VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
NOTE di COMPENDIO ESPLICATIVO RIGUARDO LA NORMATIVA disciplinante la progettazione/programmazione didattico/educativa, la conduzione didattico/organizzativa, la proceduralità gestionale/amministrativa e la realizzazione di visite guidate/viaggi d’istruzione della scuola (visite guidate previste entro la decorrenza dell’orario di lezione ed, in ogni caso, entro l’arco di una giornata): - analisi e commento della cm n. 291/92 e delle successive normative al riguardo
di Gianfranco Purpi, da Educazione & Scuola
0. Risulta evidente come non ci sia alcun dubbio che la circolare min. n. 291 del 14 ottobre 1992 venga a REGOLAMENTARE ogni sorta di visita guidata o viaggio d’istruzione, tant’è che tale circolare, al punto 3. 1. , ha modo di offrire il panorama CONTESTUALE di definizioni di ciascuna «tipologia dei viaggi» da poter prendere in considerazione. In questo senso, tale circolare premette a tutto il discorso normativo trattato che «i viaggi d’istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare: a) Viaggi di integrazione culturale; b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo; c) Visite guidate; d) Viaggi connessi ad attività sportive». È evidente, così, come questa circolare ministeriale è «costituisce il complesso di disposizioni permanenti vigenti in materia» (Repertorio I994/95: in: “Notizie della scuola”, Tecnodid, 1/15 ottobre I994); ed ha carattere permanente; atteso anche che la stessa «circolare sostituisce, nella materia qui trattata, tutte le circolari precedentemente emanate, che sono conseguentemente da considerare abrogate». 1. I progetti che qui si prendono in questione, risultano chiaramente ascrivibili alla suddetta tipologia delle «visite guidate», considerato che queste ultime -stanti alla lettera della normativa in parola- «... (...) ... si effettuano, nell’arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.». Ciò, considerando, pure, che «per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l’attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l’istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata». 2. È evidente che i progetti in questione debbano riconoscersi in questa tipologia delle «visite guidate» atteso che queste ultime(come sopra rilevato) vengono, innanzitutto, previste quali viaggi che si «effettuano... (...) ... nell’arco di una sola giornata» ed in ragione delle caratterizzazioni individuabili, per l’appunto, nella descrizione didattica dei progetti in questione. Ciò, considerando, altresì, che la significanza del dire: «nell’arco di una sola giornata»; non lascia dubbi sulla individuazione di decorrenza temporale che il Legislatore intende assegnare, per l’appunto, alla tipologia delle «visite guidate» (come si è visto, tipologia che si pone quale sottoinsieme di significato del significato sovrasistemico includente tutta «la vasta gamma di iniziative» in questione). In questo senso, se ancora vi fossero dei dubbi sulla significanza da attribuire al suddetto dire ultimo citato, si consideri lo specifico significato linguistico dello stesso complemento: «nell’arco di una sola giornata» -significato relativo a decorrenza oraria che abbia a poter individuarsi «nell’arco», per l’appunto, delle diverse possibili posizioni orarie temporali delle 24 ore (ciò, che, quindi, può riguardare un significato di decorrenza inferiore o superiore alle posizioni antimeridiane, e, dunque, a durate comunque risolvibili «nell’arco di una sola giornata». Premesso questo, si crede non debbano sussistere perplessità sul fatto che i progetti in questione siano da assimilarsi alle caratterizzazioni che la circolare ministeriale in questione individua quali costitutive delle «visite guidate». Inoltre, non si ignori come è la stessa circolare ministeriale -al punto 9. 9. - che viene a includere in modo esplicito, nella contestualità delle sue regolamentazioni normative, l’ «occasione d i visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune» (stralcio che verremo a prendere in esame anche nel prosieguo del discorso). Ciò, che -nello stesso tempo per lo stesso motivo- viene, altresì, a legittimare ulteriormente (se ce ne fosse bisogno) il dover riconoscere nella tipologia delle visite guidate previste da quest’ultima circolare ministeriale l’iniziativa del progetti in questione. 