Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto ministeriale n. 97 del 14 novembre 2007
Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza.

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5 del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il Ccnl sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

 DECRETA

 Art. 1

1. Il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché dei dirigenti scolastici, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2008, nonché per l'eventuale revoca di tali domande, è fissato al 10 gennaio 2008.

2. Lo stesso termine del 10 gennaio 2008 si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

 

Art. 2

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.

 

Art. 3

1. L’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le fattispecie previste dall’art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, commi 2, 3 e 5, si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all’art. 1, senza l’emissione del provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 1, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

Art. 4

1. I dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’ufficio scolastico provinciale le istanze prodotte ai sensi del presente decreto.

 

Roma, 14 novembre 2007

 

IL MINISTRO