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 Le nuove pensioni dopo la riforma Monti

Luigi Rosa Teio, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 16.1.10.2012

Con questa nota illustrativa riassumiamo i punti salienti del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214 del 22/12/2011, che ha profondamente innovato il sistema previdenziale italiano.

Rimangono ancora dubbi interpretativi, su cui ci soffermeremo più avanti, riguardo ad alcuni punti della norma che saranno sciolti dalle circolari Inps e Inpdap e dai chiarimenti del Ministero del Lavoro.

La nuova riforma cambia dal 01/01/2012 il sistema di calcolo delle pensioni. Con il sistema del pro rata viene introdotto il calcolo contributivo a tutti gli assicurati.

Con il seguente schema illustriamo, per tipologie di lavoratori, le nuove regole per calcolare le pensioni:

 

 

Assicurati con almeno 18 anni al 31/12/1995
(ex sistema retributivo)

 

SISTEMA RETRIBUTIVO PER CONTRIBUTI AL 31/12/2011

 SISTEMA CONTRIBUTIVO DAL 01/01/2012

  

 

Assicurati con meno di 18 anni al 31/12/1995
(ex sistema misto)

 

 SISTEMA RETRIBUTIVO FINO  AL 31/12/1995

 SISTEMA CONTRIBUTIVO DAL 01/01/1996

 

 

 Assicurati dal 01/01/1996
(ex sistema contributivo)

 

 CALCOLO INTERAMENTE CONTRIBUTIVO

 

Precisiamo che saranno rivisti i coefficienti di trasformazione e portati fino al 70° anno di età.

La nuova legge introduce nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità). Le novità riguardano le pensioni liquidate sia nel sistema retributivo che contributivo, in totalizzazione e nella gestione separata. Con il 2018 finirà la fase transitoria e da quella data per uomini e donne, sia nel privato che nel pubblico, e per i lavoratori autonomi,  esisterà un unico requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Rimane invariato il requisito contributivo dei 20 anni e con 70 anni di età anagrafica il requisito si riduce a 5 anni.

Nella tabella che riportiamo di seguito illustreremo i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia precisando che sono stati applicati anche gli incrementi previsti per la variazione dell’aspettativa di vita, valori ancora indicativi e quindi provvisori stimati dal governo nella relazione tecnica allegata al decreto:

 

Anno

Lavoratrici
dipendenti private

Lavoratrici
autonome

Lavoratrici pubblico impiego

Uomini settore privato e pubblico

2012

62

63 e 6 mesi

66

2013

62 e 3 mesi

63 e 9 mesi

66 e 3 mesi

2014

63 e 9 mesi

64 e 9 mesi

66 e 3 mesi

2015

63 e 9 mesi

64 e 9 mesi

66 e 3 mesi

2016

65 e 7 mesi

66 e 1 mese

66 e 7 mesi

2017

65 e 7 mesi

66 e 1 mese

66 e 7 mesi

2018

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

66 e 7 mesi

 

Vengono abolite le finestre di uscita, pertanto le decorrenze delle pensioni saranno dal mese successivo alla maturazione dei requisiti per l’INPS e dal giorno successivo per i dipendenti pubblici.

La riforma previdenziale cambia profondamente anche la pensione di anzianità che dal primo gennaio viene denominata pensione anticipata. Viene eliminato il sistema delle quote (somma tra età anagrafica e contributi) e viene introdotto un requisito contributivo differenziato tra uomini e donne. Il requisito sarà applicato sia ai lavoratori dipendenti privati, pubblici che a quelli autonomi.

Dal 1° gennaio 2012 vengono eliminate le finestre e quindi le pensioni saranno erogate dal mese successivo per l’Inps e dal giorno successivo per l’Inpdap (rimane comunque il requisito della cessazione del rapporto di lavoro).

