Chiarimenti Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie.

Roma, 23 giugno 2006

 

Con nota prot. n. 1853 di oggi, il Ministero chiarisce alcuni dubbi a seguito di quesiti pervenuti. In modo particolare si chiarisce che:

  • dal momento che la domanda di utilizzazione va presentata alla scuola di servizio, in base a quanto disposto dalla circolare ministeriale di accompagnamento del contratto 6 giugno 2006, la valutazione va effettuata dalla stessa;

  • la domanda di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso e/o posti è aggiuntiva alla domanda di assegnazione per la stessa classe di concorso e/o posto dove si è titolari. Pertanto non si può presentare da sola ed è esaminata in sub-ordine;

  • la salvaguardia del contingente di posti per le assunzioni in ruolo va assicurata non solo in presenza di domande di assegnazione provvisoria da altra provincia, ma anche da altra classe di concorso e/o posto nell’ambito della stessa provincia;

  • l’obbligo ad indicare nelle preferenze della domande di assegnazione provvisoria tutto il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) c’è solo se si richiedono anche scuole di altri comuni e o distretti. Pertanto si possono indicare anche solo alcune scuole del comune e/o distretto sub-comunale di ricongiungimento e la domanda è valida, ovviamente, solo per le scuole indicate;

  • l’assegnazione provvisoria di personale Ata (art. 18 c. 6) su posti part-time costituiti su più scuole è possibile solo se esplicitamente richiesta dagli interessati (al pari dei docenti in caso di cattedre orario).