3. Premesso quanto sopra contestualmente, risulta evidente come questi stessi progetti in questione, non possono non essere avviati a procedure di conduzione didattico/educativa ed organizzativo/procedurale in ragione delle precise istanze normative che la circolare ministeriale n. 291/92 viene ad esigere. 4. Alla luce di quanto già premesso, si ricorda che detta circolare ministeriale è stata fatta oggetto di istruzioni susseguenti ed applicative da parte del Provveditore agli Studi di Catania, con circolari: - prot. n. 5679/1 del 27/O2/93 - prot. n. 103687 del 23/11/94; e - prot. n. 103687/1 del 25/O2/95. È evidente, in questo senso, che i progetti in questione debbono anche porsi in stretta aderenza alle istanze didattico/organizzative di conduzione procedurale sottolineate da queste ultime circolari (nella fattispecie, in ragione soprattutto delle prime due circolari). 5. Presupposti tutti i superiori punti, si viene a ricordare che detti progetti potranno risultare avviati a procedura di conduzione e di realizzazione per quanto di competenza del dirigente scolastico , in ragione dei seguenti elementi vincolanti ed ineludibili: a) «elenco degli alunni partecipanti distinti per classe di appartenenza (con indicato il numero degli alunni frequentanti la classe)» (circ. ministeriale n. 291/92, citata); b) «l’elenco nominativo degli accompagnatori... (proposto dai docenti interessati)... e le dichiarazioni sottoscritte . . (dagli stessi accompagnatori)... circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza» (circ. min. n. 291/92); ciò, attraverso dichiarazione stessa di cui all’allegato modello; c) «le dichiarazioni di consenso delle famiglie» (circ. min. n. 291/92) degli alunni; d) «programma analitico del viaggio» (circ. min. 291/92); ciò, considerato che il tale «programma» deve venire a far ricavare il preciso indirizzo di luoghi e strutture da visitare, o, comunque, la posizione chilometrica in rapporto al centro abitato di riferimento urbano; unitamente al numero telefonico eventuale di possibile comunicazione, ricorrendo caso di necessità. e) Ciò, da unire alla definizione delle programmazioni didattico/educative e didattico/operative, che la stessa circ. min. 291/92 viene a richiamare. f) documentazioni relative alle «specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni» (circ. min. n. 291/92); (sia di docenti che di alunni, in ragione delle prescrizioni di cui al punto 10 della circolare ministeriale n. 291/92 in parola); g) «delibera del Consiglio di Circolo... (...) ... la quale dovrà, inoltre, contenere: - ... la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di... (inter)... classe e del Collegio dei Docenti»; - in tale delibera «dovrà essere precisato se sia stata predisposta adeguata programmazione didattica e culturale fin dall’inizio dell’anno scolastico, programmazione che deve basarsi su progetti articolati e coerenti, che consentono di qualificare dette iniziative COME VERE E PROPRIE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE E NON COME SEMPLICI OCCASIONI DI EVASIONE» (circolare del Provveditore agli Studi di Catania succitata, n. IO3687 del 23/11/94); - inoltre, «nelle delibere vengano indicate espressamente le procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi si prefiggono» (circolare del Proveditore agli Studi di Catania, succitata, n. 5679/1 del 27/O2/93). 6. Si ricorda, pure, che «in occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all’Ente Locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Sull’argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell’ambito delle propria specifica competenza» (circ. min. n. 291/92). 7. «È consigliabile che il personale della scuola incaricato dell’organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l’Ente Provinciale Turismo delle località interessate, in vista dell’apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l’iniziativa» 8. «Spetta ai Consigli di Circolo o d’istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di ... (inter)... classe... (...) ... dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti» (circ. min. n. 291/92); in ragione di quanto agli artt. 3 e 4 del D. P. R. n. 416/74; ed anche alla luce di quanto, ultimamente, indicato dal Nuovo Contratto pubblicato nel suppl. ord. n. IO9 della G. U. n. 2O7 del O5 settembre I995 -allorché e se l’art. 39 di questo Contratto (in atto, com’é noto, non esecutivo ed applicabile) ritornerà a risultare in vigore ed applicabile. Si consideri, altresì, che «la deliberazione del consiglio di Circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta esecutiva, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del più volte menzionato D. P. R. n. 416/74 e , quindi, al dirigente scolastico, a norma dell’art. 3 del D. P. R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettuazione ed attuazione del viaggio, l’atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo» (circ. min. n. 291/92). 