MOBILITA' 2006-2007: SINTESI DELLE NOVITÀ.

dall'AIP, 23/12/2005

 

È stato sottoscritto, il 21 dicembre 2005, il nuovo contratto sulla mobilità, a.s. 2006/2007, per tutto il personale della scuola. Diverse le modifiche, le integrazioni e le novità rispetto al contratto dell'anno scorso. Data di scadenza prevista il 10 febbraio 2006: si attende ancora l'emanazione dell'ordinanza.

 

ELENCO DEI PUNTI MODIFICATI E/O INTEGRATI.

Art. 2 c. 2.

Si esclude dal blocco della mobilità (biennale in provincia e triennale per fuori provincia) oltre che l’art. 21 della L. 104, anche il personale che beneficia dei punti I (non vedenti ed emodializzati) e V (art. 33 L. 104 limitatamente ai casi contemplati) dell’art. 7.

 

Art. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza.

Sono stati aggiunti anche i collocati fuori ruolo su progetti per l’autonomia.

 

Art. 6 - Strumento musicale.

Si estende la possibilità di presentare domanda di passaggio di cattedra (fermo restando l’accantonamento in caso di non esaurimento della ex 1° fascia, ora 2°, e fermo restando il blocco per i passaggi di ruolo) oltre che ai docenti di educazione musicale inseriti nella graduatoria permanente e con 360 gg. di servizio in strumento (come previsto dalla L. 143/04), anche a tutti coloro che hanno gli stessi requisiti (inclusione in permanente, e quindi possesso dell’abilitazione, e 360gg. di servizio su strumento).

 

Art. 7 - Precedenze.

Sono state introdotte alcune modifiche e/o integrazioni: o si riconosce ai non vedenti ed emodializzati la precedenza assoluta, anche se provenienti da altra provincia. Conseguentemente anche l’ordine delle operazioni è stato modificato;

  • precedenza punto II: si inserisce il chiarimento già fatto in un secondo momento lo scorso anno (sia per docenti che per Ata) sul mantenimento del diritto al rientro nella prima scuola (e continuità) da parte di chi ottiene, nel frattempo, altre preferenze sempre nei 5 anni;

  • precedenza punto IV (rientro nel comune, in sub ordine): analogamente alla precedenza punto II, si chiarisce che vale sempre per la stessa tipologia di posto e/o cattedra di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio a domanda condizionata;

  • precedenza punto V: alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale in merito al diritto ai 3 gg di permesso retribuiti di cui alla L. 104 per chi assiste un fratello/sorella handicappato/a grave, si riconosce la precedenza ai fini della mobilità anche a chi assiste un fratello/sorella con handicap grave nel caso in cui i genitori siano scomparsi o non siano in grado di provvedere perché totalmente invalidi o handicappati gravi a loro volta. Contestualmente è stato aggiornato l’art. 9 relativamente all’obbligo di produrre la certificazione sullo stato di totale inabilità dei genitori. Ovviamente, in questi casi, si è esclusi anche dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto (art. 7 c. 2).

  • precedenza punto V: si applica anche alla prima fase (al pari di quelle punto I e III) ma solo nei grandi comuni con più distretti e a condizione che si indichi come prima preferenza una scuola del distretto in cui risiede l’assistito, se diverso da quello di attuale titolarità. Tale fase viene inserita al punto D1) dell’allegato C (ordine delle operazioni);

  • si è aggiunta una nuova nota (7) per chiarire che chi presenta domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerario su posto comune e/o cattedra chiedendo e ottenendo anche posti di sostegno e/o DOS, non è poi soggetto al vincolo quinquennale. Per cui nei 5 anni successivi potrà sempre esercitare il diritto al rientro (nella scuola e poi nel comune precedente) con priorità sulla stessa tipologia di posto comune e/o cattedra di precedente titolarità. Analoga precisazione viene inserita all’art. 26 c. 3 (non applicazione del vincolo quinquennale per chi chiede ed ottiene il trasferimento su sostegno).