Con la seguente tabella illustriamo le nuove regole che tengono conto anche degli incrementi dell’aspettativa di vita:

 

Anno

UOMINI

DONNE

2012

42 e 1 mese

41 e 1 mese

2013

42 e 5 mesi

41 e 5 mesi

2014

42 e 6 mesi

41 e 6 mesi

2015

42 e 6 mesi

41 e 6 mesi

2016

42 e 10 mesi

41 e 10 mesi

2017

42 e 10 mesi

41 e 10 mesi

2018

42 e 10 mesi

41 e 10 mesi

 

Dal 1° gennaio 2018 viene aumentato di 1 anno (66) anche il requisito per l’accesso all’assegno sociale (fino a quella data fissato a 65 anni).

La norma prevede delle deroghe che di seguito descriviamo, per alcune tipologie di lavoratori che resteranno con la precedente normativa (L. 122/2010):

-      lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla vecchia norma entro il 31/12/2011 (40 anni di contributi per l’anzianità con finestra di 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi e per la vecchiaia 60 anni per le donne INPS con finestra di 12 mesi per dipendenti e 18 per autonome, 65 anni per gli uomini con 12 e 18 mesi di finestra, nel pubblico impiego 61 anni per le donne e 65 per uomini con la decorrenza dopo 12 mesi). In questi casi è importante richiedere all’istituto previdenziale la certificazione del diritto;

-      donne che optano per il sistema contributivo (requisiti 57 anni di età e 35 di contributi) entro il 31/12/2015 (L. 243/2004);

-      lavoratori collocati in mobilità o mobilità lunga, lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 ottobre 2011;

-      lavoratori del settore pubblico che hanno richiesto l’esonero volontario in applicazione art.72 L.112/2008 (cd. Legge Brunetta). 
 

La riforma modifica anche le regole per i lavoratori addetti a lavori usuranti che dal primo gennaio 2012 si vedono togliere l’anticipo di tre anni previsto dal D.Lgs. 67/2011 e il loro requisito contributivo per la pensione di anzianità rimane quello delle quote (per il 2012 60 anni di età anagrafica e quota 96, dal 2013 61 anni e 3 mesi e quota 97 e 3 mesi).

Rimangono regole e requisiti particolari per i lavori notturni.

Precisiamo che le domande devono essere presentate entro il primo marzo dell’anno di maturazione dei requisiti.

Sull’argomento l’Inpdap ha diramato una nota operativa, la numero 43 del 28/12/2011, che riassume efficacemente le nuove regole introdotte.

Tra le altre novità che troviamo nella riforma Monti ricordiamo l’eliminazione del requisito dei 3 anni di contribuzione per esercitare la totalizzazione, l’accorpamento degli enti previdenziali presso l’INPS (questo non comporterà l’equiparazione dei contributi, quindi resteranno in vigore le ricongiunzioni, i riscatti e le costituzioni di posizioni assicurative), l’eliminazione delle cause di servizio e dell’equo indennizzo per i dipendenti pubblici che resteranno con la tutela Inail per gli infortuni e le malattie professionali.

Ci preme ricordare, data l’imminente scadenza per la presentazione delle domande, che per i dipendenti del settore scuola continuano ad applicarsi le vecchie norme per tutti quei soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011 (vecchiaia uomini 65 anni – donne 61 e anzianità 39 anni 11 mesi e 16 giorni oppure quota 96 con età anagrafica pari a 60 anni).

Come sempre la finestra d’uscita è fissata al primo settembre 2012.

 

Sicuramente questa breve nota non approfondisce tutte le modifiche introdotte dalla nuova riforma ma vuole essere un primo punto di riferimento per gli operatori di patronato.

Come anticipato in premessa, rimangono ancora dei punti oscuri della norma in particolare per le agevolazioni previste per i nati nel 1952 e per le riduzioni introdotte per quei soggetti che accedono al pensionamento prima del compimento dei 62 anni di età.

Torneremo sull’argomento quando gli enti previdenziali avranno diramato le loro circolari e il Ministero del Lavoro avrà fornito i chiarimenti su alcune problematiche.

Luigi Rosa Teio