Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2008-09.
Novità, chiarimenti precisazioni.

 Franco Capacchione, dalla Gilda degli Insegnanti, 20.6.2008

 

Ecco le principali novità inserite nel nuovo CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie le cui domande si potranno presentare entro il 4 luglio: con l' ausilio di quelle di titolarità, se necessario).

Le domande dei titolari DOP e DOS continueranno ad essere valutate dagli UU.SS.PP. cui saranno indirizzate.

Le domande degli IRC saranno valutate dai rispettivi DD.GG.RR che formuleranno un' unica graduatoria regionale e le sub-graduatorie diocesane.

La riduzione di 1/5 (4 h) dell' orario cattedra nell' istituto di titolarità, in organico di fatto rispetto a quello di diritto, senza che si proceda ad utilizzazione è estesa agli IRC.

Gli IRC utilizzati nel 2008/09 nel settore formativo di appartenenza della stessa diocesi, ma in altra sede non devono presentare domanda di conferma per l' anno scolastico successivo perchè diventa la loro nuova sede. Sono, invece, legittimati a presentare le domande di utilizzazione in altro settore formativo o di assegnazione provvisoria che competono agli IRC.

Anche nell' Istruzione Secondaria, - come già previsto nell'Istruzione Primaria - la dislocazione della scuola/istituto in più plessi o succursali senza un codice specifico, l' assegnazione dei docenti ai plessi va effettuata in base al contratto integrativo d' istituto, in assenza del quale va rispettata la graduatoria formulata in base alla tabella dei titoli per le utilizzazioni allegata al presente CCNI (in questo caso il preruolo che eccede i 4 anni non vale 3 punti, ma 2 per ciascun anno, altrettanto dicasi per quanto riguarda le graduatorie DOP e DOS) . Il docente che intende chiedere l' assegnazione ad altro plesso non può vedersi imporre la continuità.

Nel contratto d' istituto occorre prevedere le precedenze di cui alle rispettive leggi ed all' art. 8 del presente CCNI;


CHIARIMENTI

Per le utilizzazioni è valutabile anche l' anno scolastico in corso.

Vanno presi in considerazione solo i titoli acquisiti entro il 4 luglio.

I nati nel 2002 danno diritto a 4 punti, anche se hanno già compiuto i 6 anni entro il termine di presentazione della domanda.

I nati nel 1990 danno diritto a 3 punti, ecc.

Per le lavoratrici madri (idem per i lavoratori) richiedenti l' assegazione provvisoria, la precedenza prevista viene riconosciuta anche per i bambini nati nel 2005.

Per il ricongiungimento ai genitori, vengono attribuiti i 6 punti se almeno uno di essi è nato entro il 1943, altrimenti il diritto viene riconosciuto ma senza alcun punteggio.

Le utilizzazioni degli IRC vanno disposte eclusivamente all'interno dell' insegnamento della religione cattolica, indipendentemente dal possesso di altre abilitazioni, specializzazioni o titoli di studio.

Nelle domande di utilizzazione il servizio preruolo prestato come docenti di religione, prima di transitare in altro ruolo, è sempre valutabile in qualsiasi grado d' istruzione.

I docenti di Educazione musicale, se appartenenti a classe di concorso con esubero provinciale, possono presentare domanda di utilizzazione per l'insegnamento di Strumento musicale, esclusivamente se inseriti nelle GE dello strumento richiesto.

Anche nell' Istruzione Secondaria, - come già previsto nell' Istruzione primaria la suddivisione della scuola o dell' istituto in più plessi.

Nelle domande di utilizzazione gli anni preruolo prestati nelle piccole isole, sul sostegno con la specializzazione - esclusivamente per coloro che richiedono il sostegno - e nelle scuole uniche di montagna o nelle pluriclassi non si raddoppia il punteggio, ma gli anni di preruolo che, quindi vanno valutati i primi 4 per intero (3 punti) e gli altri 2 punti.

 

PRECISAZIONI

L'assegnazione provvisoria in altra classe di concorso è sempre subordinata a quella di titolarità. Ovviamente i titolari di sostegno possono chiedere solo il sostegno, anche in altri gradi d' istruzione, in quanto vincolati per un quinquennio.

L'assegnazione provvisoria richiesta da chi è titolare nella stessa tipologia posto, classe di concorso o grado d' istruzione, viene trattata prima rispetto a coloro che la richiedono da altra provenienza.

Si prescinde dall' iscrizione anagrafica, qualora si richieda il ricongiungimento, come già avveniva col coniuge, al convivente trasferito per motivi di lavoro.

La richiesta di assegnazione provvisoria su più classi di concorso, tipologie di posti, o gradi d' istruzione - solo per chi ha già superato l' anno di formazione o di prova - viene soddisfatta prioritariamente partendo dalla sede di ricongiungimento, nel rispetto dell' ordine delle preferenze espresse, indipendentemente dalle tipologie di posti, classi di concorso o gradi d' istruzione richiesti.

E' consentito richiedere con la domanda di assegnazione provvisoria altri comuni, esclusivamente qualora si sia indicato il comune (o il distretto sub comunale per le grandi città) di ricongiungimento - o tutte le scuole che ne fanno parte - prima di esprimere altre preferenze che non verrebbero prese in considerazione qualora non si esprimessero il comune o il distretto di cui sopra, o le scuole che ne fanno parte.

Mentre nella mobilità definitiva non è richiesta l'autodichiarazione che altri fratelli non sono in grado di assistere il genitore disabile, qualora il figlio che chiede di fruire della precedenza di cui alla L. 104/92 è l'unico a convivere con il genitore da assistere, la domanda di assegnazione provvisoria lo consente anche a coloro che sono parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile, purchè non ci siano altri parenti o affini di grado più prossimo al disabile stesso.

Mentre nella mobilità definitiva la dichiarazione del punto precedente va rilasciata da ciascun fratello che si dichiara impossibilitato ad assistere il disabile, qualora nessuno conviva con lui, in questa fase la dichiarazione va rilasciata da chi intende fruire della precedenza, ovviamente assumendosi la responsabilità della veridicità di quanto affermato.

 

Le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria vanno sempre presentate alla scuola di servizio che le valuterà prima d' inviarle all' USP, eventualmente consultando la scuola di titolarità.
In questo caso si può indifferentemente indicare il comune di ricongiungimento, oppure quello - se lo si conosce - più vicino in base alle tabelle di viciniorità, in cui s'impartisce l'insegnamento richiesto. Comunque anche nel primo caso sarà l'USP ad individuare il comune al quale assegnare i 6 punti spettanti per il ricongiungimento.
Alle domande di assegnazione provvisoria si allegano esclusivamente le dichiarazioni o le certificazioni relative ai carichi di famiglia.


 

Franco Capacchione