Note informative sulla questione TFR
e pensione integrativa.

A cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina dalla Gilda degli Insegnanti, 11/1/2006

 

Il TFS, trattamento di fine servizio, precedentemente denominato indennità di buonuscita (IBU), spetta a tutti i dipendenti statali assunti in ruolo entro la data del 31/12/2000,

Il TFS si calcola sull’80% dell’ultimo stipendio percepito, maggiorato della tredicesima e moltiplicato per il numero degli anni di servizio.

 

Il TFR, trattamento di fine rapporto, istituto già in vigore per il settore privato ed esteso ai dipendenti pubblici assunti in ruolo a partire dal 1 gennaio 2001, è regolamentato dall’art. 2120 del Codice Civile.

Si calcola  sullo stipendio lordo, inclusa la tredicesima, nella misura del 6,91%.

Il capitale accumulato viene rivalutato al termine di ogni anno solare in base a due coefficienti:

1,5% fisso, più un secondo coefficiente variabile costituito dal 75% dell’indice ISTAT dell’aumento del costo della vita.

 

ESPERO e PENSIONE INTEGRATIVA

Per coloro che aderiscono al fondo di pensione complementare, Espero, che si trovino in regime di TFS è prevista obbligatoriamente la trasformazione del TFS in TFR. La liquidazione così trasformata in TFR, maturata sino al momento dell’adesione, verrà accantonata, mentre quella maturanda verrà destinata parzialmente o totalmente al fondo per costruire la pensione complementare. 

Il TFR da maturare prevede infatti due casi diversi:

  • Assunti prima del 31/12/2000.
    Del 6,91% quota destinata come TFR, il 2% viene devoluto ad Espero, il rimanente 4,91% continuerà ad incrementare la liquidazione.

  • Assunti dall’1.1.2001.
    Tutto il 6,91% viene versato ad Espero con la conseguenza che non ci sarà più una liquidazione ma una pensione integrativa. Al momento del pensionamento però il lavoratore potrà decidere se ritirare fino al 50% del capitale accumulato e rivalutato in contanti oppure se utilizzare tutto il capitale come rendita vitalizia.

In questi giorni, a livello mediatico, si fa un gran parlare di TFR, non sempre in modo comprensibile. I dipendenti privati infatti avranno sei mesi di tempo per decidere come destinare il loro trattamento di fine rapporto (la parte di contributi che dovrebbe essere destinata alla liquidazione) e si sente usare l’espressione “silenzio assenso”. Tanto per schematizzare sinteticamente, “silenzio assenso” significa che il dipendente dovrà indicare se lasciare il TFR presso il datore di lavoro, oppure destinarlo ad un fondo di categoria, oppure decidere per un eventuale altro fondo. Il silenzio automaticamente fa scattare il trasferimento al fondo chiuso integrativo e trasforma il TFR in una pensione integrativa anziché in una liquidazione.

I dipendenti statali e pubblici, categoria di cui fanno parte anche gli insegnanti, non sono interessati dalla questione, non dovranno esprimersi in merito al silenzio assenso e questo perché mentre il datore di lavoro privato versa un TFR reale, ossia soldi veri, il nostro datore di lavoro, lo Stato, versa dei contributi “figurativi” e virtuali esistenti solo sulla carta. Se invece noi potessimo, come i privati, esprimere l’opzione di gestire autonomamente il TFR, lo Stato dovrebbe sborsare del denaro reale e non ne avrebbe alcun vantaggio. Gli insegnanti quindi “possono” aderire, come scelta facoltativa al fondo integrativo di categoria: Espero e, in tal caso, parte o tutto il TFR, sempre “figurativamente”, verrebbe spostato dal datore di lavoro al fondo. Se decidessero di non far nulla non succederebbe nulla, il TFR o il TFS continuerebbero a rimanere in deposito virtuale presso lo Stato e verrebbero liquidati al momento del pensionamento .

 

IL RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA

Mentre il TFS consente a colui che entra in ruolo riscattare i periodi di supplenze anche brevi, per il TFR è esclusa la possibilità di riscatto, esso viene liquidato infatti ai supplenti temporanei contestualmente alla conclusione del singolo contratto relativo a periodi superiori ai 15 giorni nello stesso mese.

Unica eccezione è riferita (art. 1, co 9 DPCM 20/12(99) è prevista per coloro che pur trovandosi in regime di TFR fossero in servizio alla data del 30/5/2000. A questi ultimi è consentito riscattare periodi di TFR, a condizione che non abbiano dato luogo a trattamenti di liquidazione.

Per coloro che sono stati assunti in ruolo negli ultimi anni ed hanno avuto precedentemente supplenze brevi e poi incarichi annuali continuativi, nel caso si trovassero in regime di TFS (questa ipotesi può concretizzarsi per gli insegnanti di religione o nel caso di un supplente che precedentemente e successivamente al 2000 abbia sempre avuto incarichi per gli anni interi, restando  quindi in regime di TFS) ed intendessero aderire ad Espero, è meglio che effettuino eventuali riscatti ai fini della buonuscita prima dell’adesione, essendo esclusa la possibilità di poterlo attuare successivamente, ossia una volta transitati al regime TFR.

 

TFS e PART-TIME

Per coloro che si trovano in part-time ed in regime di TFS e volessero aderire al Fondo Espero, la Buonuscita maturata da trasformare in TFR verrà calcolata su quello che sarebbe lo stipendio intero percepito al momento dell’adesione. Il TFS dunque non risente della riduzione stipendiale del part-time.

Il tempo parziale non riduce infatti l’entità dello stipendio da conteggiare ai fini del TFS, ma solo i periodi, ad esempio un anno di part-time al 50 % vale sei mesi come periodo, ma lo stipendio viene conteggiato come se si fosse lavorato a tempo pieno.