 

Art. 10 - Chiarimenti su Trento e Bolzano

Chi vi fa domanda da altre province si deve adeguare alla tempistica e alle regole decise dalla specifica contrattazione provinciale. - Art. 21 c. 9, art. 23 c. 11, art. 48 c. 5: si chiarisce che a parità di tipologia di graduatoria (ultimi arrivati o meno) e di punteggio, si considera l’età anagrafica.

 

Art. 31 - Scuole ospedaliere

Viene riconosciuta la precedenza a chi vi ha prestato servizio per almeno 3 anni in tutti i gradi di scuola (fino ad ora non si considerava il 2° grado). - Art. 40 c. 3 Educatori. L’individuazione degli educatori perdenti posto nei convitti, al pari dei semiconvitti, si farà sempre sulla base di una graduatoria unica, ma (a differenza dei semiconvitti) salvaguardando la quota per la notte definita dalla contrattazione di scuola.

 

Ordine delle operazioni (Allegato C)

In tutte le scuole che attuano sperimentazioni autorizzate con decreto del MIUR ed il cui intero organico in precedenza non è stato mai previsto in organico di diritto, cosi come in alcune istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza mai previsto in organico di diritto, i docenti che “già” vi prestano servizio in utilizzazione, potranno esercitare prima della mobilità una opzione per acquisirvi la titolarità (liberando di conseguenza i posti attualmente occupati), qualora tali posti siano inseriti dal prossimo anno in organico di diritto.

 

Mobilità professionale interprovinciale

Con il nuovo contratto si stabilisce che tale mobilità si effettua nel limite dell’aliquota iniziale di posti assegnati alla mobilità professionale e non anche sui posti residuati dopo i trasferimenti interprovinciali.

 

TABELLE DI VALUTAZIONE

  • Alla lett. E) del punto III – Titoli generali, viene inserita la valutazione anche dei master sia di 1° che di 2° livello, al pari dei corsi di perfezionamento: punti 1 per ogni corso. Quelli tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1.500 orecomplessive di impegno, con riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nuova nota 14). o Nella premessa alle note comuni per i docenti, e nella nota (f) per gli Ata, si chiarisce che l’aspettativa o i congedi (retribuiti o meno), previsti dal d.lgs n. 151/01, ancorché superiori ai 180 gg l’anno, sono da valutare sempre sia per il servizio che per la continuità; Si chiarisce, sempre alle note comuni, che il servizio prestato come docenti nelle scuole paritarie non è mai valutabile (in quanto non utile nemmeno per la carriera);

  • Si chiarisce, sempre alle note comuni, che è valido il servizio prestato nella scuola come docenti da parte degli ITP ex dipendenti degli EE.LL. o Nota 3): si chiarisce che il punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell’interessato. Analoga precisazione viene inserita alla nota 2 della tabella di valutazione per il personale Ata;

  • Nota 4): si chiarisce, al termine, che il servizio prestato come educatore si valuta 3 punti se si passa alla scuola primaria (e viceversa);

  • Nota 7): relativamente alle esigenze di famiglia, si chiarisce che, ai fini delle graduatorie interne, “ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di ricongiungimento anche il docente titolare di organico funzionale per il quale nel comune di ricongiungimento non esistono scuole richiedibili ai fini della mobilità e, nel contempo, l’unica scuola esistente in detto comune dipende dall’organico funzionale attribuito ad altra scuola di un diverso comune in cui lo stesso docente è titolare”.

  • Nota 10): si chiarisce che i concorsi ordinari a posti di docente diplomato nelle scuole di 2° grado valgono solo nel ruolo dei diplomati e che i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono di livello pari ai concorsi ordinari per l’accesso a posti di scuola primaria;

  • Nota 11): schiarisce una volta per tutte che il punteggio per le specializzazioni si attribuisce sono al personale in possesso di laurea;

  • Aggiunta una nota (13) per chiarire che il punteggio per i corsi di perfezionamento spetta anche al personale diplomato.

  • Tabella Ata, nota 5): si introduce la “viciniorità” (al pari dei docenti) per attribuire il punteggio di famiglia nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non ci siano scuole richiedibili.