posti disponibili nell'organico di fatto, anche su spezzoni e non abbiano richiesto la messa a disposizione nella scuola di ex titolarità. In ogni caso, solamente per classi di concorso o posti pari o superiori a quello di appartenenza (art. 5 c. 6).

Tutti i docenti che verranno a trovarsi in soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità, compresi quelli di sostegno, saranno utilizzati nell'ambito della stessa scuola. (art. 5 c. 10).

Il diritto a presentare domanda spetta indifferentemente per una qualsiasi delle motivazioni indicate all'art. 7 c. 1 .

E' stato esteso da 5 a 6 anni il diritto a rientrare nella scuola di precedente titolarità da cui si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata.

 

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