9. 1. Il comma 6. 2. di tale circolare ministeriale «rammenta che le deliberazioni dei Consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12... (documentazione di cui prima)... debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi» (circ. min. n. 291/92). Ciò, affinché «detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. n. 416/74, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti» (circ. min. n. 291/92). 9. 2.: «(…) … Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell’organo superiore, i direttori didattici... (...) ... dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno essere fissati dagli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa» (circ.min.n.291/92). 9. 3.: In questo senso, il Provveditore agli Studi Catania ha avuto modo di invitare i Capi d’istituto interessati «a trasmettere a quest’ufficio... (cioè, allo stesso Ufficio di Provveditorato:n.d.r.)..., almeno trenta giorni prima della effettuazione del viaggio... (...) ... le delibere dei consigli d’istituto con allegati, oltre ai precitati documenti» (circ. del Provv. Studi Catania n. 103687 del 23/11/94, succitata). Ciò, fermo restando che «qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati in vista della pratica attuazione dell’iniziativa» (circ. min. n. 291/92). 10. 1. Riguardo la fattispecie di viaggio richiamabile dai progetti che i docenti potrebbero presentare; quest’ultima circolare ministeriale «richiama l’attenzione sul fatto che per le visite guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il ... (...) ... direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell’iniziativa attuata». 10. 2. Purtuttavia, rileviamo, in prima istanza, come l’optare o meno - da parte del capo d’istituto - per tale eventuale concessa diversificazione di conduzione della «pratica attuazione dell’iniziativa», in caso di «visita guidata» non è certo prassi trasgressiva; e non può che testimoniare uno zelo dirigenziale che si determina sul piano della discrezionalità possibilistica (la discrezionalità, per l’appunto, del voler individuare e seguire un dato criterio di opportunità nel decidere se attenersi allo «stretto necessario» della prassi procedurale in questione, ovvero se seguire comunque la conduzione procedurale stessa alla luce della strutturalità generalizzante della norma in questione). 10.3. In seconda istanza - sempre riguardo ciò - aggiungiamo come tale di-versificazione d ella conduzione della procedura in questione(di cui al superiore segmento: 10. 1. , appena premesso); viene a prospettare in modo possibilistico soltanto la non necessarietà del «trasmettere le suddette deliberazioni ... (...) ... contenenti tutti gli elementi e la documentazione» in questione; e non già ogni altra determinazione -della circ. min. in parola n. 291/92- prescritta in modo vincolante ed indirizzata in modo generalizzante all’indirizzo delle procedure di conduzione di tutte le tipologie di viaggi(dunque, anche delle «visite guidate» di cui ai progetti in questione). 10. 4. In questo senso, se ci fossero ancora dubbi su questo punto; si tenga presen-te come (richiamando sempre la citazione già trascritta al superiore segmento: 10. 1)il Ministro faccia presente che «non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni»; e non già che non sia necessaria «la vigilanza» in quanto tale. Ciò, considerando quindi, attraverso una elementare riflessione di sintassi della linguistica in questione, come il predicato: «non è necessario», viene a correlarsi, in chiave di strutturazione del periodare, al complemento oggetto: «le suddette deliberazioni»; e non già al complemento oggetto: «la vigilanza» (che, invece, si sarebbe dovuto rinvenire nella misura in cui detta non necessarietà di trasmissione avesse voluto implicare non solo una possibilistica e discrezionale semplificazione delle documentazioni da inoltrare; ma anche l’eventuale esercizio del potere di vigilanza da parte degli uffici dell’Autorità Provinciale). 