Le ore ulteriori sono rilevanti per pensione e buonuscita.

Docenti, straordinari nella liquidazione.

(Tar Lazio 14812/2005).

 da Cittadino Lex del 17/1/2005

 

Per determinare la liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita degli insegnanti bisogna tenere conto della retribuzione percepita per le ore in più effettuate regolarmente rispetto al normale orario di lavoro. Il tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di alcuni insegnanti collocati a riposo tra il 1991 ed il 1997 contro l’INPDAP, che nel determinare la pensione e l’indennità di buonuscita non aveva considerato la retribuzione percepita dai ricorrenti per le ore in più di insegnamento svolte regolarmente, sulla base di un preciso piano istituzionale. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il compenso percepito per aver svolto più di 18 ore settimanali da parte degli insegnanti ha natura di stipendio e deve essere preso in considerazione non soltanto per calcolare la retribuzione spettante nei mesi estivi e la tredicesima mensilità, ma anche per determinare il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita, come indicato da un’apposita circolare del Ministero della Pubblica Istruzione.

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Terza Ter,
sentenza n. 14812/2005

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro Presidente

Dott. Angelica Dell’Utri Consigliere

Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11389/00, proposto da A. M. A., M. G. ed altri, , rappresentati e difesi dall’Avv. Giulio Pizzuti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Ottorino Lazzaroni n. 19 (Studio d’Abbiero).

contro

l’I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed il MINISTERO DEL TESORO, ed i PROVVEDITORATI AGLI STUDI DI GENOVA, MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PIACENZA E ROMA in persona del legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati per legge.

per il riconoscimento

del diritto all’inclusione nella base retributiva da considerare ai fini dell’indennità di buonuscita e della pensione, del compenso percepito per le ore ordinarie di cattedra eccedenti il normale orario settimanale delle lezioni (!9 ore), retribuite ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 209/87, come previsto dall’art. 88, comma 4 del D.P.R. 417/74.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Giorgio Pizzuti per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Maddalo per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

I ricorrenti, ex docenti collocati a riposo dal 1/9/91 al 1/9/97, hanno prestato servizio in cattedre ordinarie con orario superiore alle 18 ore settimanali, previsto come orario normale d’obbligo nella scuola secondaria.

Dette ore sono state regolarmente retribuite per tutto l’anno scolastico (compresi i mesi estivi e la tredicesima mensilità).

Non sono però state considerate nella base retributiva sulla quale sono stati liquidati il trattamento di pensione e l’indennità di buonuscita.

Con il presente ricorso chiedono l’accertamento del loro diritto al computo di detto compenso a detti fini, deducendo il seguente motivo di diritto:

1)     Violazione del D.P.R. n. 1092/73 e successive modifiche, dell’art. 3 del D.P.R. 1032/73, e degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e principi generali.

Sostengono i ricorrenti che il compenso previsto per le ore eccedenti il normale orario di lavoro scolastico (18 ore) avrebbe natura stipendiale – costituendo parte della retribuzione ordinaria loro spettante - e come tale dovrebbe essere considerato nella base di calcolo per la liquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.

Richiamano a questo proposito alcune decisioni del Consiglio di Stato favorevoli alla loro tesi.

Insistono quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che non hanno però svolto attività difensiva.

L’INPDAP, invece, non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2005 su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La questione posta dai ricorrenti è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza che in proposito ha ritenuto che, in vigenza del D.P.R.n.417/1974[1] ed ancor prima dell’entrata in vigore del D.P.R.n.209/1987[2], deve riconoscersi natura stipendiale unitaria ed infrazionabile alla retribuzione spettante (per l’intero orario settimanale) ai docenti con orario di cattedra, eccedente in modo non eventuale, le 18 ore settimanali con la conseguenza che la suddetta retribuzione deve essere nella sua integrità (e quindi anche con riferimento alle ore eccedenti le 18 settimanali) computata, per il periodo sopra specificato – oltre che ai fini della retribuzione spettante nei mesi estivi e della tredicesima mensilità – anche ai fini delle trattenute contributive finalizzate al trattamento pensionistico e di fine servizio (cfr. Cons. St., Sez.VI, 19.2.1994, n.177; 10.2.1996, n.195; 4.9.1998, n.1223), con evidenti conseguenti riflessi sul concreto ammontare della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita.

Il Collegio, nel richiamare al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato che condivide pienamente, (cfr., in particolare, dec. Sez. VI 29/1/02 n. 485; 28/12/2000, n.7038), deve osservare e ribadire che ha carattere stipendiale, e pertanto rileva agli effetti del calcolo (oltre che della tredicesima mensilità e dell’i.i.s.) del trattamento pensionistico, il compenso percepito dal personale docente in relazione alle ore settimanali d’insegnamento eccedenti il limite delle 18 ore posto dall’art.88 del D.P.R. n.417/1974[3], compenso in ordine al quale sono stati a suo tempo versati, come accennato, i relativi contributi assicurativi e previdenziali.

D’altronde, lo stesso Ministero della P.I., con circolare n.209 dell’8.9.2000 prot.n.637/2000, appositamente riferita all'"orario di lavoro istituzionalmente superiore a diciotto ore settimanali" ed alla "computabilità del compenso aggiuntivo nella base stipendiale ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita", ha dato in proposito precise disposizioni.

Il Ministero predetto, infatti, ha ritenuto obbligata l’Amministrazione a riconoscere le maggiori competenze economiche agli insegnanti "che si siano trovati nella condizione di dover espletare, in esecuzione di un preciso piano istituzionale, l’attività di insegnamento per un numero di ore superiore alle diciotto", e ha stabilito, altresì, che tale riconoscimento "dovrà avvenire attraverso singoli provvedimenti che tengano conto della situazione concreta di riferimento, valutata alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza, della pendenza di un ricorso giurisdizionale idoneo ad accertare il diritto alle suddette competenze economiche, nonché della presenza di formali e tempestivi atti interruttivi della prescrizione applicabile alla fattispecie in discussione", precisando, infine, che "il "dies a quo" da cui far decorrere i predetti termini di prescrizione data dal momento del sorgere del diritto che…..senz’altro essere individuato nel decorso del termine di 60 giorni per provvedere sulla domanda di ogni singolo dipendente, cessato dal servizio, di liquidazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto".

Con tali disposizioni, perciò, anche la stessa Amministrazione sembra aver diramato disposizioni ufficiali volte a regolarizzare le posizioni di tutti quei docenti, che come i ricorrenti, avessero chiesto il riconoscimento dei diritti sopra specificati.

Per le tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi, dunque, fondata la domanda degli interessati volta al riconoscimento del loro diritto alla inclusione nella base retributiva da considerare ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, del compenso per le ore ordinarie di cattedra eccedenti il normale orario settimanale delle lezioni (18 ore), previo ricalcolo delle trattenute di legge, nei limiti prescrizionali, come richiesto dagli stessi interessati nel ricorso introduttivo.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-

accoglie

il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2005.

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Stefania Santoleri ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2005

 

 

NOTE

[1] Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

[2] Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

[3] L’art. 88 D.P.R. n. 417/1974 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato2) stabilisce che l’orario obbligatorio di servizio per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è costituito dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di 18 ore settimanali, da non svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, e dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili. Stabilisce anche che,fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di un diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui all’art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.