Quei 5 minuti obbligatori.

di Michela Gallina dal SAM Notizie, maggio 2006

 

Sappiamo che fra gli obblighi di servizio dei docenti rientra anche quello di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Quest’obbligo è contenuto al comma 5 dell’art. 27 del CCNL 2002/05: “Attività funzionali all’insegnamento” che recita testualmente: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Abbiamo evidenziato quell’ “in classe” in quanto siamo a conoscenza di numerose situazioni dove avviene invece che gli insegnanti vengano obbligati dai dirigenti, o per tradizione consolidata, a raggiungere le pertinenze della scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad esercitare attività di sorveglianza nel cortile o nei corridoi sugli alunni delle proprie ed altrui classi, fino al suono della campana, esponendosi, tra l’altro, a rischi di responsabilità civile superiori a quanto non avverrebbe all’interno dell’aula, territorio più delimitato e strutturato. Ci sembra dunque importante ricordare ai colleghi l’opportunità di attenersi a quanto prescritto dal contratto e ribadire, come già fatto in altre occasioni, che la sorveglianza degli alunni è compito anche dei collaboratori scolastici (bidelli). Se dunque l’insegnante esercita la funzione di sorveglianza sugli alunni dentro la classe, va da sè che i minori debbano esservi accompagnati dai bidelli. Leggiamo infatti nella Tabella A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA – AREA A: “E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico”.

La chiarezza di questi passaggi testuali sgombera il campo da tutti i malintesi. Al termine delle lezioni, gli insegnanti accompagnano gli alunni all’uscita ed escono loro stessi perché lì finisce il loro obbligo contrattuale. L’attesa di eventuali genitori ritardatari è nuovamente competenza dei collaboratori scolastici, in quanto periodo immediatamente successivo all’orario delle attività didattiche.

Ma quando un insegnante ha un orario spezzato, con buchi orari e successivi rientri, quante volte è tenuto a presentarsi 5 minuti prima e di conseguenza di quanto si allunga il suo orario di servizio? Il docente è tenuto a quest’obbligo soltanto ogni volta che vi è un’interruzione delle lezioni e quindi una successiva ripresa. La ricreazione non interrompe le lezioni, invece la mensa, se non obbligatoria per tutti gli alunni, sì. In tal caso anche prima del rientro pomeridiano vige questa incombenza.