10. 5. Risulta, così, evidente come deve, comunque, sempre risultare doveroso (an-che nel caso delle sole «visite guidate»)il necessitante vincolo procedurale del dover inviare «gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data prevista» al Provveditore di competenza(anticipo, come detto, determinato dal Provveditore agli Studi di Catania nel limite dei 30 giorni precedenti la data di realizzazione delle diverse tipologie di viaggi/visite). Ovviamente - nel caso il Capo d’istituto venisse ad optare, nella fattispecie di «visite guidate», al solo «dare notizia della data di effettuazione della visita» ed ad «assicur... (are)... il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell’iniziativa attuata» - gli atti in questione avreb-bero a risolversi soltanto in tali: «dare notizia» ed «assicurare» gli uffici scolastici dell’Autorità Provinciale. Ciò, poichè, in caso diverso, si verrebbe, comunque, a mettere in discussione detto potere di vigilanza di quest’ultima Autorità(potere che -abbiamo dimostrato prima- non può, in ogni caso, essere collocato nella prospettiva della non necessarietà, bensì accolto in quanto vincolante ed ineludibile, comunque sia la caratterizzazione procedurale del caso). 10. 6. È chiaro, quindi, che il discorso sull’eventuale possibilità che, nel caso di «visi-te guidate», tale potere di vigilanza del Provveditore agli Studi venga o meno a risultare opportuno o ricorrente da esercitare, è un discorso non proponibile in chiave di problemicità - dato che si pone in chiave di prescrittività procedurale (discorso che, ovviamente, non risulta di competenza degli Organi, individuali e collegiali, di Circolo, anche per quanto riguarda - è evidente - il solo dibattere l’opportunità o meno che lo stesso potere di vigilanza possa o debba essere esercitato). 11. Per ogni aspetto o elemento procedurale e di competenza di ciascun docente o membro di Consiglio di Circolo (o altro operatore scolastico; o Ente Locale, del caso), non richiamato nel presente scritto, si rimanda al testo integrale della cir-colare ministeriale n. 291/92 più volte citata(e, per ciò stesso, alle due circolari provveditoriali n. 103687 del 23/11/94 e n. 5679/1 del 27/O2/93, anch’esse sopra menzionate). 12. Per quanto concerne la successiva altra normativa ministeriale all’uopo (circolare ministeriale n. 623 del 02/ottobre/96); sembra il caso di evidenziare e sottolineare che: a) il testo di quest’ultima circolare ministeriale n. 623 del 02 ottobre 96 fa acqui-sire che: 1) la stessa circolare non viene, in ogni caso, ad abrogare affatto detta circolare ministeriale n. 291/92, bensì ne viene a modificare alcuni aspetti di gestione procedurale che non vengono affatto a riguardare la rilevanza del contesto progettuale/organizzativo e procedurale delle visite guidate di cui all’oggetto; b) Il concetto tipologico di «visita guidata» introdotto e definito sul piano della significanza contestuale, dalla circolare ministeriale n. 291/92, viene a riconoscersi - in chiave di inclusione concettuale/semantica - in parte in talu-ne dimensioni concettuali del significato di: «viaggi e visite d’integrazione culturale», e, in parte, in dimensioni concettuali del significato di : «viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali« (terminologie classificatorie, queste ultime, entrambe rinvenute al punto 2 della circolare ministeriale stessa n. 623/96);!ciò, per cui continueremo, nel prosieguo del discorso e delle future determinazioni, ad utilizzare il termine di «visita guidata», in ragione di queste dimensioni di significato, e di quelle analogiche a queste ultime -riguardo le caratterizzazioni dei progetti di Circolo, in questione- che la circolare ministeriale n. 291/92 è venuta ad introdurre in modo permanente sul piano della codificazione normativa. c) la rilevazione d i cui ai precedenti punti a) e b), appena proposti, trova legitti-mazione anche in considerazione del fatto che questa circolare ministeriale n. 623 del 02/10/96, viene a ribadire, tra l’altro, che «l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione... (...) ... rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche». Ciò, per cui «non deve, quindi, essere richiesta alcuna autorizzazione al Provveditore agli Studi né al Ministero per