Assemblee studentesche.

di Milena Zucco, dalla Gilda di Belluno, 7/5/2007.

 

Le assemblee studentesche sono regolamentate dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. 297/94 in cui sono stati trasfusi gli artt. 42/44 del DPR 416/74, esplicitati e commentati dalla CM 312/79.

Da quanto sopra si rileva :

Art. 13 comma 8:  All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 14 comma 1:  L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

Art. 14 comma 4: Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 14 comma 5:  Il preside ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

La lettura della CM 312/79 chiarisce ancor meglio ed in modo dettagliato tutti i passaggi.

In assenza di altri interventi del MPI sull’argomento, è stata emanata la nota del 26/11/2003, prot. 4733/A3, che ha regolamentato esclusivamente le assemblee (non più di 4 all’anno) con la presenza di esperti su particolari tematiche che, rientrando nei 200 giorni di lezione, impongono all’istituzione scolastica l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti.

 

Le assemblee di istituto e di classe hanno la stessa regolamentazione.

I docenti della classe, durante le ore di assemblea, essendo sospese le attività didattiche, non hanno obbligo di vigilanza per due motivi fondamentali:

1)  Il delegato del DS non può essere il docente di classe, ma soltanto uno dei due collaboratori.

2)  Le attività didattiche sono sospese e quindi il docente non è in servizio. Quindi il DS non può delegare un docente per fare vigilanza.

Perciò la responsabilità per eventuali danni a persone o cose non può essere demandata al docente di classe.

La responsabilità di vigilanza spetta al docente solo all’interno della propria aula quando è in servizio, non all’esterno dell’aula o dell’edificio.

Questo anche per quanto riguarda la vigilanza 5 minuti prima in aula.

Art. 27 comma 5 del CCNL: Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

Tutto ciò va ribadito nella Contrattazione  Integrativa per definire il Regolamento d’istituto per evitare che, in caso di comportamenti negativi fuori dall’aula, i docenti debbano essere considerati responsabili.

Ciò non toglie che ogni docente (come ogni adulto) non possa esimersi dal considerarsi un educatore all’interno di tutta l’area scolastica e quindi debba collaborare con la Dirigenza.

 

L’art. 27 del CCNL 2002-2005, che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, fa riferimento alle varie attività collegiali e individuali, ai rapporti con le famiglie e gli studenti, all’obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ma non fa assolutamente riferimento a obblighi di vigilanza.

 

CODICE CIVILE

2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.

Il padre e la madre [316], o il tutore [357, 424] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati [390 ss.] o delle persone soggette a tutela [343, 414], che abitino con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante (1).

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [2049, 2130] (2).

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047, 2054].

 

(1)  Cfr. art. 77 l. 4-5-1983, n.184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei  minori).

(2)  Cfr. art. 61 l. 11-7-1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).