MOBILITA' 2006-2007: SINTESI DELLE NOVITÀ.
dall'AIP,
23/12/2005
È stato sottoscritto, il 21 dicembre 2005, il
nuovo contratto sulla mobilità, a.s. 2006/2007, per tutto il personale
della scuola. Diverse le modifiche, le integrazioni e le novità
rispetto al contratto dell'anno scorso. Data di scadenza prevista il
10 febbraio 2006: si attende ancora l'emanazione dell'ordinanza.
ELENCO DEI PUNTI MODIFICATI E/O INTEGRATI.
Art. 2 c. 2.
Si esclude dal blocco della mobilità (biennale
in provincia e triennale per fuori provincia) oltre che l’art. 21
della L. 104, anche il personale che beneficia dei punti I (non
vedenti ed emodializzati) e V (art. 33 L. 104 limitatamente ai casi
contemplati) dell’art. 7.
Art. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo o
qualifica di provenienza.
Sono stati aggiunti anche i collocati fuori
ruolo su progetti per l’autonomia.
Art. 6 - Strumento musicale.
Si estende la possibilità di presentare domanda
di passaggio di cattedra (fermo restando l’accantonamento in caso di
non esaurimento della ex 1° fascia, ora 2°, e fermo restando il blocco
per i passaggi di ruolo) oltre che ai docenti di educazione musicale
inseriti nella graduatoria permanente e con 360 gg. di servizio in
strumento (come previsto dalla L. 143/04), anche a tutti coloro che
hanno gli stessi requisiti (inclusione in permanente, e quindi
possesso dell’abilitazione, e 360gg. di servizio su strumento).
Art. 7 - Precedenze.
Sono state introdotte alcune modifiche e/o
integrazioni: o si riconosce ai non vedenti ed emodializzati la
precedenza assoluta, anche se provenienti da altra provincia.
Conseguentemente anche l’ordine delle operazioni è stato modificato;
-
precedenza punto II: si inserisce il chiarimento
già fatto in un secondo momento lo scorso anno (sia per docenti che
per Ata) sul mantenimento del diritto al rientro nella prima scuola (e
continuità) da parte di chi ottiene, nel frattempo, altre preferenze
sempre nei 5 anni;
-
precedenza punto IV (rientro nel comune, in sub
ordine): analogamente alla precedenza punto II, si chiarisce che vale
sempre per la stessa tipologia di posto e/o cattedra di titolarità al
momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio a domanda condizionata;
-
precedenza punto V: alla luce di una recente
sentenza della Corte Costituzionale in merito al diritto ai 3 gg di
permesso retribuiti di cui alla L. 104 per chi assiste un
fratello/sorella handicappato/a grave, si riconosce la precedenza ai
fini della mobilità anche a chi assiste un fratello/sorella con
handicap grave nel caso in cui i genitori siano scomparsi o non siano
in grado di provvedere perché totalmente invalidi o handicappati gravi
a loro volta. Contestualmente è stato aggiornato l’art. 9
relativamente all’obbligo di produrre la certificazione sullo stato di
totale inabilità dei genitori. Ovviamente, in questi casi, si è
esclusi anche dalla graduatoria interna per l’individuazione del
perdente posto (art. 7 c. 2).
-
precedenza punto V: si applica anche alla prima
fase (al pari di quelle punto I e III) ma solo nei grandi comuni con
più distretti e a condizione che si indichi come prima preferenza una
scuola del distretto in cui risiede l’assistito, se diverso da quello
di attuale titolarità. Tale fase viene inserita al punto D1)
dell’allegato C (ordine delle operazioni);
-
si è aggiunta una nuova nota (7) per chiarire
che chi presenta domanda di trasferimento condizionata in quanto
soprannumerario su posto comune e/o cattedra chiedendo e ottenendo
anche posti di sostegno e/o DOS, non è poi soggetto al vincolo
quinquennale. Per cui nei 5 anni successivi potrà sempre esercitare il
diritto al rientro (nella scuola e poi nel comune precedente) con
priorità sulla stessa tipologia di posto comune e/o cattedra di
precedente titolarità. Analoga precisazione viene inserita all’art. 26
c. 3 (non applicazione del vincolo quinquennale per chi chiede ed
ottiene il trasferimento su sostegno).