l’effettuazione delle iniziative in questione»; e, quindi, «le delibere dei Consigli di Circolo e d’istituto vanno inviate agli uffici scolastici provinciali per necessaria informazione ed ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza». In questo senso, ricordiamo che, con sola diversità di forma discorsiva, rela-tivamente alle visite guidate in parola, detta circolare ministeriale n. 291/92, nel suo contesto, aveva già chiaramente sancito lo stesso significato del contenuto normativo appena citato e, dunque, delle diverse procedure che ad esso viene a richiamare(sia sul piano vincolante che discrezionale; ai diversi livelli e forme di esercizio delle competenze di ruolo di ciascun organo individuale o collegiale interessato). Ciò, per cui, si deve far notare che - così come la circolare ministeriale peraltro ancora vigente n. 291/92 - tale stessa circolare ministeriale: n. 623/96, viene, sì, ad esonerare una singola istituzione scolastica dal richiedere autorizzazione all’Autorità Provinciale, per l’effettuazione di una data «visita guidata»; purtuttavia non viene affatto a sottrarre al Provveditore agli Studi competente «l’esercizio del potere di vigilanza» («esercizio di potere di vigilanza» a cui, peraltro, è finalizzato - unitamente all’esigenza della «necessaria informazione» - il fatto che «le delibere dei Consigli di Circolo e d’Istituto vanno inviate ... (...) ... agli Uffici Scolastici Provinciali»). Allora, risulta evidente che detto «esercizio del potere di vigilanza» (ribadito anche da quest’ultima circolare ministeriale n. 623/96) non può che essere po-sto in essere in ragione delle discipline vincolanti della circolare ministeriale n. 291/92, che già lo hanno previsto e che sono venute ad indicarne in modo vincolante i diversi aspetti procedurali di riferimento che ciascuna scuola può o deve osservare anche al fine di tutelare/garantire/riconoscere ogni condizione prevista grazie a cui, per l’appunto, l’Autorità Provinciale possa e/o voglia esperire ogni proprio atto di competenza grazie a cui esplicare lo stesso «eser-cizio di potere di vigilanza». Ciò, non fosse altro poiché tale circolare ministeriale n. 623/96 non indica alcunché di nuovo, anche in questo senso, rispetto alla disciplina - al riguardo - della circolare stessa ministeriale n. 291/92 (che, lo ripetiamo, non risulta né abrogata e né riferita, da tale circolare ministeriale n. 623/96, ad espliciti richiami di rettifica per quanto concerne la materia delle «visite guidate»). In ogni caso, se ancora ciò non fosse chiaro, si consideri che è la stessa circolare ministeriale ultima citata a far presente che «per quanto non espressamente contemplato nel citato decreto legislativo n. 111/1995 ed in altre norme con valore di legge, le singole istituzioni scolastiche, nel deliberare autonomamente, possono fare riferimento alle istruzioni impartite nella circolare per ultimo diramata in materia . la quale conteneva indicazioni utili per la realizzazione delle iniziative». A questo punto del discorso, credendo risulti ben chiaro al lettore il nesso/distinzione tra il concetto di «autorizzazione» da parte dell’Autorità Provinciale (che, come ripetiamo, riguardo le visite guidate; nessuna delle DUE circolari ministeriali è venuta a prevedere quale oneroso); ed il concetto di «esercizio della vigilanza» da parte dello stesso Provveditore competente. Ciò, per cui non si può non richiamare pur sempre ed integralmente, al riguardo, il contesto normativo «permanente» della circ. min. n. 291/92 più volte sopra presa in esame.
Modello di dichiarazione di disponibilità,
Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di ______________ Il/la sottoscritto/a docente____________________________ nato/a a_________________________ , il_______________________ DICHIARA di assumersi l’obbligo della vigilanza -in qualità di «docente accompagnatore»- (in ragione di quanto contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92) , all’indirizzo degli alunni tutti che avranno a partecipare alle visite guidate di cui a nota del/della sottoscritto/a docente protocollata al n. _________________________ del ___________ nel protocollo di Codesta Direzione. Ciò, in ragione del progetto di visite guidate e del correlato programma organizzativo di viaggio di cui a quest’ultima nota. DATA: L’insegnante__________________________ (firma del docente interessato) |