Appunti sulle pensioni

  da Sportello Pensioni, gennaio 2012

Il sistema pensionistico è stato riformato da tre leggi :

punto elenco

La 335 del 95;

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La 449 del 97;

punto elenco

e infine la legge delega promossa dal Governo Berlusconi nel 2004.

La legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni, che si applicano a secondo dell'anzianità contributiva vantata:

  1. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO;

  2. IL SISTEMA RETRIBUTIVO;

  3. IL SISTEMA MISTO.

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
AL 31/12/1995

SISTEMA DI CALCOLO

almeno 18 anni

retributivo

meno di 18 anni

misto:
retributivo fino al 31/12/95

contributivo dal 01/01/96

assunti al 01/01/96

contributivo

 

OPZIONE: Soltanto coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 01/01/1996, possono optare per il sistema interamente contributivo, questa normativa è stata introdotta dal Governo Berlusconi con decreto legge n° 355 del 28/9/2001.

 

IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO:

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Ogni anno viene accreditato a favore dell'iscritto alla cassa pensionistica, il 33% della retribuzione annua contributiva .

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Il valore accreditato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno secondo un coefficiente elaborato dall'ISTAT.

punto elenco

La somma dei valori accantonati e rivalutati anno per anno costituisce il montante contributivo individuale con cui si calcola la pensione contributiva.

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L'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante e variabile in base all'età dell'iscritto.

 

Requisito contributivo per la pensione anticipata

Anno

Uomini

Donne

57

4,720

4,419

58

4,860

4,538

59

5,006

4,664

60

5,163

4,798

61

5,334


4,940

62

5,514

5,093

63

5,706

5,257

64

5,911

5,432

65

6,136

5,620

 

Questi coefficienti sono rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico e del PIL, rispetto alle dinamiche dei redditi .

 

IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO E MISTO:

Il calcolo della pensione retributiva è determinato dalla somma di due distinte quote:

  • La quota A

  • La quota B

La quota A corrisponde al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella "A" allegata alla legge 965 del 1965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992.

Tale coefficiente varia da 0,23865 per 0 anni e 0 MESI, a 1,00000 per 40 anni e 0 mesi .

La quota B corrisponde al prodotto fra la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento e l'aliquota risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92 .

Dal 01/01/95 il rendimento per ogni anno di servizio passa da quello previsto dalla tabella A della legge 965/65 al 2%, da ciò ne deriva che l'aliquota corrispondente al servizio totale si calcola con la seguente formula:

Aliquota totale = (T.M. - T.M.94)*0,02/12 + C965

dove T.M. è il totale dei mesi di servizio

T.M.94 è il totale dei mesi di servizio al 31/12/94

C965 è il coefficiente della tabella A della legge 965/65 al 31/12/94 .

La retribuzione media pensionabile è la media delle retribuzioni, rivalutate secondo gli indici ISTAT, godute nel periodo di riferimento .

Il periodo di riferimento si calcola nel seguente modo:

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si calcola il 50% dei giorni dal 01/01/93 al 31/12/95;

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si calcola il 66,6% dei giorni dal 01/01/96 alla cessazione;

punto elenco

i giorni così ottenuti si sommano ed il loro totale si sottrae dalla data di cessazione, ottenendo così una data da cui inserire le retribuzioni in godimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile .

Se la retribuzione media è superiore ai tetti retributivi vigenti, le aliquote di rendimento si abbassano .

Per coloro che al 31/12/92 vantavano un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, il periodo di riferimento parte dal 01/01/93.

 

LEGGE 965/65 ALLEGATO A

aa/mm

0

1

2

3

4

5

35

0,82500

0,82771

0,83043

0,83316

0,83589

0,83863

36

0,85800

0,86080

0,86360

0,86641

0,86922

0,87205

37

0,89200

0,89488

0,89776

0,90066

0,90356

0,90646

38

0,92700

0,92996

0,93293

0,93591

0,93889

0,94188

39

0,96300

0,96605

0,96910

0,97216

0,97522

0,97830

40

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

 

aa/mm

6

7

8

9

10

11

35

0,84138

0,84413

0,84689

0,84966

0,85243

0,85521

36

0,87488

0,87771

0,88058

0,88341

0,88626

0,88913

37

0,90938

0,91230

0,91522

0,91816

0,92110

0,92405

38

0,94488

0,94788

0,95080

0,95391

0,95693

0,95996

39

0,98139

0,98446

0,98756

0,99066

0,99376

0,99688

40

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

 

Il calcolo della pensione col sistema misto riguarda coloro che vantano meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 e sarà la somma di tre quote di pensione

La quota A per l'anzianità fino al 31/12/92.

La quota B calcolata sulla anzianità al 31/12/95 e assumendo per il calcolo la retribuzione media pensionabile, nel periodo di riferimento dal 01/01/93 alla cessazione.

