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Venezia

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Le nuove pensioni dal 2011

a cura di Luigi Rosa Teio, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, aprile 2011

Con l'entrata in vigore della legge 122 del 30/07/2010 sono cambiate le regole per accedere alle pensioni di anzianità e vecchiaia, sia per il settore pubblico che privato.

L'INPS con la circolare 126 del 24 settembre 2010 ha recepito le nuove norme e  ha fornito le prime disposizioni operative.

L'INPDAP ha emanato la circolare n. 18 dell' 8 ottobre 2010 con la quale illustra le nuove modalità previdenziali che interessano i dipendenti del settore pubblico (a breve torneremo con una nota ENASC per riassumere i cambiamenti nel settore pubblico).

In questo messaggio forniamo agli uffici un breve vademecum sulle nuove pensioni per agevolare il lavoro quotidiano degli operatori.

Prima di tutto ribadiamo che la legge 122 non ha modificato i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e di anzianità già introdotti dalle leggi 243 /2004 e 247/2007. Per questo riassumiamo i requisiti pensionistici:

  

PENSIONI DI VECCHIAIA LAVORATORI DIPENDENTI / AUTONOMI

 

ETA'

CONTRIBUZIONE

DONNE

60

20

UOMINI

65

20

  

PENSIONI DI ANZIANITA' LAVORATORI DIPENDENTI

 

ETA'

CONTRIBUTI

QUOTA

2010

59

35

95

2011/2012

60

35

96

2013/2014

61

35

97

  

PENSIONI DI ANZIANITA' LAVORATORI AUTONOMI

 

ETA'

CONTRIBUTI

QUOTA

2010

60

35

96

2011/2012

61

35

97

2013/2014

62

35

98

 

Ricordiamo che a prescindere dall'età anagrafica si può accedere al pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi (2080 settimane contributive).

Precisiamo che le quote  (età + contributi) possono essere raggiunte anche con le frazioni di anno e che rimangono in vigore le deroghe previste dalla L. 247/2007 (possibilità di accedere al pensionamento con 57 anni + 35 di contributi) per gli autorizzati ai versamenti volontari entro il 20/07/2007 e per i lavoratori collocati in mobilità lunga.

Rimane inoltre la possibilità, fino al 31/12/2014, di accedere al pensionamento con i 57 anni e 35 di contributi per le donne che optano per il sistema contributivo.

Dunque le nuove decorrenze sull'accesso al pensionamento si applicano esclusivamente ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011.

Per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2010 rimangono le vecchie “finestre” che per comodità ricordiamo:

PENSIONE VECCHIAIA DIPENDENTI

REQUISITI

DECORRENZA

1° trim.

1° luglio

2° trim.

1° ottobre

3° trim.

1° gennaio

4° trim.

1° aprile

 

PENSIONE VECCHIAIA AUTONOMI

REQUISITI

DECORRENZA

1° trim.

1° ottobre

2° trim.

1° gennaio

3° trim.

1° aprile

4° trim.

1° luglio

 

PENSIONE ANZIANITA' DIPENDENTI QUOTE

REQUISITI

DECORRENZA

1° semestre

1° gennaio

2° semestre

1° luglio

  

PENSIONE ANZIANITA' DIPENDENTI 40 ANNI

REQUISITI

DECORRENZA

1° trim.

1° luglio se  57 anni entro 30/6

1° ottobre  se  57 anni entro 30/9

1° gennaio a prescindere dall'età

2° trim.

1° ottobre se 57 anni entro 30/9

1° gennaio a prescindere dall'età

3° trim.

1° gennaio

4° trim.

1° aprile

 

PENSIONE ANZIANITA' AUTONOMI QUOTE

REQUISITI

DECORRENZA

1° semestre

1° luglio anno successivo (2011)

2° semestre

1° gennaio, secondo anno successivo requisito (2012)

Per i laboratori autonomi che maturano i requisiti con i 40 anni di contributi entro il 31/12/ 2010 si applicano le finestre per la pensione di vecchiaia che sopra abbiamo ricordato.

 

LE NUOVE REGOLE 2011

 Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2011 queste sono le nuove decorrenze sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità:

  1. per i lavoratori dipendenti: dopo 12 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (es. donna nata il 16 gennaio 1951 con 20 anni di lavoro dipendente, la decorrenza è 1° febbraio 2012);

  2. per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati iscritti nella gestione separata): 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (es. donna nata il 16 gennaio 1951 con 20 anni come artigiana, la decorrenza è 1° agosto 2012).

Rimangono in vigore, per il lavoro dipendente, il requisito della cessazione del rapporto di lavoro sia per la vecchiaia che per l'anzianità.

 

DEROGHE

Rimangono con le vecchie decorrenze anche dopo il 2010:

  1. lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30/06/2010;

  2. lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (pescatori, autisti);

  3. lavoratori collocati in mobilità entro il 30/04/2010 nel limite di 10.000 unità (l'INPS emanerà una circolare per stabilire l'elenco dei 10.000 beneficiari tenendo conto della data di cessazione dell'attività lavorativa).

Rientrano nelle nuove regole anche i soggetti che richiedono la pensione in totalizzazione (D.L. 42/2006) come ad esempio chi ha contribuzione da lavoro dipendente e nella gestione separata INPS.

Per loro la decorrenza è dopo 18 mesi, come per i lavoratori autonomi.

La circolare 126 prende in esame anche le modifiche apportate alle regole sulla ricongiunzione.

In breve ricordiamo che dal 1° luglio 2010 l'art. 1 L. 29/79 (ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dei contributi maturati nel settore pubblico) è stato modificato e per le domande  presentate da quella data la ricongiunzione non sarà più gratuita ma onerosa.

L'art. 1 della legge 29/79 era utilizzato dai lavoratori pubblici per spostare gratuitamente la posizione assicurativa dall'INPDAP all'INPS.

Dal 31/07/2010 viene abrogata la L. 322/58 che permetteva, sempre gratuitamente, l'operazione sopracitata.

In conclusione precisiamo ai colleghi che la L. 122/2010 non esonera dalle nuove norme sulle finestre le forze armate, le forze di polizia (carabinieri, finanzieri, poliziotti) e i vigili del fuoco.

Infine ricordiamo che la direzione generale ENASC rimane a disposizione degli uffici per eventuali chiarimenti in merito alla materia trattata.