Art. 10 - Chiarimenti su Trento e Bolzano
Chi vi fa domanda da altre province si deve
adeguare alla tempistica e alle regole decise dalla specifica
contrattazione provinciale. - Art. 21 c. 9, art. 23 c. 11, art. 48 c.
5: si chiarisce che a parità di tipologia di graduatoria (ultimi
arrivati o meno) e di punteggio, si considera l’età anagrafica.
Art. 31 - Scuole ospedaliere
Viene riconosciuta la precedenza a chi vi ha
prestato servizio per almeno 3 anni in tutti i gradi di scuola (fino
ad ora non si considerava il 2° grado). - Art. 40 c. 3 Educatori.
L’individuazione degli educatori perdenti posto nei convitti, al pari
dei semiconvitti, si farà sempre sulla base di una graduatoria unica,
ma (a differenza dei semiconvitti) salvaguardando la quota per la
notte definita dalla contrattazione di scuola.
Ordine delle operazioni (Allegato C)
In tutte le scuole che attuano sperimentazioni
autorizzate con decreto del MIUR ed il cui intero organico in
precedenza non è stato mai previsto in organico di diritto, cosi come
in alcune istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato
in precedenza mai previsto in organico di diritto, i docenti che “già”
vi prestano servizio in utilizzazione, potranno esercitare prima della
mobilità una opzione per acquisirvi la titolarità (liberando di
conseguenza i posti attualmente occupati), qualora tali posti siano
inseriti dal prossimo anno in organico di diritto.
Mobilità professionale interprovinciale
Con il nuovo contratto si stabilisce che tale
mobilità si effettua nel limite dell’aliquota iniziale di posti
assegnati alla mobilità professionale e non anche sui posti residuati
dopo i trasferimenti interprovinciali.
TABELLE DI VALUTAZIONE
-
Alla lett. E) del punto III – Titoli generali,
viene inserita la valutazione anche dei master sia di 1° che di 2°
livello, al pari dei corsi di perfezionamento: punti 1 per ogni corso.
Quelli tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno
valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1.500 orecomplessive
di impegno, con riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nuova
nota 14). o Nella premessa alle note comuni per i docenti, e nella
nota (f) per gli Ata, si chiarisce che l’aspettativa o i congedi
(retribuiti o meno), previsti dal d.lgs n. 151/01, ancorché superiori
ai 180 gg l’anno, sono da valutare sempre sia per il servizio che per
la continuità; Si chiarisce, sempre alle note comuni, che il servizio
prestato come docenti nelle scuole paritarie non è mai valutabile (in
quanto non utile nemmeno per la carriera);
-
Si chiarisce, sempre alle note comuni, che è
valido il servizio prestato nella scuola come docenti da parte degli
ITP ex dipendenti degli EE.LL. o Nota 3): si chiarisce che il
punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole è
attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell’interessato.
Analoga precisazione viene inserita alla nota 2 della tabella di
valutazione per il personale Ata;
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Nota 4): si chiarisce, al termine, che il
servizio prestato come educatore si valuta 3 punti se si passa alla
scuola primaria (e viceversa);
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Nota 7): relativamente alle esigenze di
famiglia, si chiarisce che, ai fini delle graduatorie interne, “ha
diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di ricongiungimento anche
il docente titolare di organico funzionale per il quale nel comune di
ricongiungimento non esistono scuole richiedibili ai fini della
mobilità e, nel contempo, l’unica scuola esistente in detto comune
dipende dall’organico funzionale attribuito ad altra scuola di un
diverso comune in cui lo stesso docente è titolare”.
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Nota 10): si chiarisce che i concorsi ordinari a
posti di docente diplomato nelle scuole di 2° grado valgono solo nel
ruolo dei diplomati e che i concorsi ordinari a posti di personale
educativo sono di livello pari ai concorsi ordinari per l’accesso a
posti di scuola primaria;
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Nota 11): schiarisce una volta per tutte che il
punteggio per le specializzazioni si attribuisce sono al personale in
possesso di laurea;
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Aggiunta una nota (13) per chiarire che il
punteggio per i corsi di perfezionamento spetta anche al personale
diplomato.
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Tabella Ata, nota 5): si introduce la
“viciniorità” (al pari dei docenti) per attribuire il punteggio di
famiglia nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non ci
siano scuole richiedibili.