La quota C calcolata col sistema contributivo, attraverso il calcolo del montante dal 01/01/96.

 

I tetti retributivi pensionabili
Art. 12 D.lvo 503/92

Se la media delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione è superiore ai tetti retributivi vigenti si applica la riduzione delle aliquote di rendimento per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993:

Aliquote di abbattimento:

Fino al tetto

2,00 %

Fino al (tetto + 33%)

1,60 %

Fino al (tetto + 66%)

1,35 %

Fino al (tetto + 90%)

1,10 %

oltre (tetto + 90%)

0,90 %

 

Percentuali di riduzione delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione derivanti dal raffronto tra le aliquote:

A regime dal 01/01/2028

Tetto + %

Rapporto

Percentuale

Riduzione

0 %

2,00% / 2,00%

100,00 %

0,00 %

33 %

1,60% / 2,00%

80,00 %

20,00 %

66 %

1,35% / 2,00%

67,50 %

32,50 %

90 %

1,10% / 2,00%

55,00 %

45,00 %

> tetto + 90%

0,90% / 2,00%

45,00 %

55,00 %

 

L’art.12 comma 3 del D. L.vo 503/92 ha esteso progressivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1993, ai dipendenti pubblici il criterio della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione più elevata tra quelle previste alla tabella "con cadenza quinquennale ... e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette".

Per effetto di tale disposizione transitoria fino al 31/12/97 (1° quinquennio) i rendimenti accantonati subiscono riduzioni solo per le fasce di reddito superiori all’ultima e per metà della riduzione prevista. La riduzione intera pari al 55% è prevista per il 2° quinquennio 1998-2002 .Dal 01/01/2003 al 31/12/2007 (3° quinquennio) i rendimenti accantonati subiscono riduzioni anche per i redditi superiori alla penultima fascia e per metà della riduzione prevista. La riduzione intera pari al 45% è prevista per il 4° quinquennio 2008-2013. Così di seguito come esplicitato nella tabella sotto esposta:

 

QUINQUENNI

93/97

98/02

03/07

08/12

13/17

18/22

23/27

<=tetto

D

1,00

0

0

0

0

0

0

0

1°fascia

C

1,33

0

0

0

0

0

0

10,00

2°fascia

B

1,66

0

0

0

0

16,25

32,50

32,50

3°fascia

A

1,90

0

0

22,50

45,00

45,00

45,00

45,00

> 3°fascia A

 

>1,90

27,50

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

 

L’art. 59 comma 1 della L. 449/97 ha poi disposto che le riduzioni previste per tutte le fasce di reddito si applicano da subito a decorrere dalle anzianità maturate dal 1/1/1998.

Riduzione per le anzianità maturate dal 01/01/98

Tetto +%

Rapporto

percentuale

riduzione

0%

2%/2%

100%

0%

33%

1,60%/2%

80 %

20%

66%

1,35%/2%

67,5%

32,5%

90%

1,10%/2%

55%

45%

Oltre

0,90%/2%

45%

55%

 

Le quote di pensione relative al periodo 1.1.93-31.12.97 subiranno il "progressivo ampliamento" delle percentuali di abbattimento del rendimento oltre il tetto pensionabile, secondo le cadenze quinquennali.

Esempio di calcolo:

 

ABBATTIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DAL 1/1/98 ALLA CESSAZIONE

D

€ 38.641,00

80,00%

€ 12.751,53

€ 10.201,22

C

€ 51.392,53

67,50%

€ 12.751,53

€ 8.607,28

B

€ 64.144,06

55,00%

€ 2.051,23

€ 1.128,17

A

€ 73.417,90

45,00%

€ 0,00

€ 0,00

RETRIB. MEDIA

€ 66.195,29

TOT.

€ 27.554,29

€ 19.936,68



ABBATTIMENTO DELLE RETRIBUZIONI DAL 1/1/93 AL 31/12/97

100%

€ 12.751,53

€ 12.751,53

100%

€ 12.751,53

€ 12.751,53

77,50%

€ 2.051,23

€ 1.589,70

45%

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.554,29

€ 27.092,76

 

In questo esempio di applicazione la retribuzione media viene confrontata con i tetti vigenti:

51.392,53 – 38641,00 = 12.751,53 che abbattuto del 20% risulta essere uguale a 10.201,22 e così fino alla fine quando 66.195,29 (media) – 64.144,06 = 2.051,23 che abbattuto del 45 % risulta essere uguale a 1,128,17.

La retribuzione media abbattuta sarà:

66.195,29 – 27.554,29 + 19.936,68 = 58.577,68 su questa retribuzione media si calcolo la terza quota di pensione.

Per le anzianità dal 1/1/98 alla cessazione .

Per le anzianità dal 01/01/93 al 31/12/97 la retribuzione media abbattuta per il calcolo della seconda quota di pensione sarà:

 

66.195,29 – 27.554,29 + 27.092,76 = 65.733,76